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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41910/2021 del 29/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Il professionista aveva presentato istanza di ammissione al passivo fallimentare, in via principale in prededuzione e in subordine con privilegio, per il compenso relativo all'attività di attestatore svolta ai sensi dell'art. 161, comma 2, l.fall. nell'ambito di un concordato preventivo poi dichiarato inammissibile. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo, ritenendo fondata l'eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela, perché il professionista non aveva dimostrato di avere adempiuto esattamente e diligentemente alle proprie obbligazioni. Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: 1) violazione degli artt. 51 n. 4 e 158 c.p.c. per la partecipazione al collegio di due magistrati che avrebbero già trattato fasi precedenti della vicenda concorsuale, sostenendo una nullità per omessa astensione; 2) violazione degli artt. 1460 e 2697 c.c., oltre a vizio motivazionale, sostenendo che l'onere probatorio sull'inadempimento fosse stato mal ripartito e che la motivazione fosse apparente; 3) omesso esame di fatti decisivi relativi alla propria relazione e all'attività svolta.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la violazione dell'obbligo di astensione del giudice non è deducibile come nullità in impugnazione, ma va fatta valere con ricusazione nei termini di legge, salvo casi diversi qui non ricorrenti. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato perché il tribunale aveva correttamente applicato la regola consolidata sul riparto dell'onere della prova in tema di inadempimento e di eccezione di inadempimento, aveva specificato le carenze contestate al professionista e aveva reso una motivazione ampia e non apparente; la parte sul vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. è stata reputata anche priva di autosufficienza e comunque tesa a ottenere una rivalutazione del merito. L'inammissibilità del ricorso ha precluso l'esame delle questioni assorbite nel giudizio di merito.

Norme richiamate

  • art. 101 l.fall.

    è la norma richiamata per l'istanza di ammissione al passivo del credito professionale derivante dall'attività di attestazione resa nella procedura concordataria.

  • art. 161, comma 2, l.fall.

    individua la prestazione professionale di attestazione svolta nell'ambito del concordato preventivo, per la quale veniva richiesto il compenso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    è la base della trattazione in camera di consiglio non partecipata del ricorso.

  • art. 51 n. 4 c.p.c.

    è invocato per l'asserita incompatibilità/obbligo di astensione di alcuni magistrati.

  • art. 158 c.p.c.

    è richiamato dal ricorrente come parametro di nullità per asserita violazione delle regole di costituzione del giudice, ma la Corte esclude la sua applicabilità nel caso concreto.

  • art. 52 c.p.c.

    è la norma che, secondo la Corte, costituisce il rimedio esclusivo per far valere la violazione dell'obbligo di astensione, tramite ricusazione.

  • art. 360 c.p.c.

    è la norma sui motivi di ricorso per cassazione; la Corte qualifica i motivi come manifestamente infondati o inammissibili, anche rispetto al n. 5.

  • art. 1460 c.c.

    è richiamato per l'eccezione di inadempimento; la Corte ribadisce che, quando il debitore oppone l'eccezione, resta fermo il criterio di riparto dell'onere probatorio con inversione dei ruoli sostanziali in lite.

  • art. 2697 c.c.

    è la norma sull'onere della prova, applicata nel senso che il creditore deve allegare l'inadempimento e il debitore deve provare l'esatto adempimento o il fatto estintivo.

  • art. 161, comma 3, l.fall.

    è menzionato nella giurisprudenza richiamata dalla Corte come disposizione relativa alla relazione del professionista nel concordato, la cui ammissione alla procedura non equivale ad approvazione definitiva del suo operato.

  • art. 163, comma 1, l.fall.

    il decreto di ammissione al concordato ex art. 163 non vale come approvazione della relazione del professionista né produce giudicato sull'esattezza dell'adempimento.

  • art. 360 bis c.p.c.

    è la base indicata per ritenere manifestamente infondato il primo motivo alla luce di giurisprudenza consolidata.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    è invocato dal ricorrente per la dedotta nullità processuale e la Corte esamina il motivo sotto tale profilo, escludendolo.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    è invocato per omesso esame di fatto decisivo, ma la Corte ritiene la censura inammissibile e priva di autosufficienza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti, e la Corte ne dà atto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La violazione dell'obbligo di astensione del giudice, fuori dai casi di espresso divieto legale che integrano un vizio della costituzione del giudice, non può essere dedotta come nullità della sentenza in sede di impugnazione, ma deve essere fatta valere con ricusazione nei termini e nelle forme di legge.
  • Nel giudizio relativo all'inadempimento contrattuale, il creditore deve provare il titolo del proprio diritto e allegare l'inadempimento della controparte; grava invece sul debitore la prova dell'esatto adempimento, o comunque del fatto estintivo dell'altrui pretesa. Lo stesso criterio opera quando sia sollevata l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., con inversione dei ruoli processuali sostanziali.
  • Per il professionista che chieda il compenso per l'attività di attestazione nel concordato, l'ammissione della procedura concordataria non equivale ad accertamento definitivo della correttezza dell'opera professionale, che può essere nuovamente scrutinata nella successiva sede fallimentare.
  • Il vizio di motivazione è inammissibile quando la decisione impugnata contiene una motivazione ampia e coerente con il minimo costituzionale e la censura, in sostanza, mira solo a ottenere una rivalutazione del merito.
  • La deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede specifica autosufficienza, con puntuale indicazione del fatto storico e del suo effettivo esame nel giudizio di merito; non è sufficiente un richiamo generico a documenti o valutazioni per sollecitare un nuovo giudizio di fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoInadempimentoMora
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazioneAccertamento del passivo
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

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