Sentenza n. 186/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento della Delibera n. 31 del 30.6.2025 (pubblicata nell’albo pretorio online dal 3 al 18.7.2025), con la quale il Consiglio Comunale di Maratea ha approvato le tariffe della tassa rifiuti per l’anno 2025, nella parte in cui ha applicato la stessa tariffa alle locazioni turistiche stagionali ed a quelle continuative;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera consiliare di approvazione delle tariffe TARI per il 2025, nella parte in cui applica la medesima tariffa alle locazioni turistiche stagionali e a quelle continuative
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la delibera comunale sostenendo: 1) l’eccesso di potere per irragionevolezza, poiché il Comune avrebbe equiparato attività turistiche stagionali e continuative, caratterizzate da diversa produzione di rifiuti; 2) il mancato esame dell’istanza di autotutela presentata contro l’avviso di pagamento TARI, già impugnato davanti al giudice tributario; 3) la violazione dell’art. 66, comma 3, lett. c), d.lgs. n. 507/1993, che consente una riduzione della tassa per locali, diversi dalle abitazioni, adibiti a uso stagionale o non continuativo ma ricorrente, quando tale carattere risulti da licenza o autorizzazione dell’autorità competente. I ricorrenti hanno dedotto che l’immobile era utilizzato per l’attività ricettiva soltanto per quattro o cinque mesi l’anno, come comprovato dai versamenti dell’imposta di soggiorno e dalle dichiarazioni di ospitalità.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente riconosciuto la propria giurisdizione sulla domanda di annullamento della delibera generale con cui il Comune ha approvato le tariffe di un tributo. La giurisdizione tributaria riguarda le controversie aventi a oggetto il rapporto tributario e consente al giudice tributario di disapplicare, incidenter tantum, regolamenti e atti generali illegittimi, ma non di annullarli con efficacia erga omnes; l’annullamento dell’atto generale spetta quindi al giudice amministrativo. Nel merito, il ricorso è stato respinto. L’art. 66, comma 3, lett. c), d.lgs. n. 507/1993 riguarda esclusivamente locali diversi dalle abitazioni e richiede che l’uso stagionale o non continuativo risulti espressamente da una licenza o autorizzazione rilasciata per l’esercizio dell’attività. L’immobile dei ricorrenti aveva destinazione abitativa e i ricorrenti non erano titolari di un atto autorizzatorio attestante la stagionalità dell’attività ricettiva. Il TAR ha inoltre richiamato l’interpretazione restrittiva della disposizione, secondo cui l’inutilizzabilità dei locali deve dipendere da fattori oggettivi e non dalla volontà o dalle esigenze dell’utente. Ha poi rilevato che il verbo “può” attribuisce al Comune ampia discrezionalità sia sull’an sia sul quantum della riduzione, fino a un massimo di un terzo. La doglianza relativa al silenzio sull’istanza di autotutela tributaria è stata ritenuta non esaminabile dal giudice amministrativo, poiché l’autotutela relativa all’avviso di pagamento rientra nella giurisdizione tributaria; tale avviso era peraltro già stato impugnato dai ricorrenti davanti al giudice tributario. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori e rimborso forfettario.
Norme richiamate
“appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati”
La giurisdizione tributaria comprende le controversie sul rapporto tributario e sull’autotutela tributaria; il giudice tributario può inoltre decidere incidentalmente le questioni rilevanti per la controversia tributaria.
art. 7, comma 5, d.lgs. 546/1992
“le Commissioni Tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano [...] salva l’eventuale impugnazione nella diversa sede competente”
Il giudice tributario può disapplicare l’atto generale presupposto, ma l’annullamento dell’atto generale deve essere richiesto nella diversa sede giurisdizionale competente, individuata nel giudice amministrativo.
art. 66, comma 3, lett. c), d.lgs. 507/1993
“può essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo nel caso di locali, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività”
La riduzione TARI presuppone locali diversi dalle abitazioni, un uso stagionale o non continuativo ma ricorrente attestato da licenza o autorizzazione e costituisce una facoltà discrezionale del Comune sia nell’an sia nel quantum.
artt. 26, comma 1, e 29 c.p.a.
Fondano, unitamente alle disposizioni del codice di procedura civile richiamate, la regolazione delle spese secondo soccombenza.
artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, secondo quanto applicato dal TAR.
Massime di principio
- La domanda di annullamento di un atto generale con cui un ente locale determina le tariffe di un tributo appartiene alla giurisdizione amministrativa; il giudice tributario può disapplicare l’atto generale nel giudizio sul rapporto tributario, ma non può annullarlo con efficacia generale.
- La riduzione prevista dall’art. 66, comma 3, lett. c), d.lgs. n. 507/1993 è riferita esclusivamente a locali diversi dalle abitazioni e richiede che l’uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, risulti da una licenza o autorizzazione rilasciata per l’esercizio dell’attività.
- La riduzione della tassa prevista dall’art. 66, comma 3, lett. c), d.lgs. n. 507/1993 non consegue automaticamente alla limitata utilizzazione del locale secondo la volontà o le esigenze dell’utente: l’inutilizzabilità o l’uso stagionale rilevante devono dipendere da fattori oggettivi e devono essere attestati nei modi previsti dalla legge.
- L’impiego del verbo “può” nell’art. 66, comma 3, lett. c), d.lgs. n. 507/1993 attribuisce al Comune una discrezionalità sia in ordine alla concessione della riduzione sia in ordine alla sua misura, entro il limite massimo previsto dalla norma.
- Le controversie relative all’esercizio dell’autotutela su un avviso di pagamento tributario rientrano nella giurisdizione tributaria e non possono essere esaminate dal giudice amministrativo nell’ambito dell’impugnazione dell’atto generale che disciplina le tariffe.
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