Sentenza del 17/02/2015 n. 346 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Accertamento - Avviso - Termine dilatorio - Decorrenza - Fattispecie - Inosservanza - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il rispetto del termine dilatorio previsto dall'art. 12 della legge n. 212/2000 per l'emissione dell'avviso di accertamento. La questione consiste nello stabilire da quale momento debba decorrere tale termine: se dalle attività istruttorie endoprocedimentali svolte prima della formalizzazione della pretesa impositiva oppure dall'ultima verbalizzazione effettuata nell'ambito del procedimento di acquisizione dei dati e degli elementi necessari alla liquidazione dell'imposta, nel rispetto del contraddittorio.
La decisione
È stato affermato che le attività istruttorie anteriori alla formalizzazione dell'imposizione, prive di efficacia costitutiva della pretesa tributaria, non rilevano ai fini del rispetto del termine dilatorio. Il termine decorre invece dall'ultima verbalizzazione che, ai sensi dell'art. 32, comma 1, n. 2, e in applicazione del principio del necessario contraddittorio, deve essere compiuta nel procedimento di acquisizione degli elementi utili alla liquidazione dell'imposta. Dal testo non emerge l'esito processuale concreto, né è possibile stabilire con certezza quale parte sia risultata vittoriosa.
Norme richiamate
Art. 12 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
termine per l'emissione dell'avviso di accertamento
Il termine dilatorio non decorre da qualsiasi attività istruttoria preliminare, ma dall'ultima verbalizzazione rilevante ai fini della conclusione del procedimento di acquisizione degli elementi posti a fondamento della pretesa.
Art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600/1973
acquisizione dei dati e degli elementi di valutazione utili alla liquidazione dell'imposta
La norma è richiamata in relazione alle verbalizzazioni e al contraddittorio necessari durante l'acquisizione degli elementi istruttori rilevanti per la determinazione dell'imposta.
Massime di principio
- Per verificare il rispetto del termine dilatorio non è sufficiente individuare la prima attività istruttoria svolta dall'amministrazione: occorre stabilire quale sia l'ultima verbalizzazione procedimentalmente necessaria e collegata all'acquisizione degli elementi posti a base dell'accertamento.
- Le attività meramente preparatorie o interne, svolte prima della formalizzazione della pretesa impositiva e prive di efficacia costitutiva, normalmente non fanno decorrere il termine.
- Il termine decorre dall'ultima attività documentata che conclude la fase istruttoria rilevante, soprattutto quando tale attività è necessaria per garantire il contraddittorio con il contribuente.
- L'eventuale inosservanza del termine può incidere sulla validità dell'avviso di accertamento, ma la conseguenza concreta deve essere valutata alla luce della disciplina applicabile e delle circostanze specifiche del procedimento.
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