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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15392/2024 del 03/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario)

La controversia

Una società titolare di concessioni demaniali marittime, rilasciate nel 2001 e nel 2006 nell'ambito di un progetto di porto turistico, ha chiesto al giudice ordinario la declaratoria di illegittimità e di non debenza dei canoni demaniali marittimi modificati e aumentati a decorrere dal 2008 in applicazione dell'aumento previsto dall'art. 1, commi 251 e 252, della legge finanziaria 2007. La società ha dedotto che l'incremento del canone, rapportato anche all'ampliamento dell'area concessa, aveva sovvertito il piano economico dell'investimento, rendendo insostenibili i costi di ammortamento ed esercizio e precludendo l'utile d'impresa. Il Tribunale di Napoli ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ritenendo che la questione implicasse valutazioni tecnico-discrezionali sull'assetto concessorio. Riassunto il giudizio davanti al TAR Campania, quest'ultimo ha sollevato d'ufficio conflitto negativo di giurisdizione, osservando che la pretesa riguardava solo il ricalcolo del canone sulla base di presupposti fattuali imposti dalla normativa sopravvenuta, senza apprezzamenti discrezionali, e quindi un diritto soggettivo patrimoniale devoluto al giudice ordinario. In Cassazione, il regolamento di giurisdizione è stato trattato per stabilire se la controversia sui canoni demaniali rientrasse nella giurisdizione ordinaria o amministrativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di giurisdizione d'ufficio, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e ha rimesso le parti davanti a tale giudice per la riassunzione del processo nel termine di legge. Ha escluso che il mutamento dell'estensione dell'area in concessione o il richiamo al piano d'investimento imponessero una nuova valutazione discrezionale dell'amministrazione: la controversia riguardava invece il ricalcolo di un canone in applicazione di una norma di mero aggiornamento quantitativo e, dunque, diritti soggettivi a contenuto patrimoniale. Nulla è stato disposto sulle spese, per la mancata partecipazione delle parti.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lettera b), c.p.a.

    «le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi»

    La disposizione non attribuisce al giudice amministrativo le controversie sui canoni concessori quando esse abbiano contenuto meramente patrimoniale e non implichino esercizio di poteri discrezionali della pubblica amministrazione.

  • art. 1, commi 251 e 252, l. n. 296 del 2006

    La norma è qualificata come disposizione di mero aggiornamento quantitativo del canone demaniale; la sua applicazione al ricalcolo del canone non comporta di per sé valutazioni discrezionali dell'amministrazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la norma processuale che consente la trattazione del regolamento di giurisdizione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nelle concessioni di beni pubblici, le controversie relative alla debenza o alla quantificazione di indennità, canoni o altri corrispettivi appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario quando investono solo diritti soggettivi a contenuto patrimoniale.
  • La giurisdizione amministrativa si configura soltanto se la controversia richiede il sindacato sull'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali della pubblica amministrazione nel rapporto concessorio, non quando il giudice debba limitarsi ad accertare i presupposti fattuali di un ricalcolo imposto dalla legge.
  • Il ricalcolo di un canone concessorio in applicazione di una norma legislativa di aggiornamento quantitativo non costituisce, di regola, una nuova valutazione tecnico-discrezionale dell'amministrazione, ma un'operazione di mero accertamento e applicazione del parametro normativo.
  • Il riferimento del concessionario al pregiudizio dell'equilibrio economico-finanziario dell'investimento non sposta la controversia nella giurisdizione amministrativa se il petitum sostanziale resta l'accertamento di un diritto alla corretta determinazione del canone.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civileCondominio
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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