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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07496/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio in ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Dal testo emerge che il ricorso era diretto contro il trattamento sanzionatorio: il ricorrente lamentava in modo apodittico l'illogicità della decisione di merito, richiamando la somma confiscata, ma senza confrontarsi con la motivazione specifica della sentenza impugnata, che aveva invece richiamato l'art. 133 c.p. nella determinazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità. Ha ritenuto che la sentenza impugnata contenesse una motivazione specifica e adeguata sul trattamento sanzionatorio, fondata sull'art. 133 c.p., mentre il ricorso non si misurava con tale argomentazione e si limitava a una censura apodittica e non pertinente. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    individua il delitto per cui l'imputato era stato condannato in appello, relativo alla fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti.

  • art. 133 c.p.

    richiamato dalla sentenza impugnata quale parametro per il trattamento sanzionatorio; la Corte osserva che il ricorso non si confronta con tale motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    serve quale base della condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità del ricorso.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    richiamata per escludere l'assenza di colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità e giustificare la sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando non si confronta con la motivazione specifica della sentenza impugnata e si limita a formule assertive o apodittiche.
  • Quando la doglianza investe il trattamento sanzionatorio, il ricorrente deve misurarsi con i criteri di commisurazione della pena effettivamente utilizzati dal giudice di merito, altrimenti la censura è priva di specificità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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