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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07723/2025 del 23/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IRPEG 2007 con cui l’Amministrazione finanziaria aveva contestato alla banca: (i) la deducibilità di costi sostenuti in sede di transazione con clienti che avevano avanzato pretese risarcitorie connesse a operazioni in strumenti finanziari (obbligazioni Cirio e bond argentini), ritenendoli indeducibili per difetto di inerenza e, in sostanza, per il carattere illecito della condotta sottostante; (ii) la deducibilità di costi relativi all’acquisto e all’utilizzo di un diritto di superficie su un immobile, negandola per asserito mancato utilizzo concreto del bene nell’anno; (iii) nel ricorso incidentale, la deducibilità/ammortamento di una "lista clienti" acquisita nell’ambito di un ramo d’azienda, che l’Ufficio riteneva invece avviamento e non autonoma attività immateriale separabile. La banca ha impugnato la sentenza regionale con due motivi principali: violazione dell’art. 109 TUIR per avere escluso la deducibilità delle somme corrisposte in transazione, sostenendo che non esiste un divieto generale di deduzione dei risarcimenti o delle transazioni e che il costo è indeducibile solo se riferito a sanzioni punitive per illeciti; violazione dell’art. 109, comma 5, in combinato con l’art. 83 TUIR, per non avere applicato il principio di derivazione rafforzata e i principi IAS/IFRS, che consentono l’ammortamento del diritto di superficie dal momento in cui il bene è disponibile all’uso, indipendentemente dall’effettivo utilizzo. L’Agenzia, con ricorso incidentale, ha dedotto violazione dell’art. 103, comma 3, TUIR, assumendo che la lista clienti fosse solo avviamento ammortizzabile in un periodo più lungo e non un bene immateriale separabile.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale della banca e ha rigettato il ricorso incidentale dell’Agenzia. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame conformemente ai principi di diritto enunciati. In particolare, ha affermato che le somme pagate dalla banca ai clienti in transazione per prevenire o definire controversie risarcitorie connesse alla prestazione di servizi finanziari sono costi deducibili ex art. 109, comma 5, TUIR perché inerenti all’attività d’impresa; e che, per il periodo d’imposta 2007, l’art. 1, commi 58 e 59, l. 244/2007 si applica anche retroattivamente, ai sensi del comma 61, se i comportamenti tenuti prima del 2008 sulla base degli IAS/IFRS sono coerenti con quelli che deriverebbero dalle nuove disposizioni, sicché il diritto di superficie e le relative quote di ammortamento risultano deducibili secondo il principio di disponibilità all’uso. È stato invece ritenuto infondato il motivo incidentale dell’Agenzia, poiché la lista clienti, acquisita insieme al ramo d’azienda, era stata correttamente qualificata dal giudice di merito come attività immateriale separabile e autonomamente valutabile, distinta dall’avviamento. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 109 d.P.R. n. 917/1986

    Le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi; i pagamenti transattivi connessi all’attività d’impresa possono essere inerenti e quindi deducibili, salvo che si tratti di sanzioni punitive per illiceità che spezzano il nesso di inerenza.

  • art. 83 d.P.R. n. 917/1986

    Per i soggetti IAS il reddito d’impresa deriva dal risultato di bilancio secondo i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili internazionali (derivazione rafforzata).

  • art. 1, l. n. 244/2007

    Le regole di derivazione rafforzata per i soggetti IAS si applicano anche ai periodi d’imposta precedenti il 2008 se i comportamenti adottati prima di tale anno, sulla base degli IAS/IFRS, sono coerenti con quelli che sarebbero derivati dalle nuove disposizioni.

  • D.M. 1 aprile 2009, n. 48

    Per i soggetti IAS rilevano gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio secondo la prevalenza della sostanza sulla forma; risultano non applicabili le disposizioni del TUIR che assumano componenti reddituali e patrimoniali secondo regole di rappresentazione incompatibili con tale criterio.

  • art. 103 d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato dall’Agenzia nel ricorso incidentale per sostenere la diversa qualificazione della lista clienti come avviamento; la Corte ha però ritenuto corretto il giudizio di merito sulla separabilità del bene immateriale.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma processuale richiamata come parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.

Massime di principio

  • Le somme corrisposte in via transattiva per definire o prevenire pretese risarcitorie dei clienti, quando si inseriscono nello svolgimento dell’attività d’impresa e non costituiscono sanzioni punitive per illiceità, sono deducibili come costi inerenti ai sensi dell’art. 109, comma 5, TUIR.
  • L’illecito o la sanzione afflittiva spezzano il nesso di inerenza; invece il mero costo risarcitorio o transattivo connesso all’operatività aziendale conserva, di regola, la deducibilità, da valutarsi secondo competenza e concreta riferibilità all’attività produttiva.
  • Per i soggetti che redigono il bilancio secondo IAS/IFRS, il principio di derivazione rafforzata impone di assumere, anche per il periodo d’imposta 2007 in presenza delle condizioni transitorie di coerenza, i criteri contabili di qualificazione, imputazione temporale e classificazione risultanti dal bilancio.
  • In tema di immobilizzazioni IAS, l’ammortamento inizia quando l’attività è disponibile all’uso e non viene meno per il solo fatto che il bene resti inutilizzato nell’esercizio; il criterio decisivo è la messa a disposizione del bene, non il suo impiego effettivo.
  • Una lista clienti acquisita nell’ambito di un’aggregazione/cessione d’azienda può costituire attività immateriale separabile e distintamente valutabile quando presenti un valore specifico autonomamente identificabile; in tal caso non va automaticamente confusa con l’avviamento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoConto correnteIntermediazione finanziariaAzienda
RamiTributiBancario e finanziarioCommerciale
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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