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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14636/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di procura speciale conforme ai requisiti richiesti dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, come interpretato dalle Sezioni Unite. Non vi è stata pronuncia sulle spese per mancata costituzione dell'Amministrazione; è stato altresì disposto il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorso per cassazione era proposto avverso il decreto del Tribunale di Roma che aveva deciso sulla controversia in materia di protezione internazionale. La Corte, però, non è entrata nel merito delle censure: ha rilevato d'ufficio che la procura speciale apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso non recava la certificazione della data di rilascio da parte del difensore. Poiché, per i ricorsi disciplinati dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, la procura deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e il difensore deve certificarne la data, la mancanza di tale attestazione comporta l'inammissibilità del ricorso. Il ricorrente non si era, quindi, validamente costituito in cassazione sotto il profilo della procura.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008

    La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima

    La norma introduce un requisito speciale di validità della procura per il ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale: la procura deve essere successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la relativa data deve essere certificata dal difensore, a pena di inammissibilità.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato solo come parametro ordinario rispetto al quale l'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008 introduce una disciplina speciale.

  • art. 365 c.p.c.

    Richiamato solo come parametro ordinario rispetto al quale la disciplina speciale in materia di protezione internazionale deroga.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata affermata la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, conseguente alla declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nei ricorsi per cassazione in materia di protezione internazionale, la procura speciale deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e deve risultare espressamente certificata dal difensore; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
  • La certificazione richiesta dalla norma speciale deve riguardare sia la data di rilascio della procura sia l'autenticità della sottoscrizione del conferente; la sua omissione non è sanabile e determina l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando la parte intimata non si costituisce, la Corte può non provvedere sulle spese; resta fermo, in caso di inammissibilità, l'eventuale obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàDecadenza

Testo integrale

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