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Sentenza

Sentenza del 17/02/2015 n. 516 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

MEDIAZIONE TRIBUTARIA - DINIEGO - Notifica a mezzo pec - Validità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2002-2006, sostenendo l'assenza del presupposto impositivo. Dopo il diniego dell'Agenzia, aveva presentato reclamo/mediazione e successivamente ricorso. In appello ha contestato l'inammissibilità del ricorso dichiarata dalla CTP, sostenendo che il diniego della mediazione non fosse stato validamente notificato tramite PEC, poiché l'ordinamento tributario non avrebbe previsto tale modalità e il difensore non avrebbe ricevuto correttamente il messaggio a causa di un presunto malfunzionamento della casella.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto valida la comunicazione del diniego tramite PEC. Gli atti della mediazione sono stati qualificati come atti amministrativi, soggetti al Codice dell'Amministrazione Digitale, che consente l'uso della PEC. L'indicazione della PEC nell'istanza è stata interpretata come manifestazione di volontà di ricevere tramite tale canale le comunicazioni del procedimento, con assunzione del rischio di eventuali malfunzionamenti non imputabili all'Amministrazione. Poiché l'Agenzia aveva provato l'invio e la ricezione della PEC e la contribuente non aveva provato il malfunzionamento, l'appello è stato respinto e la sentenza di primo grado è stata confermata. La contribuente è stata condannata al pagamento di 1.200 euro di spese di giudizio.

Norme richiamate

  • D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'Amministrazione Digitale, artt. 6 e 48

    La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata tramite PEC, equivale - salvo che la legge disponga diversamente - alla notificazione per mezzo della posta.

    La PEC può essere utilizzata per comunicare gli atti amministrativi del procedimento di reclamo/mediazione; la trasmissione produce effetti equivalenti alla notificazione postale, salvo una diversa previsione normativa.

  • D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17-bis

    La norma disciplina il reclamo e la mediazione tributaria, ma non esclude l'utilizzo della PEC per le comunicazioni del procedimento amministrativo.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60

    La contribuente sosteneva che questa disposizione imponesse le modalità ordinarie di notificazione degli atti tributari; la Commissione ha però ritenuto applicabile, per gli atti amministrativi della mediazione, la disciplina generale del CAD sulla PEC.

  • Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E del 19 marzo 2012

    La circolare ammette che il provvedimento di accoglimento o diniego della mediazione possa essere comunicato anche tramite i recapiti elettronici indicati dal contribuente, per esigenze di rapidità e semplificazione.

Massime di principio

  • Gli atti della fase di reclamo/mediazione, essendo anteriori al processo tributario, possono essere soggetti alla disciplina generale degli atti amministrativi digitali e non necessariamente alle sole modalità di notificazione previste per gli atti processuali o tributari.
  • L'indicazione volontaria di un indirizzo PEC nell'istanza può essere interpretata come consenso a ricevere su quella casella le comunicazioni del procedimento.
  • La prova dell'invio e della consegna della PEC può essere sufficiente a rendere efficace la comunicazione; il mancato effettivo esame del messaggio o un generico malfunzionamento della casella non bastano, se non vengono specificamente provati.
  • Chi indica una PEC deve monitorarla con regolarità e verificare il corretto funzionamento del servizio, poiché i problemi imputabili al gestore o alla propria casella possono ricadere sul destinatario.
  • I termini per impugnare o costituirsi possono decorrere dalla comunicazione validamente effettuata via PEC; è quindi essenziale conservare ricevute di accettazione e consegna e controllare tempestivamente le comunicazioni.
  • La validità concreta della PEC deve comunque essere verificata alla luce della normativa vigente e dell'eventuale esistenza di disposizioni speciali applicabili al caso specifico.

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