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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08656/2026 del 05/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso ex art. 625-bis c.p.p. contro la sentenza della Quarta Sezione della Corte di Cassazione dell'08/07/2025 che aveva dichiarato inammissibile il precedente ricorso avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p. del GIP di Foggia. Il ricorrente lamentava errore di fatto per non aver la Suprema Corte trattato e valutato la presunta illegalità delle pene accessorie (interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale durante l'espiazione della pena), sostenendo che la pena concordata complessiva fosse di anni 1 e C 5.000 (inferiore ai limiti per l'applicazione delle interdizioni) e che, secondo la difesa, per reati in continuazione la misura delle pene accessorie debba fare riferimento alla pena base stabilita per il reato più grave ridotta per il rito, non alla pena complessiva aumentata per continuazione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che non sussista errore di fatto ma una questione di valutazione giuridica/interpretativa, non rimediabile ex art. 625-bis. Richiamando la giurisprudenza, ha precisato che per l'applicazione delle pene accessorie in caso di più reati unificati in continuazione, di regola va considerata la pena base in concreto stabilita per il reato più grave (eventualmente ridotta per la scelta del rito) e non la pena complessiva risultante dall'aumento per continuazione; resta però un orientamento ristretto che, per reati omogenei, valuta la durata della pena accessoria sull'intera pena comprensiva dell'aumento per continuazione. Nel caso concreto la pena di riferimento è quella del reato più grave (anni 3 e mesi 8 e C 14.000), la quale comporta interdizione per la durata prevista dall'art. 29 c.p. (5 anni), non interdizione perpetua. La diversa valutazione della Corte di merito attiene a questione giuridica interpretativa e quindi il rimedio per errore di fatto non è applicabile. Il ricorrente è condannato alle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    art. 625-bis cod. proc. pen.

    Istituto applicabile solo per errore di fatto inteso come svista o equivocata percezione delle risultanze processuali; non copre errori di interpretazione delle norme o valutazioni giuridiche.

  • art. 444 c.p.p.

    Rito del patteggiamento, procedura nella quale è stata pronunciata la sentenza oggetto del precedente ricorso; le questioni sulle pene accessorie in tale contesto vanno valutate in base alle regole generali sull'individuazione della pena di riferimento.

  • artt. 81 cod. pen.

    Riferito alla determinazione della pena quando ricorrono più circostanze; contestazioni collegate al cumulo/continuazione ai fini del calcolo della pena.

  • art. 73, comma 5, DPR 309/90

    art. 73, c. 5, DPR 309/90

    Norma che disciplina le sanzioni per il delitto di cui al DPR 309/90 (stupefacenti), alla base delle imputazioni; citata quale riferimento al tipo di reato per il quale sono state determinate le pene.

  • art. 32 c.p.

    Prevede i limiti per l'applicazione di determinate pene accessorie; la Corte ha rilevato che la pena del reato più grave è inferiore al minimo previsto dall'art. 32, con conseguente determinazione della durata dell'interdizione.

  • art. 29 c.p.

    Stabilisce la durata dell'interdizione dai pubblici uffici in relazione alla misura della pena principale; applicata per determinare che l'interdizione non è perpetua ma di anni cinque nel caso concreto.

  • art. 37 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della durata delle pene accessorie; la Corte richiama l'orientamento secondo cui la durata va commisurata alla pena principale inflitta per il reato più grave, con eccezione per la continuazione fra reati omogenei.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone l'onere per le spese processuali; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese conformemente a tale disposizione.

Massime di principio

  • Il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. è riservato a errori di fatto percettivi (svista/quivoco) e non può essere usato per sindacare valutazioni giuridiche o interpretazioni della normativa.
  • Per la determinazione delle pene accessorie in caso di più reati in continuazione, di regola si prende a riferimento la pena base stabilita per il reato più grave, eventualmente ridotta per la scelta del rito, e non la somma aumentata per la continuazione.
  • Esiste un orientamento limitato che, per reati omogenei in continuazione, richiede di considerare la pena complessiva (compreso l'aumento) ai fini della durata delle pene accessorie; pertanto occorre verificare se i reati siano omogenei prima di applicare la regola generale.
  • Se la questione riguarda l'interpretazione della legge o la scelta tra orientamenti giurisprudenziali contrastanti, la controversia è di natura valutativa e non integra un errore di fatto sanabile con l'art. 625-bis.
  • Quando si contesta la legittimità di pene accessorie applicate d'ufficio, è necessario distinguere tra omissione percettiva (che potrebbe giustificare intervento) e scelta interpretativa del giudice che ha operato una diversa ricostruzione normativa (che non è sindacabile con il rimedio per errore di fatto).

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