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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07022/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La società promissaria acquirente aveva chiesto l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. dell'obbligo di concludere il definitivo di vendita di un immobile da costruire, domandando anche la riduzione del prezzo in ragione della doppia iscrizione ipotecaria gravante sul bene e del fatto che l'immobile risultava ancora allo stato grezzo. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione la ricorrente articolava tre motivi: con il primo denunciava, ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c., che la Corte d'appello avesse erroneamente qualificato il preliminare come avente ad oggetto una res da costruire e non un complesso immobiliare già esistente da recuperare e riqualificare; con il secondo deduceva violazione di varie norme codicistiche e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che il bene realizzato fosse sostanzialmente diverso da quello pattuito e che si dovesse applicare la giurisprudenza che consente, in caso di vizi o difformità non radicali, la riduzione del prezzo insieme all'azione ex art. 2932 c.c.; con il terzo lamentava violazioni processuali per avere la Corte d'appello deciso con il modulo dell'art. 281-sexies c.p.c. senza valutare tutti gli specifici motivi di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché, in presenza di doppia conforme e di appello instaurato dopo l'11 settembre 2012, operava l'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., che esclude il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. salvo che il ricorrente indichi la diversità delle rationes decidendi di primo e secondo grado; inoltre il motivo era carente di specificità quanto alla denunciata violazione di legge. Ha rigettato il secondo motivo, ritenendo che la censura non superasse il medesimo limite della doppia conforme e, comunque, fosse infondata perché la Corte territoriale aveva accertato che il bene realizzato era sostanzialmente diverso da quello pattuito, non essendo stato costruito solo con marginali difformità ma mancando la maggior parte delle tamponature laterali e del manto di copertura; pertanto non era applicabile il principio che consente la riduzione del prezzo in presenza di vizi o difformità che non mutano struttura e funzione della cosa. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità, osservando che le censure processuali non erano state formulate in modo puntuale e tale da consentire il controllo diretto sugli atti. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    L'azione di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo non è utilizzabile per superare l'accertamento della sostanziale diversità tra il bene promesso e quello realizzato.

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo non è proponibile in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In caso di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può essere proposto per il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c., se non mediante l'allegazione della diversità delle ragioni di fatto tra primo e secondo grado.

  • art. 366, n. 4 c.p.c.

    Il motivo è inammissibile se non specifico e non contiene una puntuale esposizione delle norme violate e delle relative argomentazioni.

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    Le censure di violazione di legge devono essere formulate in modo coerente e autosufficiente rispetto alle ragioni della decisione impugnata.

  • art. 281-sexies c.p.c.

    La doglianza sul modulo decisorio orale richiede una censura puntuale e specifica dei vizi processuali dedotti.

  • art. 342 c.p.c.

    La critica alla mancata considerazione dei motivi di appello deve essere supportata da indicazioni precise sui motivi asseritamente trascurati.

  • art. 112 c.p.c.

    La denuncia di omessa pronuncia presuppone la specifica individuazione delle domande o eccezioni non esaminate.

  • art. 161 c.p.c.

    Le doglianze di nullità processuale devono essere dedotte con specificità, indicando il concreto pregiudizio processuale.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    L'accesso diretto agli atti nel giudizio di legittimità è consentito solo se il ricorso individua con precisione gli atti e i passaggi rilevanti, senza indagini esplorative della Corte.

  • art. 1256 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte riconosca una specifica rilevanza decisoria nel caso.

  • art. 1258 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne faccia applicazione decisiva.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere una diversa interpretazione del preliminare, ma la censura è stata ritenuta irrilevante/infondata alla luce dell'accertamento sulla sostanziale diversità del bene.

  • art. 1464 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente, ma non idoneo a sovvertire l'accertamento di merito sulla diversità della res.

  • art. 1478 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente, ma non decisivo rispetto alla ragione del rigetto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e di secondo grado.
  • La domanda ex art. 2932 c.c. può essere accolta solo se il bene realizzato è sostanzialmente conforme a quello promesso; se invece la difformità incide su struttura e funzione della cosa, non è sufficiente invocare la riduzione del prezzo come se si trattasse di meri vizi incidenti sul valore.
  • La riduzione del prezzo in aggiunta all'esecuzione specifica è configurabile soltanto quando le difformità del bene promesso non lo rendano oggettivamente diverso, per struttura e funzione, rispetto a quello pattuito.
  • Nel giudizio di cassazione le censure processuali devono essere formulate con elevata specificità: il ricorrente deve indicare esattamente quali atti, quali motivi e quali passaggi decisivi sarebbero stati trascurati, senza demandare alla Corte verifiche esplorative.
  • La qualificazione del bene promesso e l'accertamento della sua sostanziale identità o diversità rispetto a quello realizzato sono valutazioni di merito che non possono essere neutralizzate da una mera intitolazione del motivo come violazione di legge se il ricorso non sviluppa argomentazioni coerenti con tale censura.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioni
RamiImmobiliareProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaGiudicato

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