Cassazione Civile, Ordinanza n. 30100/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La lavoratrice aveva impugnato il licenziamento intimatole da una cooperativa sociale, deducendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto valido ed efficace il primo licenziamento comunicato con lettera spedita il 25-26.10.2018 e, di conseguenza, decaduta l'impugnazione del secondo licenziamento. Secondo la ricorrente, la lettera del 16.11.2018 costituiva una revoca tacita del primo recesso, perché il secondo licenziamento era stato comunicato solo "nel caso in cui" la lavoratrice non avesse ancora ritirato la precedente lettera di esclusione e licenziamento. La censura è stata formalmente incardinata come violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sostenendo che la motivazione della sentenza impugnata fosse carente o illogica nella parte in cui non avrebbe valorizzato la condizione posta dalla società al secondo licenziamento. La cooperativa ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la sentenza d'appello conteneva una motivazione esaustiva e intelligibile sulla validità ed efficacia del primo licenziamento, fondata sulla prova della spedizione della raccomandata e sulla regolarità del procedimento di consegna ex art. 1335 c.c. Ha inoltre rilevato che la doglianza della lavoratrice mirava in realtà a sollecitare una diversa interpretazione della lettera di intimazione del secondo licenziamento e una revisione dell'accertamento di fatto sulla volontà espulsiva del datore di lavoro, profili non deducibili sotto il vizio denunciato e comunque insindacabili in sede di legittimità se sorretti da adeguata motivazione. Seguono la condanna alle spese del giudizio di cassazione e l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
La dichiarazione diretta a una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario; la Corte lo richiama per ritenere correttamente comunicato il licenziamento mediante raccomandata con tentativo di consegna, deposito e compiuta giacenza.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione/nullità della sentenza sussiste solo quando la motivazione manchi graficamente o sia obiettivamente incomprensibile; non è configurabile per la mera richiesta di una diversa lettura dei fatti o delle prove.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge può essere dedotta solo se il fatto allegato integra direttamente un elemento costitutivo della fattispecie astratta; non può essere usata per contestare un mero apprezzamento di fatto o l'interpretazione del contenuto di una comunicazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 non sono più proponibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione; resta solo l'omesso esame di un fatto decisivo, nei rigorosi limiti di legge.
Per le censure che investono fatti decisivi è necessario il rigoroso rispetto degli oneri di specificazione e produzione richiesti dal ricorso per cassazione.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La nullità della sentenza per difetto di motivazione è configurabile solo in presenza di motivazione mancante in senso grafico o tale da risultare obiettivamente incomprensibile, non già quando il ricorrente contesti la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- La deduzione, sotto il profilo della violazione di legge, della mancata considerazione di determinati fatti è ammissibile solo se quei fatti costituiscono elementi costitutivi della fattispecie normativa; altrimenti la doglianza si risolve in una critica al merito.
- La diversa interpretazione di una comunicazione negoziale o datoriale non può essere veicolata come vizio di motivazione apparente se la sentenza impugnata ha chiarito il percorso logico-giuridico seguito e ha compiuto un accertamento di fatto non manifestamente illogico.
- La comunicazione del licenziamento è validamente effettuata quando sia provata la spedizione e il regolare esito del procedimento di recapito previsto dall'art. 1335 c.c., con effetti anche in caso di compiuta giacenza.
- In sede di legittimità non è consentito sovrapporre al giudizio di merito una rivalutazione del contenuto della volontà espulsiva del datore di lavoro, se il giudice territoriale ha reso una motivazione adeguata.
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