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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2208/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Napoli che, in appello, aveva dichiarato non punibile l'imputato per il reato di minaccia per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131‑bis c.p. Il Procuratore ha dedotto erronea applicazione della legge penale: per i reati di competenza del Giudice di pace non è applicabile l'art. 131‑bis c.p., ma l'istituto previsto dall'art. 34 D.Lgs. 28/8/2000 n. 274, il quale richiede l'assenza di opposizione della persona offesa; nella fattispecie la persona offesa si era costituita parte civile e aveva chiesto il risarcimento del danno, il che costituisce opposizione implicita.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio. La Corte ha stabilito che la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131‑bis c.p. non è applicabile ai reati di competenza del Giudice di pace e che, nel procedimento davanti al Giudice di pace, la costituzione della persona offesa come parte civile con richiesta di risarcimento integra l'opposizione all'esclusione della procedibilità prevista dall'art. 34 D.Lgs. 274/2000.

Norme richiamate

  • art. 131‑bis cod. pen.

    causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

    La Corte ha ritenuto che tale causa non sia applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del Giudice di pace

  • art. 34 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    esclusione della procedibilità per i reati di competenza del Giudice di pace, con presupposto la mancanza di opposizione della persona offesa

    Nel procedimento davanti al Giudice di pace l'operatività dell'istituto richiede l'assenza di opposizione della persona offesa; la costituzione come parte civile con richiesta di risarcimento equivale a opposizione

  • art. 572 c.p.p.

    impugnazione per cassazione proposta dal Pubblico Ministero su istanza della parte

    Ha costituito la base procedurale per la proposizione del ricorso in Cassazione promossa dal Procuratore successivamente alla richiesta della parte civile

  • art. 83, comma 12‑ter, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. L. 24 aprile 2020, n. 27)

    consente la formulazione di requisitoria scritta in particolari circostanze

    La Procura generale ha presentato una requisitoria scritta ai sensi di tale norma nell'ambito del procedimento di legittimità

  • Giurisprudenza: Sez. U, Sent. n. 53683/2017

    massima sul rapporto tra art. 131‑bis c.p. e art. 34 D.Lgs. 274/2000

    Ha affermato che l'art. 131‑bis non si applica ai reati di competenza del Giudice di pace e che prevale la disciplina speciale/complessiva prevista per tali reati

  • Giurisprudenza: Sez. 5, Sent. n. 37852/2019

    sulla opposizione implicita della persona offesa che si costituisce parte civile e chiede il ristoro

    Ha stabilito che la richiesta di risarcimento da parte della persona offesa costituita parte civile integra l'opposizione all'esclusione della procedibilità

  • Giurisprudenza: Sez. 4, Sent. n. 44968/2021

    conferma sul principio dell'opposizione implicita della parte civile

    Conferma il principio secondo cui la costituzione di parte civile con istanza di risarcimento è espressione di opposizione alla dichiarazione di esclusione della procedibilità per tenuità

Massime di principio

  • Per i reati di competenza del Giudice di pace non va applicata la causa di non punibilità ex art. 131‑bis c.p.; occorre applicare la disciplina dell'art. 34 D.Lgs. 274/2000.
  • Nel procedimento dinanzi al Giudice di pace la dichiarazione di esclusione della procedibilità per particolare tenuità richiede l'assenza di opposizione della persona offesa; la costituzione come parte civile con richiesta di risarcimento equivale a opposizione.
  • La presenza di una domanda di risarcimento formulata dalla persona offesa costituita parte civile impedisce l'operatività dell'istituto dell'esclusione della procedibilità per tenuità nel processo del Giudice di pace.
  • Il Pubblico Ministero può proporre ricorso per cassazione avverso decisioni di merito ritenute erronee anche su sollecitazione della parte civile (art. 572 c.p.p.).
  • In caso di dubbio sulla competenza o sulla posizione della persona offesa (costituzione di parte civile/istanza risarcitoria), il giudice deve astenersi dall'applicare automaticamente la causa di non punibilità e verificare preliminarmente la corretta norma applicabile.

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