Cassazione Civile, Ordinanza n. 09564/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un creditore di una società debitrice, in forza di precedenti sentenze di condanna ottenute nei confronti di tale società, ha agito davanti al Tribunale per far dichiarare inefficaci nei suoi confronti alcuni atti posti in essere dalla debitrice: la costituzione di una nuova società in accomandita semplice e il conferimento in essa di un ramo d'azienda comprensivo di crediti verso clienti, macchine e attrezzature. Secondo il creditore, tali atti, compiuti dopo la notifica di un precetto e dopo una proposta transattiva, erano stati realizzati allo scopo di pregiudicare la soddisfazione del credito. Il tribunale ha accolto la domanda ex art. 2901 c.c.; la corte d'appello ha confermato il rigetto dell'appello principale delle società e ha respinto anche l'appello incidentale del creditore sulle spese della fase cautelare. In cassazione le società hanno dedotto violazione degli artt. 24 Cost., 100 e 112 c.p.c., sostenendo che la domanda originaria riguardasse soltanto l'atto costitutivo della nuova società, non un atto dispositivo revocabile, e che la corte d'appello avesse quindi pronunciato oltre il chiesto. Il creditore ha proposto ricorso incidentale per violazione dell'art. 91 c.p.c., lamentando che non gli fossero state liquidate le spese del procedimento cautelare ante causam e del reclamo, nonostante la riserva di liquidazione al giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto infondati i motivi delle società perché l'interpretazione della domanda giudiziale spetta al giudice di merito e, nel caso concreto, la corte territoriale aveva motivatamente ricompreso nel thema decidendum anche il conferimento di ramo d'azienda; inoltre, per contestare utilmente tale interpretazione in cassazione occorreva censurare i criteri ermeneutici applicati e riportare integralmente il testo dell'atto di citazione, onere non assolto. Ha poi respinto il ricorso incidentale del creditore, osservando che egli non aveva realmente censurato l'interpretazione della sentenza di primo grado adottata in appello in punto spese, sicché la doglianza non era idonea a scalfire la motivazione della corte territoriale. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'azione revocatoria è ammissibile anche rispetto al conferimento di ramo d'azienda o ad atti di costituzione societaria che racchiudano un atto dispositivo, quando siano pregiudizievoli per il creditore.
La disciplina della nullità della società non impedisce, di per sé, l'esperibilità dell'azione revocatoria contro il negozio di conferimento; la nullità del contratto sociale e i vizi della singola partecipazione restano su piani distinti.
L'interesse ad agire e la corretta delimitazione del thema decidendum vanno verificati in base al contenuto della domanda interpretata dal giudice di merito.
Non vi è ultrapetizione se il giudice, interpretando la domanda, ritiene compresa una determinata questione nel perimetro del petitum e della causa petendi, salvo specifica censura della relativa interpretazione.
art. 24 Cost.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della doglianza sul diritto di difesa, ma la Corte non ne ha tratto un principio autonomo diverso dal tema dell'interpretazione della domanda.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza; se il giudice di merito ha interpretato la decisione di primo grado come comprensiva anche delle spese della fase cautelare, la censura in cassazione deve colpire tale interpretazione.
I criteri di interpretazione negoziale sono richiamati come regole generali applicabili anche all'interpretazione della domanda giudiziale e degli atti processuali.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per la definizione accelerata del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'interpretazione della domanda giudiziale, anche ai fini del rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere censurato in cassazione solo denunciando specificamente la violazione delle regole ermeneutiche applicabili agli atti processuali e riportando il testo dell'atto interpretato.
- Non ricorre ultrapetizione quando il giudice abbia motivatamente ritenuto che una determinata pretesa o un determinato atto fosse compreso nel thema decidendum delineato dall'atto introduttivo.
- L'azione revocatoria è esperibile anche nei confronti del negozio di conferimento di un ramo d'azienda in società, senza che ciò comporti di per sé nullità della società o incidenza sulla validità del contratto sociale.
- Per censurare in cassazione la regolazione delle spese fondata sull'interpretazione della decisione di merito, non basta lamentare in astratto la violazione dell'art. 91 c.p.c.; occorre impugnare specificamente l'interpretazione della statuizione adottata dal giudice di appello.
- Il ricorso incidentale tardivo sulle spese non è inammissibile per il solo fatto che la statuizione sulle spese costituisca un capo autonomo della sentenza.
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