Cassazione Penale, Sentenza n. 47359/2022 del 14/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di affidamento terapeutico ex art. 94 DPR n. 309/1990. Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibile l'istanza perché il residuo di pena da espiare è superiore alla soglia di quattro anni e comprende reati ostativi ai sensi dell'art. 4-bis legge n. 354/1975. Il ricorrente ha contestato sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto procedere allo scioglimento del cumulo per escludere dalla esecuzione la porzione di pena relativa ai reati ostativi e, così, rendere ammissibile il beneficio sul residuo.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo la quale non è consentita la "scissione virtuale" del cumulo quando la pena da espiare è superiore a quattro anni e comprende reati di cui all'art. 4-bis; quindi l'istanza di affidamento terapeutico non poteva essere accolta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La norma prevede l'affidamento in prova terapeutico e condizioni di accesso correlate alla durata della pena detentiva residua; la Corte indica che l'accesso è subordinato al rispetto dei limiti di pena (sei anni, o quattro anni se la pena comprende reati ostativi ai sensi dell'art. 4-bis).
art. 4-bis legge 26 luglio 1975 n. 354
I reati indicati come "ostativi" escludono taluni benefici penitenziari; se il titolo esecutivo comprende reati 4-bis, il limite per l'affidamento in prova si riduce a quattro anni e non è ammessa la scissione virtuale del cumulo per aggirare tale limite.
Consente, in caso di inammissibilità manifestamente infondata del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e, in mancanza di elementi esimenti, anche al versamento in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione quantificando in euro 3.000,00 la somma dovuta.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Richiamata per il principio che, in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere disposta la condanna alla somma per la Cassa delle ammende.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 12339 del 20/02/2020, Scuderi; Sez. 1, n. 23279 del 03/03/2021, Criscuolo)
«in tema di affidamento in prova terapeutico, poiché la condizione di accesso alla misura prevede che la pena detentiva inflitta o ancora da espiare sia contenuta nel limite di sei anni ovvero di quattro anni, se relativa a titolo esecutivo comprendente reati di cui all'art. 4-bis, legge 26 luglio 1975 n. 354, non è consentita la scissione virtuale del cumulo, in caso di pena da espiare superiore ai quattro anni, al fine di imputare quella già espiata ai reati in questione»
La giurisprudenza consolidata esclude la possibilità di "virtuale" scindere il cumulo per ricondurre la pena residua entro i limiti previsti per l'accesso al beneficio quando il cumulo complessivo eccede la soglia e contiene reati ostativi.
Massime di principio
- Se il residuo di pena complessivo supera la soglia prevista per l'affidamento (sei anni in generale; quattro anni se il titolo esecutivo comprende reati ostativi ai sensi dell'art. 4-bis), non è possibile ottenere l'affidamento terapeutico tramite una "scissione virtuale" del cumulo: il calcolo va effettuato sul totale.
- Quando nel titolo esecutivo sono presenti reati ostativi ex art. 4-bis, il limite operativo per l'accesso al beneficio è più restrittivo (quattro anni) e il superamento di tale limite determina, di regola, l'inammissibilità della domanda.
- Se si ritiene che la qualificazione di "reato ostativo" sia errata o che il calcolo del cumulo sia inesatto, occorre proporre iniziative processuali specifiche e fondate (es. impugnazioni sull'an e/o sul quantum), poiché ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanne per spese e somme alla Cassa delle ammende.
- Prima di proporre ricorso per affidamento terapeutico è fondamentale verificare con attenzione il computo del residuo di pena e la presenza di reati ostativi: se il quadro obiettivamente eccede le soglie previste, la probabilità di successo è molto bassa alla luce dell'orientamento giurisprudenziale.
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