Cassazione Penale, Sentenza n. 7038/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Firenze del 20/06/2024 con cui il ricorrente è stato condannato per violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro: mancata verifica dell'efficienza dell'estintore (art. 63, 64, 68 d.lgs. n. 81/2008); mancata valutazione dei rischi e mancata redazione del relativo documento in collaborazione con RSPP e medico competente (art. 29, comma 1; art. 55, comma 1, lett. a); mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 17; art. 55, comma 1, lett. b). Il ricorrente si duole in particolare della carenza di motivazione in ordine al rigetto della causa di proscioglimento prevista dall'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che il fatto non sia di lieve tenuità perché le violazioni erano multiple: il ricorrente ha eliminato la prima contravvenzione ma non ha pagato la sanzione amministrativa e non ha adempiuto alle prescrizioni relative alle altre due violazioni. La Corte ha inoltre dedotto l'esclusione dell'art. 131-bis dal fatto che le pene irrogate si discostano dai minimi edittali (euro 2.000, euro 3.500, euro 3.500), concludendo per il rigetto del ricorso e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n. 81 del 2008, art. 63
Obblighi di tutela antincendio; il giudice ha ritenuto violato l'obbligo di mantenere l'estintore in efficienza
d.lgs. n. 81 del 2008, art. 64
Norme complementari in materia di misure antincendio; valutata insieme agli altri articoli come parte della violazione antinfortunistica
d.lgs. n. 81 del 2008, art. 68
Disposizioni sanzionatorie per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro richiamate nella condanna
d.lgs. n. 81 del 2008, art. 29, comma 1
Obbligo del datore di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi e redigere il documento di valutazione dei rischi; mancato adempimento contestato e ritenuto dalla Corte
d.lgs. n. 81 del 2008, art. 55, comma 1, lett. a
Funzioni e compiti relativi alla valutazione dei rischi e collaborazione con RSPP/medico competente; la Corte ha rilevato l'omissione di tali adempimenti
d.lgs. n. 81 del 2008, art. 17
Obbligo di nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP); la mancata nomina è stata ritenuta violazione
d.lgs. n. 81 del 2008, art. 55, comma 1, lett. b
Ulteriori compiti collegati alla nomina e alle funzioni del RSPP, la cui omissione è stata contestata
Causa di proscioglimento per particolare tenuità del fatto; la Corte ha escluso l'applicabilità perché le violazioni erano multiple, non completamente rimediate e le pene inflitte superano i minimi edittali
Norma che dispone l'onere delle spese processuali per il ricorrente soccombente; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
Massime di principio
- La causa di proscioglimento per lieve tenuità (art. 131-bis c.p.) è difficilmente applicabile quando sono state commesse più violazioni distinte: la pluralità di condotte aggravanti esclude la lieve tenuità
- La mera eliminazione di una violazione non è sufficiente: per ottenere il riconoscimento della lieve tenuità o un trattamento più favorevole è necessario il pieno e documentato adempimento di tutte le prescrizioni e, se previste, il pagamento delle sanzioni amministrative connesse
- Se il giudice infligge pene superiori ai minimi edittali, ciò può essere interpretato come segnale dell'esclusione di cause di proscioglimento di natura attenuante o di lieve tenuità
- In contenziosi su materie di sicurezza sul lavoro è fondamentale dimostrare tempestività e completezza nelle misure correttive (valutazione dei rischi, nomina RSPP, collaborazione con medico competente, manutenzione attrezzature antincendio) per limitare responsabilità penali
- Per resistere a una contestazione, conviene produrre prove documentali concrete (verbali di manutenzione, contratto o nomina RSPP, DVR aggiornato, ricevute di pagamento di sanzioni) che attestino l'avvenuto adempimento prima e durante il processo
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