Cassazione Civile, Ordinanza n. 41459/2021 del 24/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva notificato a una società estera operante nel settore delle scommesse un avviso di accertamento per il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse relativa all'anno 2010, ritenendola obbligata in solido con il titolare di un centro trasmissione dati che operava per suo conto. La società aveva impugnato l'atto, ma sia il giudice di primo grado sia la commissione tributaria regionale avevano confermato la pretesa fiscale, sul presupposto che l'imposta fosse dovuta anche dai bookmaker esteri operanti fuori dal sistema concessorio. In cassazione la società ha dedotto l'errata applicazione dei principi desumibili dalla sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018, sostenendo che, per le annualità precedenti al 2011, la declaratoria di illegittimità costituzionale aveva travolto l'assoggettamento all'imposta delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione e che ciò escludeva la soggettività passiva del bookmaker; ha inoltre chiesto la sospensione del giudizio e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in tema di imposta unica sulle scommesse, ribadendo che il tributo colpisce l'attività di organizzazione ed esercizio delle scommesse svolta sul territorio italiano e che, per l'anno 2010, la posizione del bookmaker estero privo di concessione resta assoggettata all'imposta. Ha escluso che la pronuncia della Corte costituzionale n. 27/2018 abbia eliminato la responsabilità del bookmaker, limitandosi essa a dichiarare l'illegittimità della norma nella sola parte in cui assoggettava, per le annualità anteriori al 2011, le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. Ha inoltre disatteso la richiesta di sospensione e di rinvio pregiudiziale, richiamando la sentenza della Corte di giustizia UE che ha escluso discriminazioni tra operatori nazionali ed esteri. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state compensate e sono stati indicati gli effetti sul contributo unificato.
Norme richiamate
l'imposta unica è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero
la Corte lo assume come base normativa del tributo, evidenziando che il presupposto è l'attività di scommessa, anche se l'evento è estero
Soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse
la Corte ne valorizza la lettura estensiva, confermata dalla disciplina interpretativa del 2010, nel senso che soggetto passivo è chi gestisce le scommesse anche fuori dal sistema concessorio
L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 66, lett. b
soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione [...] gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere
la disposizione è considerata norma di interpretazione autentica che estende la soggettività passiva anche ai bookmaker esteri e regola la solidarietà con il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata
L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 66, lett. a
l'imposta unica [...] è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione
è richiamata come conferma legislativa della debenza del tributo anche fuori dal sistema concessorio
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, n. 6
regime di esenzione nel caso della raccolta delle scommesse
è evocato a fini sistematici per mostrare che il tributo sui giochi colpisce la prestazione del servizio di gioco
d.l. 30 settembre 2003, n. 269, art. 39, comma 13
Agli apparecchi e congegni [...] si applica un prelievo erariale unico
è richiamato per mostrare che, anche in altre discipline del gioco, il presupposto è ancorato all'esercizio dell'attività di gioco
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso
viene applicato come conseguenza processuale del rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel settore dei giochi e delle scommesse, il presupposto d'imposta va individuato nell'organizzazione ed esercizio dell'attività di raccolta scommesse sul territorio, non nella sola puntata del singolo scommettitore.
- La disciplina interpretativa sopravvenuta può qualificare come soggetti passivi anche gli operatori che agiscono per conto proprio o di terzi, inclusi quelli privi di concessione o stabiliti all'estero, se partecipano alla gestione delle scommesse.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma tributaria può essere circoscritta alle sole annualità o ai soli soggetti nei confronti dei quali ricorre la specifica ragione di incostituzionalità; non travolge automaticamente le posizioni soggettive diverse non colpite dalla ratio della decisione.
- In presenza di una norma interpretativa che renda prevedibile la traslazione del carico fiscale, la solidarietà tra i coobbligati può fungere da meccanismo di redistribuzione del tributo in coerenza con la capacità contributiva.
- Quando la Corte di giustizia ha già escluso la discriminazione tra operatori nazionali ed esteri in un settore armonizzato, non sussiste necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale su questioni sostanzialmente già risolte.
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