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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19572/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore ha impugnato la sentenza lamentando: (i) violazione di legge sugli artt. 81, comma 2, c.p. e 187 disp. att. c.p.p. con riferimento all'individuazione del reato più grave nella continuazione; secondo la difesa il giudice avrebbe dovuto individuare il reato più grave sulla base della gravità oggettiva e concreta e non sul criterio della pena già inflitta (art.187 sarebbe applicabile solo in sede esecutiva); (ii) vizio di motivazione sulla congruità del trattamento sanzionatorio, per non avere adeguatamente considerato la personalità del ricorrente e il suo percorso di risocializzazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto legittimo che il giudice della cognizione, quando valuta la continuazione fra reati oggetto del suo giudizio e reati già giudicati con sentenza irrevocabile, possa avvalersi del criterio della pena (ai sensi degli artt. 671 c.p.p. e 187 disp. att. c.p.p.) per individuare il reato più grave. Sulla congruità della pena la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano considerato anche la personalità del reo e il percorso di risocializzazione ma che tali elementi non potessero prevalere sulla "gravità estrema dei fatti" (uso di armi, violenza su più persone in breve arco temporale); perciò non è consentito al giudice di legittimità rivedere meramente la valutazione del merito. La sentenza impugnata è stata confermata nella sostanza: pena complessiva determinata in anni 9, mesi 5 e giorni 20 di reclusione ed Euro 1.750 di multa (con esclusione della contravvenzione prescritta), condanna alle spese processuali e pagamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen. comma 2

    Richiama i limiti e il rapporto di proporzione tra le pene nel cumulo/continuazione; la Corte richiama l'esigenza che l'aumento per ciascun reato satellite sia motivato e proporzionato rispetto alle altre pene, verificando che non si realizzi un cumulo materiale surrettizio.

  • art. 187 disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Pur dettato per il giudice dell'esecuzione, la Corte ammette che il criterio previsto (individuare il reato più grave in base alla pena concretamente inflitta) sia utilizzabile anche dal giudice della cognizione quando deve confrontare reati già definitivamente giudicati con reati ancora 'sub iudice'.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la riunione e la determinazione della pena in caso di più sentenze irrevocabili; la Corte indica che il confronto tra pene già irrogate (ai sensi di art.671) e la pena da irrogare è legittimo per valutare la maggiore gravìta nei casi di continuazione parziale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle Ammende; la Corte ha imposto al ricorrente il pagamento di Euro 3.000 ai sensi di questa norma.

  • art. 4 legge 110/1975 (contravvenzione citata nel giudizio)

    La Corte di Appello ha dichiarato non doversi procedere per la contravvenzione prevista da questa norma (per intervenuta prescrizione), eliminando la relativa "quota" dall'aumento della pena.

Massime di principio

  • Quando vi è continuazione tra reati in parte già definiti con sentenze irrevocabili e in parte ancora in giudizio, il giudice della cognizione può fare riferimento alla pena già irrogata per individuare il reato più grave (criterio della pena previsto anche per il giudice dell'esecuzione: art.187 disp. att. e art.671 c.p.p.).
  • Se tutti i reati sono sottoposti simultaneamente allo stesso giudice, il criterio è diverso: la più grave è individuata in astratto sulla base della pena edittale e delle circostanze specifiche; il confronto basato sulle pene è appropriato solo quando occorre rispettare giudicati già formatisi.
  • Il giudice deve motivare distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite e garantire proporzionalità tra le pene (evitando un cumulo materiale surrettizio), con un grado di dettaglio motivazionale correlato all'entità degli aumenti.
  • Elementi di personalità e percorsi di risocializzazione vanno considerati ma non annullano l'obbligo di rispondere adeguatamente alla gravità e pericolosità delle condotte (soprattutto se commesse con armi e con particolare violenza su più persone).
  • In sede di legittimità la Corte non rivede il merito della valutazione sanzionatoria quando i giudici di merito hanno fornito motivazione idonea; i rimedi in Cassazione richiedono profili di illegittimità o motivazione carente non mera richiesta di riconsiderazione del merito.

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