Cassazione Civile, Ordinanza n. 40481/2021 del 16/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia origina dall'opposizione allo stato passivo di un fallimento. L'opponente chiedeva l'ammissione di un credito per lavori edilizi asseritamente eseguiti quale subappaltatore in un intervento di ristrutturazione, invocando in parte il privilegio ex art. 2751-bis n. 5 c.c. e, in subordine, un minor importo. Il tribunale rigettava l'opposizione ritenendo non provata l'esecuzione dei lavori e condannava l'opponente anche ex art. 96, comma 3, c.p.c. per responsabilità aggravata. In Cassazione il ricorrente deduceva: 1) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che i documenti prodotti provassero l'esecuzione dei lavori e il pagamento parziale da parte della stazione appaltante; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c., per non avere il tribunale considerato la mancata contestazione del computo metrico consuntivo da parte della curatela; 3) violazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., assumendo l'assenza di mala fede o colpa grave, non essendo la sola soccombenza sufficiente a fondare la condanna aggravata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse in realtà a contestare la valutazione delle prove svolta dal giudice di merito, attività non sindacabile in sede di legittimità, ed ha inoltre rilevato difetto di autosufficienza. Il secondo motivo è stato giudicato generico e anch'esso privo di autosufficienza. Il terzo motivo è stato ritenuto generico e non confrontato con l'accertamento di merito circa la colpa grave e persino la mala fede processuale. La Corte ha confermato implicitamente la correttezza della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., richiamando il principio per cui tale condanna non richiede domanda di parte né prova del danno, ma esige l'accertamento della mala fede o della colpa grave, ricorrenti anche in presenza di iniziativa giudiziaria manifestamente infondata o strumentale. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come fondamento del privilegio invocato in parte dal creditore per il credito da lavoro/subappalto, ma la questione non è stata accolta per difetto di prova del credito
la condanna aggravata ha natura sanzionatoria; non richiede domanda di parte né prova del danno, ma presuppone l'accertamento di mala fede o colpa grave, anche desumibili dalla proposizione di una lite o impugnazione manifestamente infondata o strumentale
il ricorso non può fondarsi su una generica deduzione di mancata contestazione se non si confronta in modo autosufficiente con gli atti e con la reale valutazione delle risultanze processuali
il motivo è inammissibile quando si risolve nella richiesta di una nuova valutazione del materiale istruttorio, riservata al giudice di merito
richiamato nel descrivere i doveri di lealtà e probità processuale che la disciplina dell'art. 96, comma 3, c.p.c. intende presidiare
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis
richiamato per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la doglianza in una richiesta di nuova valutazione delle prove: l'apprezzamento del materiale istruttorio compete al giudice di merito ed è insindacabile salvo i limiti del vizio motivazionale nei rigorosi confini dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
- Il motivo di ricorso deve essere autosufficiente: chi denuncia errori nella valutazione documentale deve riportare in ricorso il contenuto rilevante dei documenti e confrontarsi con la motivazione del giudice di merito.
- La mancata contestazione di un documento non è di per sé sufficiente a fondare la censura di violazione dell'art. 115 c.p.c. se il ricorrente non dimostra in modo specifico e autosufficiente la decisività della circostanza e il contenuto degli atti processuali.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere pronunciata anche d'ufficio, ha funzione sanzionatoria oltre che di tutela dell'efficienza del processo e richiede l'accertamento di mala fede o colpa grave, che possono emergere dalla proposizione di una domanda o impugnazione manifestamente infondata o strumentale.
- Ai fini della responsabilità aggravata non basta la mera soccombenza: occorre che la parte abbia agito senza l'ordinaria diligenza necessaria per rendersi conto dell'infondatezza della pretesa o abbia agito con consapevole pretestuosità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40311/2021 del 16/12/2021
- ordinanza_civile · 16 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40314/2021 del 16/12/2021
- ordinanza_civile · 16 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40315/2021 del 16/12/2021
- ordinanza_civile · 16 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40316/2021 del 16/12/2021
- ordinanza_civile · 16 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40317/2021 del 16/12/2021
- ordinanza_civile · 16 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40318/2021 del 16/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →