Sentenza del 17/02/2015 n. 344 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva determinato sinteticamente, per l'anno d'imposta 2007, un reddito complessivo di 53.308,00 euro, contestando maggiori IRPEF e addizionali per 13.485,00 euro e irrogando una sanzione di pari importo. L'accertamento si fondava principalmente sul possesso di una BMW X5, su incrementi patrimoniali relativi ad autoveicoli, un immobile e una quota societaria, sul pagamento di un mutuo e sulle spese di mantenimento della famiglia e dell'abitazione. Il contribuente sosteneva che gli investimenti fossero giustificati da finanziamenti, disinvestimenti, redditi familiari e risorse disponibili e che l'autovettura fosse utilizzata nell'attività d'impresa, con costi contabilizzati dall'azienda. Contestava quindi la violazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 e l'assenza dei presupposti per l'accertamento sintetico.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Bari aveva accolto il ricorso. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello, ma la Commissione Tributaria Regionale lo ha rigettato, confermando integralmente la sentenza di primo grado. Il Collegio ha ritenuto che la presunzione prevista dall'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 fosse superabile con qualsiasi prova idonea, comprese disponibilità derivanti da finanziamenti, disinvestimenti, liberalità e risparmi pregressi, e non soltanto con redditi esenti o soggetti a ritenuta. Ha inoltre escluso dal calcolo sintetico il costo dell'autovettura, poiché contabilizzato nell'attività d'impresa e quindi già considerato nella determinazione del reddito aziendale. I riferimenti dell'Ufficio a ricavi e costi del personale dell'impresa sono stati ritenuti estranei al metodo sintetico. L'Agenzia è stata condannata al pagamento di 500,00 euro di spese di giudizio, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 38, comma 5, D.P.R. n. 600/1973
Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti.
La presunzione derivante dagli incrementi patrimoniali è relativa e può essere superata dal contribuente con prova contraria non soggetta a limitazioni predeterminate.
Art. 38, comma 6, D.P.R. n. 600/1973
Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
La norma indica alcune forme di prova, ma non esclude la possibilità di dimostrare l'impiego di altre disponibilità finanziarie, quali finanziamenti, disinvestimenti, liberalità e risparmi pregressi.
Art. 38 D.P.R. n. 600/1973 - accertamento sintetico
Il reddito sintetico deve fondarsi su elementi e indici normativamente previsti e concretamente riferibili alla capacità contributiva personale; non possono essere utilizzati in modo generico dati sull'andamento dell'impresa, come ricavi crescenti o costi del personale, se non pertinenti agli specifici indici presuntivi.
Cassazione, sentenza n. 7339 del 10 aprile 2015
La sentenza è richiamata per affermare che l'accertamento sintetico riguarda, per definizione, soggetti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili; pertanto, una spesa già contabilizzata nell'attività d'impresa non può essere automaticamente valorizzata anche come indice personale di capacità contributiva.
Massime di principio
- Nel redditometro la presunzione dell'Amministrazione è relativa: il contribuente può fornire una prova contraria ampia e documentata, non limitata ai soli redditi esenti o soggetti a ritenuta.
- Finanziamenti, disinvestimenti, risparmi accumulati in anni precedenti e liberalità di familiari possono giustificare le spese contestate, purché siano dimostrati con documenti e siano temporalmente compatibili con gli esborsi.
- Una spesa già sostenuta e contabilizzata dall'impresa non dovrebbe essere considerata nuovamente come indice di capacità contributiva personale, salvo che l'Amministrazione dimostri uno specifico e distinto utilizzo privato.
- L'Ufficio deve contestare in modo concreto le giustificazioni del contribuente e non può limitarsi a ripetere le argomentazioni già svolte in primo grado o a richiamare genericamente la modestia dei redditi dichiarati.
- La disponibilità di una somma in un momento successivo non può giustificare spese sostenute in precedenza; la prova deve rispettare la sequenza temporale tra disponibilità finanziaria e investimento.
- Nel contestare un accertamento sintetico è utile produrre contratti di finanziamento, estratti conto, documentazione contabile, atti di disinvestimento e ogni elemento idoneo a ricostruire l'origine e l'impiego delle somme.
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