Cassazione Penale, Ordinanza n. 13420/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per la violazione dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. Con un unico motivo ha lamentato la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che il giudice di merito avrebbe dovuto escludere la punibilità del fatto. La Corte ha rilevato che non risultava una specifica richiesta di applicazione dell'art. 131-bis nel giudizio di appello e ha quindi ritenuto la censura inammissibile perché proposta per la prima volta in cassazione.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
Norma incriminatrice per la quale l'imputato era stato condannato nei gradi di merito; la decisione di legittimità non entra nel merito della sua applicazione, ma prende atto della condanna già intervenuta.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se già vigente al momento della sentenza impugnata e se non è stata oggetto di specifica richiesta nel giudizio di merito.
È richiamato come preclusione alla deduzione in cassazione, per la prima volta, di questioni che avrebbero dovuto essere devolute al giudice di merito.
Massime di principio
- La questione relativa alla particolare tenuità del fatto deve essere specificamente dedotta nel giudizio di merito quando la relativa disciplina sia già vigente; in difetto, non può essere proposta per la prima volta in cassazione.
- In assenza di una specifica sollecitazione dell'imputato, il giudice di merito non ha un obbligo autonomo di pronunciarsi sulla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
- Il ricorso per cassazione che introduca per la prima volta una questione preclusa dai limiti devolutivi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causazione dell'inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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