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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23431/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per la violazione dell'art. 75, comma 1, d.lgs. 159/2011. Il ricorso articolava tre censure: 1) manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza dell'elemento materiale del reato, con riferimento alla dedotta situazione di "sonno profondo" che avrebbe inciso sulla reperibilità al domicilio; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) violazione di legge e contraddittorietà della motivazione sul trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo perché superiore al minimo edittale. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi erano reiterativi di doglianze già esaminate e disattese in appello, privi di specifica correlazione con la motivazione impugnata e, comunque, manifestamente infondati. Quanto al primo motivo, ha valorizzato la motivazione della Corte territoriale che aveva ritenuto irrilevante il dedotto sonno profondo, essendo onere del soggetto sorvegliato essere sempre reperibile al domicilio. Sul secondo motivo, ha ritenuto corretta l'esclusione dell'art. 131-bis c.p. in ragione delle condizioni soggettive dell'imputato e della sua abitualità nel delinquere desunta dai numerosissimi pregiudizi di polizia. Sul terzo, ha affermato che la pena era stata congruamente determinata in base alla capacità a delinquere e alla personalità criminale, e che in sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio se la motivazione non è arbitraria o manifestamente illogica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto che tutti e tre i motivi fossero aspecifici, meramente reiterativi e/o confutativi, oltre che manifestamente infondati, e che il giudice di merito avesse fornito motivazione sufficiente e non illogica sia sulla responsabilità, sia sul diniego della particolare tenuità del fatto, sia sulla determinazione della pena.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 1, d.lgs. 159/2011

    norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la decisione non ne ricostruisce in dettaglio la fattispecie, ma la assume quale titolo del reato contestato

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di non punibilità è esclusa quando, pur in presenza di fatti isolatamente tenui, l'imputato risulti abitualmente dedito al delitto o abbia commesso più reati della stessa indole o plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima ratio puniendi

  • art. 133 c.p.

    la graduazione della pena deve essere motivata in relazione a capacità a delinquere e personalità del reo; la censura è inammissibile se mira solo a una rivalutazione della congruità del trattamento sanzionatorio

  • art. 132 c.p.

    richiamato insieme all'art. 133 c.p. quale parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena

  • art. 615 c.p.p.

    Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamo alla disciplina delle conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando i motivi si limitano a riprodurre censure già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • È aspecifico il motivo che non coglie le ragioni poste a base della decisione di merito e si risolve in una critica generica, meramente contestativa o rivalutativa.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile se l'imputato, pur in assenza di una formale dichiarazione di abitualità, risulta dedito abitualmente al delitto o destinatario di plurime violazioni penali omogenee o comunque sorrette dalla medesima ratio puniendi.
  • La valutazione sulla pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non può essere rinnovata in cassazione se è sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica o arbitraria.
  • In tema di misure o condotte che impongono la costante reperibilità del soggetto, la deduzione di uno stato di sonno profondo non è di per sé idonea a escludere la responsabilità se il giudice di merito ha logicamente ritenuto che l'obbligo imponga la presenza o reperibilità continua al domicilio.

Come è indicizzato

RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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