Cassazione Civile, Ordinanza n. 26909/2024 del 16/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'interpretazione di una clausola di un accordo collettivo aziendale del 29.12.2016 sul premio di risultato 2016. La società sosteneva che il premio spettasse solo ai dipendenti a tempo indeterminato in forza al 31.12.2016 con anzianità minima richiesta, e che la previsione secondo cui nulla è erogato a chi "risolv[e] il rapporto di lavoro prima del 31.12.2016" escludesse ogni ipotesi di cessazione anteriore, quindi anche il licenziamento. I lavoratori avevano invece ottenuto in appello il premio pro quota, perché il rapporto era cessato per licenziamento datoriale nel corso del 2016 e non per loro iniziativa. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: violazione dell'art. 1362 c.c. per mancata valorizzazione del senso letterale; violazione dell'art. 1363 c.c. per non aver letto i due commi in modo coordinato; violazione dell'art. 1364 c.c. per avere la Corte d'appello attribuito alla clausola un significato estensivo non espresso. Sosteneva che il premio fosse comunque subordinato alla permanenza del rapporto per tutto il 2016 e che il secondo comma rafforzasse tale condizione, senza distinguere tra dimissioni e licenziamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha affermato che l'interpretazione del contratto collettivo aziendale è riservata al giudice di merito e che, in cassazione, è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per vizio motivazionale, non potendosi opporre una mera diversa lettura del testo. Ha reputato plausibile e logicamente coerente la lettura della Corte d'appello: il primo comma condiziona il premio all'essere il lavoratore in forza al 31.12.2016, mentre il secondo comma specifica che il premio non spetta a chi abbia risolto volontariamente il rapporto prima di quella data; ne deriva che il premio va riconosciuto anche a chi non sia più in forza per causa non imputabile al dipendente, come nel caso del licenziamento. La Corte ha quindi respinto il ricorso e, non essendosi difese le controparti, non ha disposto spese; ha inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
il ricorrente lo invocava come canone del senso letterale; la Corte ribadisce che la sua violazione va specificamente indicata e che, nel caso, la lettura del giudice di merito era plausibile.
i singoli commi della clausola devono essere letti per mezzo l'uno dell'altro; la Corte d'appello ha correttamente coordinato il primo e il secondo comma dell'accordo.
l'interpretazione non può estendersi oltre ciò che risulta espresso, ma nel caso la lettura data dalla Corte di merito non è stata ritenuta oltre il testo, bensì coerente con esso.
richiamato in funzione argomentativa per affermare che la mancata verificazione della condizione imputabile a causa non dipendente dal lavoratore non esclude il diritto al premio.
indica il rito camerale seguito per la decisione dell'ordinanza.
richiamato come parametro del vizio motivazionale che può rilevare in cassazione nell'interpretazione del contratto.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
il rigetto del ricorso comporta il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- L'interpretazione di un contratto collettivo aziendale è attività riservata al giudice di merito e, in cassazione, può essere censurata solo denunciando specifiche violazioni dei canoni ermeneutici o un vizio motivazionale; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa del testo.
- Quando una clausola presenta più letture plausibili, la scelta del giudice di merito tra interpretazioni ugualmente possibili non è sindacabile in legittimità se la soluzione adottata è ragionevole e coerente con il testo complessivo.
- Nell'interpretazione di una clausola che subordina un premio alla presenza in servizio a una certa data, il secondo comma può svolgere funzione chiarificatrice del primo e delimitare l'ambito soggettivo del beneficio, distinguendo tra cessazione volontaria del rapporto e cessazione per cause non imputabili al lavoratore.
- Se la condizione contrattuale non si verifica per causa non imputabile al beneficiario, la clausola può essere letta in coerenza con il principio desumibile dall'art. 1359 c.c., evitando che la mancata verificazione pregiudichi chi non ha determinato l'evento impeditivo.
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