Cassazione Civile, Ordinanza n. 10976/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
Il contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR che aveva rigettato il suo appello contro la parziale conferma di due avvisi di accertamento IRPEF per gli anni d’imposta 2007 e 2008, emessi con metodo sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973 sulla base di indicatori di capacità contributiva (autovetture di grossa cilindrata, abitazione principale, abitazione secondaria e acquisto di un’ulteriore auto). In primo grado i ricorsi erano stati accolti solo in parte; in appello il contribuente sosteneva che la CTR avesse omesso di valutare la documentazione bancaria prodotta, attestante somme provenienti da disinvestimenti, idonee a giustificare i redditi dichiarati. Con il primo motivo denunciava violazione dell’art. 112 c.p.c. per omesso esame della documentazione bancaria; con il secondo motivo lamentava omesso esame di fatti decisivi e vizio motivazionale, sempre in relazione ai disinvestimenti e alla loro rilevanza ai fini della prova contraria contro l’accertamento sintetico.
La decisione
La Corte ha trattato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha affermato che, in tema di accertamento sintetico, il contribuente può vincere la presunzione dimostrando con idonea documentazione che il maggior reddito è costituito da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, ma la prova deve riguardare non solo la mera disponibilità di tali somme, bensì anche la loro entità e la durata del possesso, così da renderne oggettivamente riferibile l’impiego a copertura delle spese contestate. Nel caso concreto la CTR non aveva omesso l’esame dei disinvestimenti, ma li aveva valutati ritenendo che la documentazione prodotta non dimostrasse adeguatamente la durata del possesso delle risorse né il loro transito nella disponibilità del contribuente; tale apprezzamento di merito è stato ritenuto insindacabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del contribuente alle spese e con atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38, comma 4 e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L’accertamento sintetico del reddito è legittimo sulla base di elementi indicatori di capacità contributiva, ma il contribuente può superarlo solo con prova documentale idonea dei redditi esenti o soggetti a ritenuta e della loro entità e durata del possesso.
La censura è stata prospettata come omessa pronuncia/omesso esame, ma è stata esclusa perché la CTR aveva comunque preso in considerazione i fatti e la documentazione dedotti dal contribuente.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato invocato come vizio processuale per asserita violazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È stato invocato come vizio di motivazione/omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte ha ritenuto insussistente l’omissione denunciata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di accertamento sintetico del reddito, la prova contraria del contribuente non si esaurisce nella dimostrazione di avere avuto disponibilità finanziarie ulteriori: è necessario documentare anche l’entità delle somme e la durata del loro possesso, in modo da renderne plausibile l’impiego per le spese contestate.
- La documentazione bancaria può essere sufficiente a contrastare il redditometro solo se consente di provare non il mero transito delle somme, ma la loro effettiva permanenza nella disponibilità del contribuente per un arco temporale utile.
- Non ricorre vizio di omessa pronuncia o di omesso esame quando il giudice di merito abbia comunque considerato il fatto dedotto e lo abbia ritenuto probatoriamente insufficiente; in cassazione non è sindacabile il mero apprezzamento di merito sulla adeguatezza della prova.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sostituire alla valutazione della CTR una diversa lettura del materiale probatorio, salvo l’effettiva omissione di esame di un fatto decisivo.
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