Cassazione Civile, Ordinanza n. 31918/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento sintetico emesso per l'anno d'imposta 2005, con cui all'interessato veniva attribuito, ai fini IRPEF, un reddito in parte fondato su spese per incremento patrimoniale pari a 200.000 euro, ritenute riferibili all'acquisto di due fondi rustici. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo dimostrato un accordo simulatorio in occasione della compravendita e quindi insussistente la reale disponibilità economica sottesa all'accertamento. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione dell'art. 132 c.p.c. per motivazione meramente apparente della sentenza d'appello; secondo, violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che, essendo pacifico il contratto di compravendita oneroso, non poteva bastare la sola affermazione del contribuente circa la simulazione, senza adeguata prova contraria e senza un effettivo esame di ulteriori elementi probatori.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo, rilevando che la sentenza della CTR era affetta da motivazione apparente: il giudice di merito si era limitato ad affermazioni assertive sulla simulazione del contratto e sul mancato pagamento del prezzo, senza esplicitare quali prove avessero condotto a tale convincimento né il percorso logico-giuridico seguito. In applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111 Cost., la Cassazione ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR della Puglia, sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La sentenza è nulla quando la motivazione sia solo apparente, cioè priva dell'esplicitazione del percorso logico seguito dal giudice e del quadro probatorio posto a fondamento della decisione.
Il vizio di motivazione apparente è deducibile in cassazione come nullità della sentenza.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
In tema di accertamento sintetico, il contribuente può fornire prova contraria, ma la controversia richiede un effettivo vaglio delle risultanze probatorie.
L'onere della prova del carattere simulato del contratto e del mancato pagamento del prezzo non può essere ritenuto assolto in modo apodittico; occorre indicare gli elementi probatori che lo dimostrano.
art. 111 Cost.
La motivazione deve consentire di comprendere il fondamento della decisione e il percorso argomentativo seguito dal giudice.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando il giudice si limita ad enunciazioni assertive senza dare conto degli elementi di prova e del ragionamento che sorregge la decisione.
- Nel giudizio di impugnazione di un accertamento sintetico fondato su spese per incremento patrimoniale, la prova contraria del contribuente non può essere recepita in modo apodittico: il giudice deve indicare le prove specifiche da cui desume l'inesistenza della spesa o il carattere simulato dell'operazione.
- Quando è contestata la simulazione di una compravendita rilevante ai fini fiscali, il giudice deve verificare e motivare in modo espresso sia l'effettivo mancato pagamento del prezzo sia gli elementi oggettivi che sorreggono la simulazione.
- La censura di motivazione apparente ricorre se la sentenza non espone il quadro probatorio valutato né rende trasparente il percorso logico-giuridico seguito per l'accoglimento della domanda o dell'appello.
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