Sentenza del 17/02/2015 n. 63 - Comm. Trib. Prov. Mantova
IPOTECA - Agente della riscossione - Intimazione di pagamento - Presupposto - Decorso termine dilatorio - Espropriazione forzata - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che l'iscrizione ipotecaria fosse illegittima perché non preceduta dalla notifica di un'intimazione di pagamento ai sensi dell'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973. La questione riguardava quindi la necessità di notificare tale intimazione dopo il decorso del termine di 60 giorni dalla cartella di pagamento e prima dell'iscrizione dell'ipoteca.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che l'Agente della riscossione non deve necessariamente notificare un'intimazione di pagamento prima di iscrivere ipoteca. Ai sensi dell'art. 77, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973, è sufficiente che sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 50, comma 1. L'intimazione prevista dall'art. 50, comma 2, riguarda esclusivamente l'avvio dell'espropriazione forzata e non si applica all'iscrizione ipotecaria, che costituisce una misura cautelare distinta.
Norme richiamate
Art. 77, comma 1, d.P.R. n. 602/1973
L'Agente della riscossione può iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore dopo che siano decorsi inutilmente i 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
La norma individua nel decorso infruttuoso del termine di 60 giorni il presupposto per l'iscrizione ipotecaria e non richiede una preventiva intimazione di pagamento.
Art. 50, comma 1, d.P.R. n. 602/1973
Decorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, l'espropriazione forzata può essere iniziata.
Il termine dilatorio di 60 giorni consente al debitore di adempiere spontaneamente prima dell'attivazione delle procedure esecutive e costituisce anche il presupposto temporale richiamato per l'iscrizione ipotecaria.
Art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973
Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione deve essere preceduta dalla notifica di un avviso contenente l'intimazione ad adempiere.
L'obbligo di intimazione preventiva opera soltanto per l'espropriazione forzata iniziata oltre un anno dalla cartella e non per l'iscrizione ipotecaria.
Massime di principio
- L'iscrizione ipotecaria e l'espropriazione forzata sono misure differenti: le garanzie procedurali previste per l'una non si estendono automaticamente all'altra.
- Prima dell'iscrizione ipotecaria non è generalmente necessaria una specifica intimazione di pagamento, purché sia stata notificata la cartella e sia inutilmente decorso il termine di 60 giorni previsto dalla legge.
- L'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, comma 2, è richiesta quando si intende avviare l'espropriazione forzata oltre un anno dalla notifica della cartella, non quando si procede soltanto all'iscrizione ipotecaria.
- In casi analoghi occorre verificare la regolare notifica della cartella, l'entità del debito, il decorso del termine di 60 giorni e la distinzione tra misura cautelare e procedura esecutiva.
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