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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24241/2024 del 09/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio tributario in cui, accolto il ricorso contro una cartella di pagamento, la commissione tributaria di primo grado aveva condannato l’Agenzia delle Entrate a rifondere le spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario. L’avvocato, dopo una diffida e messa in mora rimaste senza immediato esito, aveva promosso giudizio di ottemperanza per ottenere il pagamento del capo sulle spese. Nel corso del giudizio di ottemperanza, prima dell’udienza, l’Agenzia aveva spontaneamente corrisposto quanto dovuto e il ricorrente aveva chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. La CTR ha accolto tale richiesta ma ha compensato le spese ritenendo celere e corretto il comportamento dell’Amministrazione. Con l’unico motivo di ricorso il difensore ha denunciato violazione degli artt. 15 e 46 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132 c.p.c., sostenendo che la compensazione fosse illegittima perché l’Agenzia aveva adempiuto solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza e che, in base al principio di soccombenza, le spese dovevano gravare sull’amministrazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha osservato che, nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere comporta sì la necessità di provvedere sulle spese dell’intero giudizio, ma il giudice può disporne la compensazione in presenza di una motivazione non illogica o non erronea; inoltre il giudizio di ottemperanza è un giudizio autonomo, soggetto al regime delle spese vigente al momento della decisione. Nel caso concreto la CTR aveva motivato la compensazione valorizzando la celerità e correttezza del comportamento dell’Agenzia, che aveva pagato prima dell’udienza; tale motivazione è stata ritenuta esistente, logica e non erronea, sicché non sussistevano i presupposti per cassare la statuizione sulle spese. La Corte ha inoltre escluso che il ricorso integrasse abuso del processo o lite temeraria. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stata la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge in cassazione, ma il motivo è stato ritenuto infondato.

  • art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile

    Nel processo tributario le spese seguono la soccombenza, ma il giudice può compensarle, purché la deroga sia motivata in presenza di gravi ed eccezionali ragioni; la motivazione non deve essere illogica o erronea.

  • art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La cessazione della materia del contendere determina l’estinzione del giudizio, ma non esclude la regolazione delle spese.

  • art. 92, secondo comma, c.p.c.

    Costituisce il parametro richiamato dall’art. 15 del processo tributario per la compensazione delle spese, che richiede motivazione sulle ragioni eccezionali.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per denunciare un vizio motivazionale della statuizione sulle spese.

  • art. 88 c.p.c.

    È richiamato in tema di lealtà processuale; un comportamento conforme a lealtà può rilevare ai fini della compensazione delle spese.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato dalla controricorrente per sostenere l’abuso del processo e la responsabilità aggravata, esclusi dalla Corte.

  • art. 97 c.p.c.

    Richiamato dalla controricorrente nel medesimo contesto dell’abuso del processo, escluso dalla Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992, comma 1

    La compensazione delle spese è ammissibile solo se sorretta da motivazione adeguata e non viziata da illogicità o errore.

  • art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992, comma 2

    Impone la motivazione espressa delle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la deroga alla soccombenza.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere non esonera il giudice dal pronunciarsi sulle spese dell’intero giudizio; resta però ferma la possibilità di compensarle, in tutto o in parte, purché la decisione sia motivata.
  • La compensazione delle spese nel contenzioso tributario richiede l’indicazione di gravi ed eccezionali ragioni e la relativa motivazione è sindacabile in cassazione solo nei limiti dell’illogicità o dell’errore giuridico.
  • Il giudizio di ottemperanza è un giudizio autonomo e chiuso rispetto al titolo da eseguire: le spese vanno regolate secondo la disciplina vigente al momento della decisione, senza creare diritti nuovi rispetto al giudicato.
  • Un pagamento eseguito dalla parte obbligata dopo la proposizione del ricorso ma prima dell’udienza può giustificare la cessazione della materia del contendere e, se accompagnato da comportamento processuale considerato celere e corretto, può legittimare la compensazione delle spese.
  • In sede di legittimità, la censura sulla compensazione delle spese non può tradursi in una mera richiesta di rivalutazione del merito della ponderazione compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezzaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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