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Sentenza

Sentenza del 17/02/2015 n. 27 - Comm. Trib. Prov. Prato

Presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili nelle società a base ristretta - Efficacia probatoria dell'A.U.I. - Autonomia del processo tributario rispetto al giudizio penale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la legittimità della presunzione secondo cui, nelle società di capitali con compagine sociale ristretta, gli utili extracontabili accertati in capo alla società siano stati distribuiti ai soci. Il contribuente contestava inoltre l'utilizzo dell'A.U.I. (Archivio Unico Informatico) previsto dalla normativa antiriciclaggio come elemento probatorio delle movimentazioni finanziarie e sosteneva che l'accertamento tributario dovesse essere condizionato dagli esiti del procedimento penale relativo ai medesimi fatti.

La decisione

La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili è stata ritenuta legittima, ferma restando la possibilità per il contribuente di dimostrare concretamente che i maggiori ricavi non siano stati distribuiti ai soci. L'A.U.I. è stato riconosciuto come strumento idoneo a documentare e rendere intelligibili le movimentazioni di denaro, potendo quindi concorrere alla formazione della prova. È stata inoltre esclusa qualsiasi pregiudizialità necessaria tra processo tributario e processo penale: il giudice tributario decide autonomamente, applicando le regole proprie dell'accertamento tributario, diverse da quelle previste per l'accertamento della responsabilità penale.

Norme richiamate

  • Art. 37 del D.Lgs. n. 231/2007

    Normativa antiriciclaggio relativa all'Archivio Unico Informatico (A.U.I.)

    L'A.U.I. assicura intelligibilità e trasparenza delle operazioni finanziarie e costituisce uno strumento probatorio utilizzabile per ricostruire le movimentazioni di denaro e contrastare comportamenti fraudolenti.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento di utili extracontabili può fondare la presunzione della loro distribuzione ai soci, anche senza una prova diretta del trasferimento delle somme.
  • La presunzione non è assoluta: il socio può superarla fornendo una prova specifica e documentata del fatto che gli utili non siano stati distribuiti, ad esempio dimostrando la loro permanenza nella società o il loro diverso impiego.
  • Le registrazioni e i dati contenuti nell'A.U.I. possono essere utilizzati dall'Amministrazione finanziaria come elementi probatori per ricostruire flussi finanziari, soprattutto quando risultano coerenti con altri indizi dell'evasione.
  • Il processo tributario è autonomo rispetto al procedimento penale. L'assenza di una condanna penale, così come la pendenza o l'esito del procedimento penale, non determina automaticamente l'annullamento dell'accertamento tributario.
  • Nel giudizio tributario è essenziale contestare analiticamente gli elementi presuntivi e produrre una ricostruzione alternativa documentata, non essendo normalmente sufficiente una contestazione generica o il solo richiamo all'esito del procedimento penale.

Testo integrale

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