Sentenza del 09/09/2021 n. 6509 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 99/2021 AVVISO DI ACCERTAMENTO - Costi - Inerenza - Onere probatorio - Individuzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione avviso di accertamento relativo a maggiori imposte IRES, IRAP e IVA anno 2014 (complessivi circa ? 306.165) emesso a seguito di verifica della Guardia di Finanza. Questioni principali: (1) deducibilità di fatture per ? 33.308,03 emesse da un fornitore (assenza di descrizioni specifiche delle prestazioni e dubbio sulla inerenza dei costi), (2) iscrizione in bilancio di una passività per mancato pagamento salari pari a ? 321.880,25 e contestazione dell'applicabilità dell'art. 88 TUIR e dell'onere probatorio sulla sussistenza del debito verso i dipendenti, (3) giustificazione di varie movimentazioni bancarie e accrediti su conti correnti soci/amministratori (diversi bonifici contestati, alcuni documentati, altri non comprovati da contratti/registrazioni). La società ha chiesto la riforma parziale dell'avviso, l'Amministrazione ha resistito e, in via incidentale, ha chiesto la riforma della pronuncia di primo grado su alcune poste riconosciute deducibili.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto parzialmente l'appello della società. Confermata l'esigenza che le fatture contengano descrizioni specifiche per ritenere i costi inerenti: le fatture generiche per servizio mensa/fitto locali non sono state ritenute sufficienti e quindi non deducibili. La deduzione circa la passività per salari (? 321.880,25) è stata confermata come non adeguatamente provata dalla società: mancavano elenchi nominativi e documentazione idonea e le dichiarazioni rese da alcuni dipendenti scorrevano contro la tesi del contribuente. Sulle movimentazioni bancarie: sono stati ritenuti non giustificati gli accrediti di ? 30.000 e ? 15.000 imputati rispettivamente a restituzione caparra e a restituzione finanziamento soci per mancanza di contratto registrato, data certa e documentazione; invece sono stati ritenuti giustificati e quindi esclusi dall'accertamento i bonifici riferibili a provvedimento giudiziario (? 45.188,64), i dodici bonifici da ? 2.000 relativi a corrispettivo per cessione di credito (documentata con verbale notarile) e due bonifici extraconto verso una primaria compagnia assicurativa (? 3.123,80). E' stato inoltre ritenuto provato il pagamento di ? 20.496 relativo a canone di locazione, documentato da contratto registrato e fattura. Perciò il reddito e la pretesa tributaria sono stati rideterminati in favore della società. L'appello incidentale dell'Agenzia è stato rigettato. Sulle spese: compensazione per metà delle spese del doppio grado; Agenzia delle Entrate condannata a rimborsare la restante metà alle competenze indicate.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Invocata dalla società ma il Collegio ritiene che l'obiezione non sussista: il difetto nella descrizione delle fatture è sostanziale ai fini dell'inerenza e non un mero vizio formale; l'art.112 non annulla il rilievo probatorio della documentazione.
art. 53 d.lgs. 546/92
Richiamato in relazione all'ammissibilità e alla circostanza che i motivi di appello risultino chiari e circostanziati; i motivi sono stati ritenuti ammissibili ai sensi di tale norma.
art. 19 d.lgs. 546/92
Richiama il principio che il ricorso è circoscritto ai motivi esposti: il Collegio ritiene inammissibile l'introduzione in corso di giudizio di nuove questioni giuridiche non sollevate in primo grado (es. diversa interpretazione dell'art.88 TUIR).
art. 88 TUIR
La società aveva contestato l'applicabilità dell'articolo in sede di memorie; il Collegio considera tardiva e nuova la censura e, anche superando il filtro procedurale, ritiene che l'eventuale riferimento normativo dell'Ufficio non inciderebbe sulla legittimità dell'accertamento se i fatti (esistenza del debito) fossero provati; l'esito resta determinato dalla prova concreta.
art. 2727 c.c.
Richiamato nel senso che l'onere probatorio sulle presunzioni e sugli elementi che attestano il mancato pagamento gravava sulla parte che sosteneva l'esistenza del debito: la prova fornita dal contribuente è stata ritenuta insufficiente.
art. 2704 c.c.
Richiesta per la valutazione della data certa di un contratto preliminare: l'assenza di data certa ha ostacolato la riferibilità temporale dei pagamenti al contratto stesso, indebolendo la giustificazione degli accrediti.
art. 93 c.p.c.
Richiamato per la dichiarazione dell'avvocato ai fini della liquidazione delle spese di lite; il compenso è stato liquidato tenendo conto della previsione.
Massime di principio
- Per la deducibilità di costi in ambito di impresa è necessaria una descrizione specifica e dettagliata delle prestazioni nelle fatture; descrizioni generiche possono compromettere l'inerenza e quindi la deducibilità.
- La mancanza di documentazione formale (contratti registrati, data certa, scritture) che colleghi pagamenti a specifiche operazioni o obbligazioni rende gli accrediti sospetti e può determinare l'assimilazione dei movimenti a ricavi/utile non dichiarato.
- L'onere della prova sulla sussistenza di passività (es. debiti verso dipendenti) grava sul contribuente quando ne deduce l'esistenza per ridurre la base imponibile; occorrono elenchi nominativi, documentazione dei mancati pagamenti e ogni elemento che chiarisca l'effettiva posizione debitoria.
- Non è possibile introdurre in sede di impugnazione motivi nuovi e differenti rispetto a quelli dedotti nel ricorso originario; le questioni giuridiche inedite possono essere dichiarate inammissibili per tardività.
- Movimenti bancari possono essere giustificati e disattaccati dall'accertamento se corredati da documentazione oggettiva (es. sentenze, contratti registrati, atti notarili) che ne attesti la causale economica.
- Pagamenti successivi (anni dopo) senza specifica causale non sono automaticamente idonei a dimostrare l'estinzione di passività rilevanti antecedenti, soprattutto se gli importi non coincidono o mancano documenti di legame.
- La genericità delle dichiarazioni rese da terzi (es. titolari di agriturismi) agli organi di verifica non sostituisce documentazione probatoria dettagliata e può essere ritenuta insufficiente a provare la strumentalità dei costi.
- In caso di accoglimento parziale delle doglianze del contribuente è possibile una ripartizione proporzionale delle spese di lite; la parte soccombente può essere condannata al rimborso parziale.
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