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Sentenza

Sentenza del 09/09/2021 n. 723 - Corte di Giustizia UE

Rinvio pregiudiziale - Armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Ottava direttiva 79/1072/CEE - Articoli 3, 6 e 7 - Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Soggetti passivi non residenti all'interno del paese - Diniego di rimborso dell'IVA versata - Documenti giustificativi del diritto al rimborso - Omessa esibizione dei documenti giustificativi nei termini.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'X*** aveva chiesto il rimborso dell'IVA pagata in Spagna per operazioni 2005-2006. L'amministrazione tributaria spagnola aveva richiesto la produzione delle fatture originali e di altri documenti comprovanti il diritto al rimborso; l'X*** non li ha forniti nei termini richiesti e le domande di rimborso sono state respinte. Successivamente l'X*** ha prodotto parte dei documenti nei procedimenti di reclamo e giurisdizionali. Le questioni sollevate riguardavano se il rifiuto del rimborso per mancata produzione di documenti nei termini sia compatibile con l'ottava direttiva IVA (79/1072) e i principi UE (neutralità fiscale, equivalenza, effettività), e se la successiva produzione di documenti costituisca abuso di diritto.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che: (1) l'ottava direttiva IVA e i principi dell'Unione non impediscono che una domanda di rimborso sia respinta se il soggetto passivo non ha fornito, entro i termini stabiliti e nonostante gli inviti, tutti i documenti e le informazioni richiesti dall'autorità competente, anche se tali documenti vengono poi prodotti spontaneamente nel reclamo o nel procedimento giudiziario; tuttavia, l'applicazione di tale regola nazionale deve rispettare i principi di equivalenza e di effettività (spetta al giudice nazionale verificarlo); (2) la produzione tardiva di documenti nel corso dei successivi procedimenti non costituisce, di per sé, abuso di diritto. In sintesi: gli Stati membri hanno autonomia procedurale per non ammettere prove presentate dopo la decisione amministrativa, purché non creino discriminazioni rispetto a situazioni analoghe né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al rimborso; ma la mera tardività non implica automaticamente abuso.

Norme richiamate

  • Direttiva 79/1072/CEE (ottava direttiva IVA)

    Stabilisce gli obblighi documentali e procedurali per il rimborso IVA ai soggetti non residenti; secondo la Corte la direttiva non osta al rigetto della domanda quando i documenti non sono prodotti nei termini, ma non impedisce agli Stati membri di accettare prove tardive, sempre nel rispetto di equivalenza ed effettività.

  • Direttiva 77/388/CEE (sesta direttiva IVA)

    Fissa il principio del diritto alla detrazione e il collegamento con il rimborso tra Stati membri; la giurisprudenza richiede che gli Stati non impongano limiti ingiustificati a diritti sostanziali, ma può legittimare controlli procedurali che permettono verifica delle condizioni sostanziali.

  • Direttiva 2006/112/CE e Direttiva 2008/9/CE

    art.411, 413 (2006/112); art.28 (2008/9)

    Rilevate soltanto per il quadro storico e di transizione: non si applicavano fattispecie anteriori alle rispettive date di effettiva applicazione; la Corte ha comunque evidenziato la continuità dei principi sostanziali (neutralità).

  • Legge spagnola Ley 37/1992 (IVA)

    Disciplina il regime di rimborso in Spagna e attribuisce all'amministrazione la facoltà di richiedere informazioni e documenti; la normativa nazionale è stata valutata alla luce dei principi UE di equivalenza ed effettività.

  • Legge spagnola Ley 30/1992 (ora Ley 39/2015)

    art.112 (ora art.118 Ley 39/2015)

    Prevede il divieto di ammettere fatti o documenti che l'interessato avrebbe potuto produrre nel procedimento precedente; la Corte ha considerato che tali regole procedurali nazionali rientrano nell'autonomia procedurale purché rispettino equivalenza ed effettività.

Massime di principio

  • Il contribuente deve fornire nei termini richiesti dall'amministrazione tributaria i documenti che provano il diritto al rimborso IVA: la mancata produzione tempestiva può legittimare il rigetto della domanda.
  • Gli Stati membri hanno autonomia procedurale per esigere che le prove siano prodotte nella fase amministrativa e, se previsto, per non tener conto di prove prodotte solo dopo la decisione amministrativa, purché ciò non violi i principi di equivalenza (pari trattamento rispetto a situazioni analoghe interne) e di effettività (non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile esercitare il diritto).
  • La mera produzione tardiva di documenti nel reclamo o in sede giudiziaria non costituisce automaticamente abuso di diritto: per qualificare un comportamento come abuso occorre prova che lo scopo essenziale fosse ottenere un'agevolazione contraria agli obiettivi delle norme IVA.
  • È compito del giudice nazionale verificare se la normativa e la prassi nazionale rispettano equivalenza ed effettività nel caso concreto: se l'amministrazione ha fatto richieste ragionevoli e il contribuente non ha giustificato la tardività, il rigetto può essere legittimo.
  • In caso di difficoltà a reperire documenti, il contribuente deve informare tempestivamente l'amministrazione e indicare motivi e tempistiche; la mancata comunicazione aggravando la tardività indebolisce la posizione del contribuente.
  • Dal punto di vista difensivo, se si producono documenti tardivi, è utile argomentare che la produzione successiva non impedisce la verifica del diritto sostanziale e sottoporre al giudice nazionale questioni di equivalenza/effettività qualora la decisione amministrativa pregiudichi l'esercizio del diritto.

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