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Sentenza

Sentenza del 17/06/2015 n. 12548 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato l'avviso di accertamento relativo ai maggiori ricavi, determinati mediante media aritmetica semplice. La CTR della Campania, dopo una CTU contabile, aveva annullato l'accertamento ritenendo che tale metodo fondasse una presunzione semplice priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo denunciava la violazione dell'art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992 per mancata integrazione del contraddittorio con tutti i soci; il secondo, non esaminato, è rimasto assorbito. La contribuente ha sostenuto genericamente che l'omissione non avesse leso il diritto di difesa, senza indicare gli elementi che avrebbero consentito di riunire eventuali giudizi separati relativi alla società e ai soci.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo. Ha rilevato che, per l'unitarietà dell'accertamento dei redditi di una società di persone e la loro imputazione ai soci in proporzione alle quote, la controversia riguarda inscindibilmente società e soci, salvo questioni personali: la mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari determina la nullità del processo. Non era possibile evitare tale esito mediante riunione di giudizi separati, perché la contribuente non aveva allegato né risultavano gli specifici presupposti richiesti dalla giurisprudenza. La Corte ha quindi cassato la sentenza della CTR e l'intero processo, rinviando alla Commissione tributaria provinciale di Avellino. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate, poiché l'orientamento delle Sezioni Unite era successivo alla proposizione del ricorso introduttivo.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 14

    il processo celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.

    Nei giudizi tributari in cui la decisione riguarda inscindibilmente una società di persone e tutti i suoi soci, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di ciascuno; la sua omissione comporta nullità assoluta rilevabile d'ufficio.

  • D.P.R. n. 917/1986, art. 5

    l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali

    La decisione tratta il riferimento all'art. 5 come fondamento dell'imputazione pro quota dei redditi ai soci e dell'unitarietà della controversia. Il testo riportato contiene un'apparente incongruenza nella numerazione del decreto («D.P.R. n. 309 del 1990»); la norma sostanziale richiamata nel principio è l'art. 5 del D.P.R. n. 917/1986.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 62, comma 1

    il ricorso proposto, come nella specie, soltanto dalla società impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29)

    La Corte indica questa disposizione come base processuale per l'integrazione del contraddittorio con i soci quando il ricorso sia stato proposto soltanto dalla società.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 29

    salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29

    La riunione di giudizi separati può rilevare in alternativa alla dichiarazione di nullità, ma non è automatica: nel caso esaminato mancavano allegazioni e riscontri sui presupposti indicati dalla giurisprudenza, tra cui identità delle questioni e delle difese e trattazione e decisione sostanzialmente unitarie.

  • Codice di procedura civile, art. 101

    Va quindi affermata la nullità della sentenza impugnata e dell'intero processo per violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c.

    La mancata partecipazione dei litisconsorti necessari viola il principio del contraddittorio e determina, nel caso, la nullità della sentenza e dell'intero processo.

  • Codice di procedura civile, art. 383, comma 3

    La sentenza dev'essere pertanto cassata con rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 383 c.p.c., comma 3.

    Accertata la nullità del processo per mancata partecipazione dei litisconsorti necessari, la Cassazione dispone la cassazione con rinvio al giudice di primo grado.

Massime di principio

  • Quando l'accertamento di una società di persone determina automaticamente l'imputazione del reddito ai soci in proporzione alle quote, la controversia riguarda normalmente società e tutti i soci come litisconsorti necessari, salvo che si discutano questioni esclusivamente personali.
  • Se la società agisce da sola e i soci non partecipano al giudizio, il processo è esposto a nullità assoluta per violazione del contraddittorio; il vizio può essere rilevato d'ufficio anche nei gradi successivi.
  • La riunione di giudizi separati può evitare la nullità solo se ricorrono e sono dimostrati gli specifici elementi di sostanziale unitarietà indicati dalla giurisprudenza; una generica affermazione di assenza di pregiudizio al diritto di difesa non è sufficiente.
  • Quando la nullità dipende dall'omessa partecipazione dei litisconsorti necessari, la cassazione può comportare il rinvio al giudice di primo grado, senza esame dei motivi di merito rimasti assorbiti.

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