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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27784/2025 del 17/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comproprietario)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di usucapione proposta da un comproprietario di numerosi terreni, che sosteneva di averne posseduto in modo esclusivo, pacifico e continuato per oltre vent'anni la quota appartenente al fratello, chiedendo la declaratoria di acquisto per usucapione della quota altrui. Il Tribunale accolse la domanda; in appello gli eredi del convenuto originario impugnarono la decisione, mentre il fratello attore resistette e intervenne anche la coniuge superstite del de cuius, che aderì alla difesa dell'appellato. Con il ricorso per cassazione gli eredi hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. per mancata considerazione di un preteso giudicato esterno derivante da altra sentenza che, secondo i ricorrenti, avrebbe escluso il consenso al godimento esclusivo dei beni da parte del comproprietario; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che i terreni non fossero coltivabili o coltivati e che vi fossero stati vari contenziosi incompatibili con il possesso esclusivo ventennale; 3) violazione degli artt. 1141 e 1158 c.c., perché la Corte d'appello avrebbe desunto l'usucapione senza adeguatamente considerare la mancanza di esclusività del possesso e i contenziosi pregressi; 4) difetto di legittimazione ad intervenire della coniuge superstite, ritenuta invece dalla Corte d'appello erede/legittimaria nonostante la rinuncia al legato in conto di legittima.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudicato esterno non era stato provato nelle forme richieste, ossia mediante produzione della sentenza munita di attestazione di cancelleria del passaggio in giudicato; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto del requisito, nel caso di doppia conforme, dell'indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito; ha respinto il terzo motivo ricordando che il comproprietario può usucapire la quota altrui solo se il suo possesso si estenda in modo esclusivo e incompatibile con il godimento altrui, ma ha reputato insindacabile in cassazione l'accertamento di merito della Corte territoriale circa tale esclusività; ha respinto anche il quarto motivo, chiarendo la differenza tra legato in conto di legittima e legato in sostituzione di legittima e rilevando che la rinuncia al primo non fa perdere la qualità di legittimario/erede ai fini dell'intervento. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese e alle ulteriori sanzioni economiche previste per la definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in relazione al giudicato interno/esterno dedotto dai ricorrenti; la Corte ha escluso la fondatezza della censura per mancata prova del passaggio in giudicato della decisione invocata.

  • art. 2909 c.c.

    È stato invocato per affermare l'efficacia del giudicato; la Corte ha ribadito che il giudicato esterno deve essere provato in modo certo mediante la sentenza munita di attestazione di cancelleria.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    La prova del giudicato esterno richiede la produzione della sentenza con l'attestazione di cancelleria del passaggio in giudicato.

  • art. 345 c.p.c.

    È stato richiamato per sottolineare l'irritualità della produzione documentale in appello.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In caso di doppia conforme, il ricorso per cassazione sul vizio motivazionale è inammissibile se non si indicano le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    È stato evocato per denunciare la violazione di legge in tema di giudicato e usucapione.

  • art. 360 c.p.c.

    Il motivo è inammissibile nella doppia conforme se non sono specificamente confrontate le rationes decidendi di primo e secondo grado.

  • art. 1141 c.c.

    Nel possesso del bene comune da parte del comproprietario non è sufficiente l'inerzia degli altri partecipanti; occorre un possesso esclusivo e incompatibile con il godimento altrui.

  • art. 1158 c.c.

    Il comproprietario può usucapire la quota altrui solo se il possesso si manifesti uti dominus in modo esclusivo e inequivoco per il tempo richiesto.

  • art. 1164 c.c.

    La Corte precisa che, nella comunione, non è necessaria l'interversione del possesso ex art. 1164 c.c. per l'usucapione della quota altrui, ma resta necessario l'esercizio del possesso esclusivo.

  • art. 564 c.c.

    Il legittimario che agisce in riduzione deve imputare alla propria porzione i legati e le donazioni ricevuti, salvo dispensa.

  • art. 551 c.c.

    Solo il legato in sostituzione di legittima, se rinunciato, pone il legittimario nella posizione del pretermesso; il legato in conto di legittima segue regole diverse.

  • art. 51 c.p.c.

    Richiamato indirettamente per escludere incompatibilità del consigliere che aveva redatto la proposta di definizione accelerata.

  • art. 52 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta incompatibilità del componente del collegio che aveva formulato la proposta ex art. 380-bis c.p.c.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione conforme alla proposta comporta l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dalla norma.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Disciplina la trattazione in camera di consiglio dopo la richiesta della parte a seguito della proposta di definizione accelerata.

  • art. 96 c.p.c.

    In caso di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. sono applicabili le sanzioni per lite temeraria previste da tali commi.

  • art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno può essere utilizzato nel processo solo se la parte che lo invoca ne dimostra con certezza l'esistenza e il passaggio in giudicato, mediante produzione della sentenza munita dell'attestazione di cancelleria; la mancata contestazione avversaria non basta a provarlo.
  • Nel caso di "doppia conforme", il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica in modo specifico e comparativo le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Il comproprietario può usucapire la quota altrui solo se trasformi il proprio possesso in un possesso esclusivo, inequivocamente incompatibile con il godimento degli altri partecipanti; non bastano la semplice utilizzazione, l'amministrazione del bene o la mera inerzia degli altri comunisti.
  • In tema di usucapione della quota comune, l'accertamento circa l'esclusività del possesso e la sua idoneità a manifestare l'animus domini è valutazione di merito, insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non meramente apparente.
  • Il legato in conto di legittima e il legato in sostituzione di legittima hanno disciplina diversa: la rinuncia al primo non estingue la qualità di legittimario/erede, mentre la rinuncia al secondo può porre il beneficiario nella posizione del pretermesso, previa azione di riduzione.
  • Quando il ricorso è definito in conformità alla proposta di definizione accelerata, trovano applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 380-bis c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioniTestamento
RamiDiritti realiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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