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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14132/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

Una società appaltatrice aveva convenuto in giudizio l'ente committente per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivati dall'inadempimento della stazione appaltante nell'ambito di un contratto di appalto per la costruzione di una strada. In primo grado le domande erano state accolte solo in parte; in appello la società aveva censurato: 1) la mancata valorizzazione di una transazione intervenuta in corso di causa, che secondo la ricorrente conteneva dichiarazioni confessorie idonee a provare la fondatezza delle pretese risarcitorie, pur essendo poi divenuta inefficace per mancato avveramento della condizione sospensiva; 2) l'interpretazione del contratto, che la Corte territoriale aveva letto nel senso che l'impresa si fosse assunta non solo l'onere di attivarsi per ottenere le autorizzazioni urbanistiche, ma anche il relativo rischio, con conseguente imputazione a essa del ritardo dei lavori e legittimità della risoluzione in danno; 3) il mancato riconoscimento del lucro cessante per la sospensione dei lavori imputata alla committente durante la redazione di una perizia di variante, ritenendo la ricorrente che il mancato utile dovesse presumersi, quantificandosi nella misura del 10% dell'importo contrattuale. La Corte d'appello aveva accolto solo in parte il gravame, riconoscendo il solo danno emergente e non il lucro cessante. In Cassazione la società ha riproposto tre motivi sulla efficacia della transazione condizionata, sulla motivazione e interpretazione del capitolato speciale d'appalto, e sulla prova del mancato utile; l'ente ha resistito e proposto ricorso incidentale, a sua volta censurando la ritenuta illegittimità della sospensione dei lavori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale: ha ritenuto infondato il motivo sulla transazione, affermando che un contratto subordinato a condizione sospensiva mancata perde definitivamente efficacia e diventa inutilizzabile in ogni suo profilo, anche come dichiarazione di scienza; ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione per relationem e sull'interpretazione del contratto, considerata attività di merito riservata al giudice di merito e, nel caso concreto, adeguatamente svolta con richiamo al capitolato speciale d'appalto; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi, fondata sul difetto di prova di un pregiudizio certo nell'an in tema di perdita di chance e sulla insufficienza della mera appartenenza dell'impresa al settore degli appalti pubblici. È stato inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell'ente perché formulato in modo generico, privo dell'indicazione del vizio ex art. 360 c.p.c. e comunque volto a sollecitare rivalutazioni di merito. Le spese sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza, con ulteriore contributo unificato a carico di entrambe le parti, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2720 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, senza accoglimento della censura

  • art. 2730 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, ma la Corte ha escluso l'utilizzabilità della transazione inefficace anche come dichiarazione di scienza

  • art. 1372 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, ma la Corte ha affermato che la transazione condizionata divenuta inefficace non produce effetti

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    la motivazione per relationem è stata ritenuta legittima se il giudice d'appello richiama il motivo di gravame e spiega perché condivide la decisione di primo grado

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato per censurare la violazione di legge nell'interpretazione del contratto e nella prova del danno

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato per dedurre la nullità della sentenza per asserita omessa motivazione

  • art. 1223 c.c.

    richiamato in tema di risarcimento del danno e nesso con il pregiudizio allegato

  • art. 1226 c.c.

    richiamato in tema di liquidazione equitativa del danno, ma la Corte ha ritenuto non superato il difetto di prova dell'an debeatur

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per sostenere la prova presuntiva del mancato utile, ma la Corte ha escluso presunzioni fondate sul solo settore di appartenenza dell'impresa

  • art. 34, comma 2, lett. d), d.p.r. 554/1999

    invocato per la quantificazione presuntiva del mancato utile nei lavori pubblici

  • art. 20 d.m. 29 maggio 1895

    invocato per sostenere la misura del 10% dell'importo contrattuale quale criterio di mancato utile

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione

Massime di principio

  • La transazione o altro contratto subordinato a condizione sospensiva che non si avveri perde definitivamente efficacia e non può essere utilizzato nemmeno come fonte di dichiarazioni di scienza o di confessione.
  • L'interpretazione del contratto è attività di accertamento di fatto riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei criteri ermeneutici o per motivazione giuridicamente viziata, non per una diversa lettura del contenuto negoziale.
  • La motivazione per relationem alla sentenza di primo grado è legittima quando il giudice d'appello richiami il motivo di gravame e renda percepibili le ragioni della condivisione della decisione impugnata.
  • Il danno da perdita di chance richiede la prova, anche presuntiva, di un pregiudizio certo nell'an, ancorché non nel quantum; non è sufficiente invocare in astratto l'appartenenza del danneggiato a un certo settore economico.
  • Le presunzioni semplici devono poggiare su circostanze specifiche e concrete idonee a dimostrare, con certezza o elevata probabilità, l'effettiva esistenza della chance perduta.
  • In cassazione, il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata o se si risolve in una sollecitazione al riesame del merito.
  • Un ricorso incidentale formulato in modo generico, senza indicazione del vizio processuale o di legittimità dedotto, è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezzaNesso di causalità

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