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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10902/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena in mesi nove di reclusione per violazioni dell'art. 189 Codice della strada, previo riconoscimento delle attenuanti generiche. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati contestati, sostenendo che per integrare il dolo fosse necessario un accertamento positivo della consapevolezza di aver causato il sinistro stradale; con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla corretta determinazione della pena, in particolare sull'aumento per la continuazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo una mera richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, già esaminato dai giudici di merito, e ha richiamato il principio per cui il reato di cui all'art. 189 C.d.S., comma 6, è integrabile anche con dolo eventuale, quando l'agente, in presenza di un incidente a lui ricollegabile e tale da rendere immediatamente concreta l'eventualità di danni alle persone, ometta di fermarsi. Ha inoltre ritenuto corretta la motivazione sulla configurabilità del reato di cui al comma 7, in presenza di lesioni effettive e di una condotta di mancata adeguata assistenza. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché l'aumento di pena per la continuazione era di entità esigua (un mese) e quindi non richiedeva una motivazione specifica e dettagliata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, rilevando l'assenza di ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La decisione di merito resta quindi ferma, con conferma della responsabilità e della pena già rideterminata in appello.

Norme richiamate

  • art. 189 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    L'elemento soggettivo del reato di omissione di fermarsi dopo un incidente può essere integrato anche dal dolo eventuale; per il comma 7 rileva la presenza effettiva di lesioni e la mancata adeguata assistenza.

  • art. 132 c.p.

    Nel determinare aumenti sanzionatori di esigua entità per i reati satellite, il giudice non è tenuto a una motivazione specifica e dettagliata, in assenza di abuso del potere discrezionale.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 13.6.2000

    Richiamata per escludere che, nel caso concreto, difettasse la colpa necessaria a evitare la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.

Massime di principio

  • In tema di omissione di fermarsi e di prestare assistenza dopo un sinistro stradale, l'elemento soggettivo può sussistere anche a titolo di dolo eventuale, quando l'agente, alla luce delle modalità del fatto, si rappresenti la concreta possibilità che dall'incidente siano derivati danni alle persone e, nonostante ciò, ometta di arrestarsi.
  • La verifica della consapevolezza dell'agente circa l'evento non richiede necessariamente una prova diretta: può essere desunta in via logica dalle circostanze del sinistro, dalla condotta immediatamente successiva e dalle deposizioni attendibili della persona offesa, se sorrette da riscontri oggettivi.
  • Per il reato di omissione di assistenza dopo sinistro stradale, la difesa che invochi l'insussistenza dell'illecito deve fornire una dimostrazione concreta dell'adeguatezza dell'assistenza prestata, non essendo sufficiente una mera contestazione astratta.
  • In sede di legittimità, la censura che miri a una diversa lettura delle prove è inammissibile quando solleciti soltanto una rivalutazione del merito già compiutamente esaminato dai giudici di merito.
  • Nel calcolo degli aumenti per continuazione, quando l'incremento sanzionatorio è di entità minima, il giudice di merito non è tenuto a una motivazione analitica specifica, purché non emerga un uso arbitrario del potere discrezionale.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorsoImpugnazioniPena e commisurazioneElemento soggettivo
RamiReati stradaliProcesso penaleParte generale
IstitutiDolo eventualeOnere della prova

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