Cassazione Civile, Ordinanza n. 06196/2025 del 08/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministratori)
La controversia
Un ex socio di una cooperativa edilizia aveva agito contro gli amministratori della società chiedendo il risarcimento ex art. 2395 c.c. perché, mentre ad altri soci era stata offerta la garanzia fideiussoria prevista per gli immobili da costruire, a lui tale garanzia sarebbe stata negata. In un giudizio precedente, poi passato in giudicato, era stata dichiarata la nullità del contratto di prenotazione dell'immobile e dell'atto di adesione alla cooperativa per mancato rilascio della garanzia, con condanna della società a rimborsare gli importi versati dal socio. I convenuti avevano impugnato la decisione di merito sostenendo: (1) che l’appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità e che la Corte non avrebbe pronunciato su un motivo di gravame; (2) che, per effetto del giudicato sulla nullità dell’adesione, l’attore non era più socio e quindi non poteva invocare la tutela di cui all’art. 2516 c.c., né la disciplina sulla fideiussione del d.lgs. 122/2005; (3) che non vi fosse in concreto una discriminazione tra soci e che la Corte territoriale avesse male valutato il nesso causale e alcuni fatti rilevanti; (4) che, comunque, il danno non poteva essere quantificato nell’importo corrispondente alle somme già riconosciute in altro giudizio contro la società.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo, ha rigettato il secondo motivo e ha accolto il quarto motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello, in diversa composizione, perché ridetermini la quantificazione del danno da discriminazione tra soci, chiarendo il percorso logico-giuridico che giustifica l’importo risarcitorio. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
L’azione del socio contro gli amministratori ha natura extracontrattuale e richiede la prova di condotta dolosa o colposa, danno e nesso causale diretto tra condotta e danno subito dal socio.
Il principio di parità di trattamento tra soci della cooperativa rileva come fonte di responsabilità degli amministratori quando la disparità sia realizzata nei confronti di chi rivestiva la qualità di socio al momento della condotta.
La norma sulla fideiussione per gli immobili da costruire è richiamata quale contesto dell’obbligo di garanzia, ma la Cassazione non ne fa una base autonoma della decisione; il punto decisivo è il nesso tra condotta discriminatoria e danno.
La censura sulla specificità dell’appello è stata ritenuta inammissibile perché la Corte territoriale aveva sostanzialmente valutato l’infondatezza delle doglianze, non l’assenza di specificità.
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice di appello si è comunque espresso sui motivi di impugnazione, anche se li ha respinti o ritenuti irrilevanti.
La motivazione deve dare conto dell’iter logico seguito, specie quando si quantifica il danno in modo non immediatamente coerente con il fatto generatore.
Richiamato come parametro di sufficienza della motivazione della sentenza.
Il giudicato esterno sulla nullità dell’adesione non esclude, per fatti anteriori, l’azione risarcitoria contro gli amministratori per la condotta tenuta quando l’attore era socio.
La causalità giuridica e la prevedibilità del danno sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, sindacabili in cassazione solo se sorretti da motivazione mancante, abnorme o fondata su presupposto manifestamente errato.
In presenza di più cause concorrenti, il concorso causale non esclude il nesso con ciascuna di esse, salvo prova dell’efficienza causale esclusiva di una sola.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
È il parametro dei motivi di ricorso scrutinati dalla Corte, che ha distinto tra censure inammissibili, infondate e fondate per difetto di motivazione.
Massime di principio
- L’azione individuale del socio contro gli amministratori ha natura extracontrattuale: il socio deve provare condotta illecita, danno diretto e nesso causale, non essendo sufficiente il solo pregiudizio riflesso derivante dal rapporto sociale con la società.
- La perdita sopravvenuta della qualità di socio, anche per effetto di una nullità dichiarata con efficacia retroattiva, non elimina la legittimazione ad agire per fatti illeciti commessi quando la qualità di socio era ancora rivestita.
- Nel sindacato sulla parità di trattamento nelle cooperative, rileva il momento in cui la condotta discriminatoria è posta in essere; l’eventuale cessazione successiva del rapporto sociale non neutralizza il diritto al risarcimento per il danno già prodotto.
- La quantificazione del danno deve essere coerente con il fatto generatore accertato: se la condotta illecita è la discriminazione nell’offerta di una garanzia, il giudice deve spiegare perché il danno sia pari a una diversa posta patrimoniale, senza limitarsi ad affermazioni apodittiche.
- L’accertamento del nesso causale e della quantificazione del danno è valutazione di fatto del giudice di merito, censurabile in cassazione solo per motivazione mancante, apparente o logicamente abnorme.
- In presenza di più cause concorrenti, ciascuna può essere ritenuta causalmente efficiente se non è dimostrata l’efficienza causale esclusiva di un diverso fattore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06180/2025 del 08/03/2025
- ordinanza_civile · 8 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06183/2025 del 08/03/2025
- ordinanza_civile · 8 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06187/2025 del 08/03/2025
- ordinanza_civile · 8 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06189/2025 del 08/03/2025
- ordinanza_civile · 8 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06192/2025 del 08/03/2025
- ordinanza_civile · 8 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06193/2025 del 08/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →