Sentenza del 09/09/2021 n. 24258 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società impugnavano avvisi di accertamento IRES relativi all'anno 2004 conseguenti alla svalutazione della partecipazione in Daimler-Chrysler Capital Service Ital S.p.a. (svalutazione iscritta nel bilancio 2003). Contestavano: (i) che la sentenza CTP n.150/01/12 (sulla prima annualità 2003) avesse effetto espansivo esterno vincolante anche per il 2004; (ii) la legittimità temporale del recupero a tassazione per il 2004 ai sensi dell'art. 43 DPR 600/1973 (decadenza), sostenendo che la rettifica avrebbe dovuto riguardare il 2003; (iii) la corretta applicazione dell'art. 61 TUIR (commi 3 e 5) rispetto alla esclusione dal costo della partecipazione del secondo versamento del 18/12/2003, rilevando che entrambi i versamenti del 2003 dovevano concorrere alla determinazione del costo finale della partecipazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: (i) il giudicato formatosi con la sentenza CTP non ha efficacia espansiva esterna rispetto ad annualità diverse, salvo che riguardi elementi di fatto o di diritto di carattere permanente e tendenzialmente estesi a più periodi d'imposta; (ii) l'accertamento non è decaduto perché, secondo il principio delle Sezioni Unite (sent. n. 8500/2021), in caso di componenti di reddito pluriennali la decadenza si calcola rispetto alla dichiarazione in cui è indicato il singolo rateo, non rispetto all'anno in cui il componente si è originato; (iii) il secondo versamento effettuato a copertura delle perdite (versamento "sottozero") costituisce spesa deducibile ai sensi dell'art. 61, comma 5, e non può essere incluso nel costo della partecipazione per la determinazione della svalutazione deducibile. Perciò la rettifica operata dall'Amministrazione è legittima. Sono state condannate le ricorrenti al pagamento delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43
Il termine di decadenza per la rettifica in presenza di componenti di reddito pluriennali va calcolato con riferimento alla dichiarazione in cui è indicato il singolo rateo dedotto, non all'anno di prima iscrizione in bilancio del componente.
T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986), art. 61, commi 3 e 5
I versamenti dei soci a copertura di perdite che superano il patrimonio netto (versamenti "sottozero") possono essere dedotti immediatamente per la parte eccedente il patrimonio e non concorrono a formare il costo della partecipazione soggetto a svalutazione.
D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 1, comma 1, lett. b)
Riguarda la deducibilità delle minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni come quote costanti; la Corte ha precisato che tale disciplina non si applica quando la ricostruzione del capitale mediante versamenti sottozero altera la natura dell'operazione.
D.Lgs. n. 34/2003 (regime PEX)
Richiamato come contesto normativo successivo alla vicenda (regime PEX), utile a spiegare l'evoluzione della normativa sulle plus/minusvalenze, ma non applicabile ratione temporis al caso concreto.
D.L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2‑quater
Richiamato in relazione al potere di autotutela dell'Amministrazione; la Corte ribadisce che l'esercizio dell'autotutela non estende il giudicato giurisdizionale.
Massime di principio
- Il giudicato tributario ha efficacia vincolante sugli anni successivi solo per quegli elementi di fatto o di diritto che abbiano carattere permanente o pluriennale; decisioni su fatti o presupposti specifici di una singola annualità non si estendono automaticamente ad anni diversi.
- L'annullamento amministrativo in autotutela non sostituisce né amplia il giudicato: la pronuncia giurisdizionale sul merito è ciò che determina l'efficacia del giudicato, non il mero atto di autotutela.
- Per componenti di reddito a efficacia pluriennale (es. svalutazioni rateizzate), la decadenza dell'Amministrazione per l'esercizio del potere di accertamento si calcola con riferimento alla dichiarazione contenente il singolo rateo contestato, secondo il principio delle Sezioni Unite (sent. n. 8500/2021).
- I versamenti dei soci a copertura di perdite che determinano una situazione "sottozero" sono, per la parte eccedente il patrimonio netto, riconosciuti come deduzione immediata ex art. 61, comma 5, e non possono essere capitalizzati nel costo della partecipazione ai fini della svalutazione deducibile.
- In casi simili è fondamentale qualificare la natura tecnica dell'intervento (ripiano perdite sottozero vs nuovo apporto/nuova acquisizione), perché da tale qualificazione dipende la rilevanza fiscale (deducibilità immediata oppure incorporazione nel costo della partecipazione).
- Nelle impugnazioni fiscali pluriennali occorre distinguere tra fatti strutturali e fattispecie variabili anno per anno: solo i primi possono creare vincoli di giudicato per le annualità successive.
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