Sentenza del 09/09/2021 n. 24260 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sulla qualificazione fiscale dei compensi liquidati a G.P. per l'attività di amministratore giudiziario: l'Erario aveva operato ritenute IRPEF (assimilando il compenso a reddito di lavoro dipendente) mentre il ricorrente sosteneva che il compenso fosse riconducibile al lavoro autonomo (applicazione di IVA e C.P.A.) e chiedeva il rimborso delle ritenute versate in eccedenza. Procedimentalmente vi sono state istanze di rimborso inizialmente inoltrate a un Centro Servizi soppresso (ricorso dichiarato inammissibile), quindi nuova istanza all'Agenzia delle entrate seguita da silenzio-rifiuto e contenzioso tributario; rilevanti anche decretI giudiziali di liquidazione e pronunce del Tribunale di Roma sul punto della I.V.A./C.P.A. e dell'inesistenza del decreto correttivo del Presidente della Corte di Appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente. Ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero delle Finanze, ha respinto i motivi incidentali e il ricorso principale. Ha confermato che il compenso percepito nel 2003 dall'amministratore giudiziario rientrava, ratione temporis, tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 47, lett. f) del D.P.R. n. 917/1986 (testo ante riforma 2004), sicché l'applicazione del regime di ritenuta da parte dell'Amministrazione finanziaria era corretta. La Corte ha inoltre precisato che il decreto di liquidazione giurisdizionale e la sentenza resa in altro giudizio non sono opponibili all'Amministrazione finanziaria in ordine al regime fiscale e che la successiva modifica normativa (legge finanziaria 2004) che ha escluso i professionisti iscritti agli albi dall'assimilazione non è applicabile retroattivamente al caso del 2003. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 47, lett. f) (testo ante riforma 2004)
I compensi corrisposti per l'esercizio di pubbliche funzioni vanno assimilati ai redditi da lavoro dipendente (applicazione delle ritenute), e tale disciplina era applicabile ratione temporis al compenso dell'amministratore giudiziario nel 2003.
L. 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), art. 2, comma 36
Novella che ha introdotto l'esenzione dall'assimilazione per le prestazioni rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'art. 49; la Corte ha ritenuto che detta modifica non fosse applicabile al caso del 2003 essendo successiva e non retroattiva.
Circolare Ministero della Giustizia 14 novembre 2002, n. 7/02
Ha recepito l'interpretazione dell'Agenzia delle entrate secondo cui i redditi corrisposti per pubbliche funzioni devono essere considerati assimilati a quelli di lavoro dipendente; la Corte l'ha ritenuta coerente con il regime fiscale applicabile nel 2003.
Circolare Agenzia delle entrate 12 dicembre 2001, n. 105
Richiamata dal ricorrente per sostenere che determinate categorie di ausiliari erano da trattare come professionisti; la Corte ha ritenuto che non potesse prevalere sulla disciplina vigente nel 2003 e sulla prassi interpretativa recepita dalla circolare ministeriale del 2002.
D.Lgs. 31 dicembre 1992/1992? (D.Lgs. n. 546 del 1992), art. 21
Regola il termine per la formazione del silenzio-rifiuto e la proponibilità del ricorso tributario: il silenzio si forma decorsi 90 giorni e il ricorso è proponibile fino a prescrizione del diritto al rimborso; la Corte ha applicato tali principi escludendo il ne bis in idem rispetto alla prima istanza presentata a ufficio soppresso.
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57
Ha trasferito competenze dal Ministero delle Finanze alle agenzie fiscali (Agenzia delle entrate): la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso verso il Ministero delle Finanze perché non legittimato in materia di riscossione/contenzioso tributario.
D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 13, 82, 168, 170
Norme procedurali relative ai decreti di pagamento agli ausiliari del giudice e alla loro comunicazione/opponibilità: la Corte ha chiarito che il decreto di liquidazione è titolo giudiziale ma i suoi effetti di giudicato non si estendono all'Amministrazione finanziaria in ordine al regime fiscale.
Richiamato in tema di limiti soggettivi del giudicato: il giudicato non è opponibile a soggetti non parte del procedimento originario (qui l'Amministrazione finanziaria).
Massime di principio
- Un decreto di liquidazione giurisdizionale che diviene definitivo non vincola l'Amministrazione finanziaria circa la qualificazione fiscale del compenso se l'Amministrazione non era parte del procedimento: il giudicato ha limiti soggettivi.
- Per percezioni relative all'esercizio di pubbliche funzioni il regime fiscale applicabile è quello dei redditi assimilati a lavoro dipendente (con ritenute) quando tale era la disciplina vigente al momento dell'erogazione; successive modifiche normative che escludono i professionisti possono non essere retroattive.
- La presenza di IVA nella liquidazione può indicare una qualificazione come attività autonoma, ma non è automaticamente decisiva se la fattispecie rientra nella nozione di 'pubbliche funzioni' come interpretata dalla prassi e dalla normativa in vigore nel periodo di riferimento.
- Se l'istanza di rimborso è inviata all'ufficio non competente (ad es. soppressione dell'ente), il primo giudizio dichiarato inammissibile per difetto del presupposto processuale non impedisce di riproporre la domanda al corretto ente entro i termini di legge; vale la regola del silenzio-rifiuto (90 giorni).
- Le pronunce rese in giudizi nei quali l'Amministrazione finanziaria non è parte non sono opponibili all'Agenzia delle entrate in materia di qualificazione fiscale e rimborso d'imposta.
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