Sentenza del 17/02/2015 n. 3954 - Comm. Trib. Prov. Napoli
Accertamento imposte - notificazioni - invalidità della notificazione a mezzo posta se l'avviso di ricevimento reca una firma non intellegibile - esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l’insussistenza della pretesa tributaria e vari vizi procedimentali, contestando in particolare la validità della notificazione della cartella effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, poiché la firma del ricevente risultava non intellegibile. Ha inoltre lamentato ulteriori irregolarità formali, la mancata comunicazione dell’avviso bonario e la violazione del diritto di difesa.
La decisione
La Commissione Tributaria ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto valida la notificazione della cartella: l’avviso di ricevimento conserva efficacia anche quando la firma sia illeggibile e non siano indicate le generalità del consegnatario, purché l’ufficiale postale abbia previamente accertato il collegamento tra il ricevente e il destinatario. Tale accertamento è assistito dall’efficacia probatoria dell’atto pubblico e può essere contestato solo mediante specifica impugnazione. Sono state inoltre ritenute irrilevanti le ulteriori censure formali, perché non incidenti sulla validità dell’atto, e non era necessaria la preventiva comunicazione dell’avviso bonario, trattandosi di Tarsu dovuta per annualità precedenti sul medesimo immobile senza modifiche della categoria o della superficie. Le spese processuali sono state compensate.
Norme richiamate
La Tarsu continua ad applicarsi per l’annualità considerata, ferma la possibilità di passaggio al tributo Tia.
Art. 26 del D.P.R. n. 602/1973
La cartella esattoriale può essere notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il perfezionamento richiede la consegna al domicilio del destinatario e la firma della persona ritenuta legittimata alla ricezione.
L’avviso di ricevimento, quale atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso degli accertamenti compiuti dall’ufficiale postale, compreso il collegamento tra il ricevente e il destinatario.
Art. 21-octies della Legge n. 241/1990
I vizi meramente formali non determinano l’annullamento dell’atto quando il contenuto sostanziale e vincolato dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
Art. 72 del D.Lgs. n. 507/1993
Per la Tarsu, in presenza di una posizione tributaria già conosciuta e non modificata quanto a categoria o superficie, la cartella può essere emessa senza preventiva comunicazione dell’avviso bonario.
Cassazione, sentenza n. 1091 del 17 gennaio 2013
Conferma che la firma illeggibile sull’avviso di ricevimento non invalida di per sé la notificazione, se l’ufficiale postale ha verificato la legittimazione del consegnatario.
Massime di principio
- La firma illeggibile sull’avviso di ricevimento non comporta automaticamente l’inesistenza o la nullità della notificazione: occorre dimostrare concretamente che la consegna non sia avvenuta a persona legittimata o presso il domicilio corretto.
- L’avviso di ricevimento ha natura di atto pubblico e le attestazioni dell’ufficiale postale sono assistite da particolare forza probatoria; per contestarle efficacemente è necessaria una specifica prova contraria o, nei casi previsti, la querela di falso.
- La mancata indicazione delle generalità del consegnatario non determina necessariamente l’invalidità, se la normativa applicabile non impone tale adempimento e risulta comunque verificabile il collegamento tra consegnatario e destinatario.
- Le irregolarità meramente formali non comportano l’annullamento dell’atto quando non abbiano inciso concretamente sul diritto di difesa o sul contenuto della pretesa.
- Per tributi periodici già applicati negli anni precedenti, in assenza di variazioni degli elementi imponibili, l’amministrazione può procedere alla riscossione senza preventiva comunicazione dell’avviso bonario, salvo specifiche disposizioni contrarie.
- Chi contesta una notificazione deve indicare e provare elementi concreti, come l’errato domicilio, l’assenza di rapporto con il destinatario o la consegna a soggetto non abilitato; la sola illeggibilità della firma, da sola, è normalmente insufficiente.
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