Cassazione Civile, Ordinanza n. 11777/2024 del 02/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
Il ricorrente aveva adito la Corte d'appello chiedendo l'equa riparazione per la non ragionevole durata del giudizio presupposto, avente a oggetto una domanda risarcitoria per danno da illecito trattamento dei dati personali. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile la domanda ritenendo non esperiti i rimedi preventivi previsti dalla legge Pinto, con riferimento al giudizio di cassazione nel quale si era verificato il ritardo. In sede di opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001 la decisione era stata confermata, perché il giudizio di cassazione era iniziato dopo l'entrata in vigore della modifica legislativa che introdotto i rimedi preventivi. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 6, comma 2-bis, l. n. 89/2001, per avere il giudice del merito considerato isolatamente solo il grado di cassazione e non l'intero procedimento presupposto; 2) violazione degli artt. 1-ter e 2 l. n. 89/2001, sostenendo che l'interpretazione seguita fosse incompatibile con le declaratorie di illegittimità costituzionale intervenute; 3) questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, in relazione all'art. 1-ter, comma 6, l. n. 89/2001, per contrasto con l'art. 117 Cost. e con gli artt. 6 e 13 CEDU, poiché il rimedio preventivo non offrirebbe una reale accelerazione del processo e non potrebbe essere elevato a condizione di ammissibilità della domanda di equa riparazione. Il Ministero ha resistito e ha anche proposto ricorso incidentale, censurando l'applicazione della sospensione feriale al termine semestrale e sostenendo, in sostanza, la natura non processuale del termine e la conseguente non applicabilità di alcuni istituti invocati dal ricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del Ministero. Ha invece accolto il ricorso principale: ha ritenuto fondati i motivi del ricorrente sulla disciplina dei rimedi preventivi nella legge Pinto, richiamando la giurisprudenza costituzionale che esclude che l'omesso deposito dell'istanza di accelerazione nel giudizio di cassazione possa condizionare l'ammissibilità della domanda di equa riparazione, quando tale istanza non costituisca un rimedio effettivo idoneo a garantire la contrazione dei tempi processuali. Di conseguenza ha cassato il decreto impugnato e rinviato alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, perché riesamini il periodo utile ai fini dell'indennizzo alla luce del principio enunciato.
Norme richiamate
il termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione è soggetto alla sospensione feriale, secondo l'orientamento consolidato richiamato dalla Corte.
la sospensione nel periodo feriale si applica anche al termine entro il quale il processo deve essere instaurato, quando l'azione giudiziaria è l'unico rimedio per far valere il diritto.
art. 6, comma 2-bis, l. n. 89/2001
viene richiamato dal ricorrente per sostenere che il giudizio presupposto debba essere considerato nella sua interezza e non per singoli gradi.
le disposizioni sui rimedi preventivi nel giudizio di cassazione non possono essere lette come condizione di inammissibilità della domanda di equa riparazione se non garantiscono un'effettiva accelerazione del processo.
la domanda di equa riparazione non può essere dichiarata inammissibile per il solo mancato esperimento del rimedio preventivo, ove questo non sia effettivo; il giudice del rinvio deve riesaminare il periodo utile per l'indennizzo.
art. 2, comma 2-bis, l. n. 89/2001
viene richiamato nel contesto del frazionamento del giudizio presupposto in gradi/fasi per individuare il ritardo rilevante.
art. 2, comma 2-quinquies, lett. e), l. n. 89/2001
richiamato dal ricorrente in relazione alle dichiarazioni di illegittimità costituzionale invocate.
norma che disciplina l'opposizione al provvedimento della Corte d'appello in materia di equa riparazione.
parametro di ricorso per la dedotta violazione/falsa applicazione di legge.
richiamato per dichiarare inammissibile il ricorso incidentale, in ragione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza.
art. 117 Cost.
invocato quale parametro del sindacato di legittimità costituzionale in relazione alla CEDU.
artt. 6 e 13 CEDU
utilizzati come parametri convenzionali per sostenere l'inefficacia del rimedio preventivo e la violazione del diritto a un ricorso effettivo.
art. 111, secondo comma, Cost.
richiamato nel ragionamento della Corte costituzionale sul carattere effettivo del rimedio preventivo e sulla necessità di evitare protrazioni irragionevoli del processo.
Massime di principio
- In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il mancato esperimento di un rimedio preventivo non può precludere l'ammissibilità della domanda se quel rimedio non è idoneo, in concreto, a determinare una reale accelerazione del giudizio.
- La legittimità dei rimedi preventivi è condizionata alla loro effettività: essi devono offrire un concreto modello procedimentale alternativo o comunque produrre un'incidenza significativa sulla durata del processo; in difetto, non possono trasformarsi in un onere di previa attivazione a pena di inammissibilità.
- Nel giudizio di equa riparazione è consentito considerare la fase processuale in cui si è verificato il ritardo, così da individuare specificamente il segmento temporale rilevante ai fini dell'indennizzo.
- Il termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione beneficia della sospensione feriale, secondo l'orientamento costante richiamato dalla Corte, poiché si tratta di un termine per l'introduzione di un giudizio che costituisce l'unico mezzo di tutela del diritto.
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