Cassazione Penale, Sentenza n. 2208/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Napoli che, in appello, aveva dichiarato non punibile l'imputato per il reato di minaccia per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131‑bis c.p. Il Procuratore ha dedotto erronea applicazione della legge penale: per i reati di competenza del Giudice di pace non è applicabile l'art. 131‑bis c.p., ma l'istituto previsto dall'art. 34 D.Lgs. 28/8/2000 n. 274, il quale richiede l'assenza di opposizione della persona offesa; nella fattispecie la persona offesa si era costituita parte civile e aveva chiesto il risarcimento del danno, il che costituisce opposizione implicita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio. La Corte ha stabilito che la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131‑bis c.p. non è applicabile ai reati di competenza del Giudice di pace e che, nel procedimento davanti al Giudice di pace, la costituzione della persona offesa come parte civile con richiesta di risarcimento integra l'opposizione all'esclusione della procedibilità prevista dall'art. 34 D.Lgs. 274/2000.
Norme richiamate
causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
La Corte ha ritenuto che tale causa non sia applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del Giudice di pace
art. 34 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274
esclusione della procedibilità per i reati di competenza del Giudice di pace, con presupposto la mancanza di opposizione della persona offesa
Nel procedimento davanti al Giudice di pace l'operatività dell'istituto richiede l'assenza di opposizione della persona offesa; la costituzione come parte civile con richiesta di risarcimento equivale a opposizione
impugnazione per cassazione proposta dal Pubblico Ministero su istanza della parte
Ha costituito la base procedurale per la proposizione del ricorso in Cassazione promossa dal Procuratore successivamente alla richiesta della parte civile
art. 83, comma 12‑ter, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. L. 24 aprile 2020, n. 27)
consente la formulazione di requisitoria scritta in particolari circostanze
La Procura generale ha presentato una requisitoria scritta ai sensi di tale norma nell'ambito del procedimento di legittimità
Giurisprudenza: Sez. U, Sent. n. 53683/2017
massima sul rapporto tra art. 131‑bis c.p. e art. 34 D.Lgs. 274/2000
Ha affermato che l'art. 131‑bis non si applica ai reati di competenza del Giudice di pace e che prevale la disciplina speciale/complessiva prevista per tali reati
Giurisprudenza: Sez. 5, Sent. n. 37852/2019
sulla opposizione implicita della persona offesa che si costituisce parte civile e chiede il ristoro
Ha stabilito che la richiesta di risarcimento da parte della persona offesa costituita parte civile integra l'opposizione all'esclusione della procedibilità
Giurisprudenza: Sez. 4, Sent. n. 44968/2021
conferma sul principio dell'opposizione implicita della parte civile
Conferma il principio secondo cui la costituzione di parte civile con istanza di risarcimento è espressione di opposizione alla dichiarazione di esclusione della procedibilità per tenuità
Massime di principio
- Per i reati di competenza del Giudice di pace non va applicata la causa di non punibilità ex art. 131‑bis c.p.; occorre applicare la disciplina dell'art. 34 D.Lgs. 274/2000.
- Nel procedimento dinanzi al Giudice di pace la dichiarazione di esclusione della procedibilità per particolare tenuità richiede l'assenza di opposizione della persona offesa; la costituzione come parte civile con richiesta di risarcimento equivale a opposizione.
- La presenza di una domanda di risarcimento formulata dalla persona offesa costituita parte civile impedisce l'operatività dell'istituto dell'esclusione della procedibilità per tenuità nel processo del Giudice di pace.
- Il Pubblico Ministero può proporre ricorso per cassazione avverso decisioni di merito ritenute erronee anche su sollecitazione della parte civile (art. 572 c.p.p.).
- In caso di dubbio sulla competenza o sulla posizione della persona offesa (costituzione di parte civile/istanza risarcitoria), il giudice deve astenersi dall'applicare automaticamente la causa di non punibilità e verificare preliminarmente la corretta norma applicabile.
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