Cassazione Civile, Ordinanza n. 23589/2026 del 20/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
Il contribuente aveva proposto ricorso avverso l'estratto di ruolo relativo a una cartella di pagamento per imposta di registro e IMU dell'anno 2013, deducendo l'invalidità della notifica della cartella e rappresentando, per sostenere l'interesse ad agire, il rischio che il credito fosse azionato anche sul proprio trattamento pensionistico INPS. Dopo che il ricorso era stato dichiarato inammissibile nei gradi di merito, la Corte di cassazione è stata investita dell'impugnazione. Il ricorrente ha sostenuto che l'estratto di ruolo fosse impugnabile e che la sua posizione di pensionato esposto ad aggressione della pensione integrasse il pregiudizio richiesto dalla normativa. Ha inoltre resistito alla proposta di definizione anticipata, chiedendo la decisione collegiale, e ha depositato memoria difensiva. La Corte ha però rilevato che la disciplina sopravvenuta limita la diretta impugnazione del ruolo e della cartella non validamente notificata a ipotesi tassative in cui l'iscrizione a ruolo arrechi un pregiudizio specifico per la partecipazione a gare d'appalto, per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici ovvero per la perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione. Nel caso concreto, il ricorrente aveva allegato solo un possibile futuro pignoramento della pensione, mentre dalla documentazione risultava che il trattamento pensionistico gli era stato regolarmente corrisposto per anni e non vi era stata né allegazione né prova di una sospensione già in atto o minacciata del pagamento. La successiva notifica di un'intimazione di pagamento è stata ritenuta irrilevante a integrare l'interesse attuale richiesto dalla legge.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo insussistente l'interesse ad agire richiesto per l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, come interpretato dalle Sezioni Unite. Ha affermato che la sola deduzione di una possibile aggressione della pensione non basta, se non sia allegato un pregiudizio attuale e concreto, quale la sospensione già intervenuta o minacciata dell'erogazione da parte dell'INPS. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di cassazione, al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c. in favore della controricorrente e di un'ulteriore somma ex art. 96, quarto comma, c.p.c. in favore della cassa delle ammende, oltre al contributo unificato aggiuntivo se dovuto.
Norme richiamate
proposta di definizione anticipata della controversia; opposizione del ricorrente; trattazione collegiale
la Corte dà atto del procedimento accelerato e della sua compatibilità con la composizione del collegio, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
"l'estratto di ruolo non è impugnabile"; impugnazione diretta consentita solo in casi tassativi
la norma seleziona in modo tassativo gli interessi idonei a fondare la tutela immediata contro ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata; fuori da tali casi l'impugnazione diretta è inammissibile
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016
richiamato come ipotesi di pregiudizio per la partecipazione a procedure di appalto
costituisce uno dei casi tipizzati in cui l'iscrizione a ruolo può legittimare l'impugnazione diretta
art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973
verifiche sui pagamenti dovuti dalle pubbliche amministrazioni
è uno dei meccanismi rilevanti ai fini del pregiudizio tipizzato, ma nel caso concreto non risultava una sospensione attuale o minacciata del trattamento pensionistico
la sua successiva notificazione, da sola, non basta a dimostrare l'interesse attuale all'impugnazione dell'estratto di ruolo
condanna al pagamento di Euro 1.500,00
la Corte ha applicato la condanna per responsabilità processuale aggravata in favore della controricorrente
condanna al pagamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende
la Corte ha irrogato anche la sanzione pecuniaria ulteriore prevista per la lite infondata o abusiva
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto
la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; la cartella non validamente notificata può essere impugnata direttamente solo quando il debitore dimostri uno dei pregiudizi tipizzati dalla legge.
- Per l'ammissibilità dell'impugnazione diretta non basta allegare un rischio astratto o meramente eventuale di futura azione esecutiva: occorre un interesse attuale e concreto, valutato al momento della decisione.
- La prospettazione della sola aggredibilità futura della pensione non integra, di per sé, il pregiudizio richiesto dalla disciplina speciale se il trattamento è stato regolarmente corrisposto e non vi sia stata sospensione o minaccia di sospensione dell'erogazione.
- La successiva notifica di un'intimazione di pagamento non sana la carenza originaria di interesse ad agire quando non dimostri un pregiudizio attuale rientrante nelle ipotesi tassative di legge.
- La disciplina sopravvenuta sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo si interpreta come norma di selezione degli interessi meritevoli di tutela immediata, lasciando impregiudicata la tutela differita nelle forme ordinarie, incluse le opposizioni esecutive quando ne ricorrano i presupposti.
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