Cassazione Civile, Ordinanza n. 15160/2022 del 12/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un primo precetto notificato per il pagamento di compensi liquidati da un'ordinanza del giudice civile a favore di un consulente tecnico. L'opposizione a quel primo precetto fu accolta solo in parte in primo grado, con condanna alle spese. Successivamente il creditore notificò un secondo precetto, comprendente sia il credito principale sia le spese liquidate nel primo giudizio di opposizione. Anche contro questo secondo precetto fu proposta opposizione. Nel frattempo, nel giudizio di appello relativo alla prima opposizione, il Tribunale dichiarò cessata la materia del contendere perché il credito principale risultava pagato e il titolo relativo alle spese del primo grado era venuto meno per effetto della riforma con compensazione integrale delle spese. Il successore del debitore chiese revocazione per errore di fatto di tale decisione, ma la domanda fu rigettata. In cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) ha denunciato errore revocatorio, sostenendo che il Tribunale avesse confuso il pagamento di un titolo con il pagamento del titolo oggetto della lite; 2) ha denunciato ultrapetizione, per avere il Tribunale dichiarato cessata la materia del contendere sulla base di un pagamento riferito, secondo lui, a un titolo diverso da quello controverso; 3) ha denunciato omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice non avrebbe esaminato tutta la domanda e avrebbe erroneamente ritenuto soddisfatto l'oggetto del giudizio per effetto di un pagamento eseguito con riserva; 4) ha denunciato violazione del giudicato e dell'art. 2909 c.c., assumendo che la sentenza di appello che aveva riformato la prima decisione e compensato le spese avesse fatto venir meno il titolo esecutivo relativo a quelle spese e che ciò imponesse l'accoglimento dell'opposizione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il Tribunale non aveva commesso un errore di fatto revocatorio, ma aveva correttamente qualificato in diritto gli effetti del pagamento sopravvenuto e della caducazione del titolo sulle spese. Ha dichiarato inammissibili, e comunque infondati, i motivi secondo e terzo per difetto di specificità del ricorso ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché non era stato riprodotto in modo adeguato il contenuto del secondo precetto e non era possibile verificare l'esatta portata delle contestazioni. In ogni caso, la Corte ha osservato che, se il secondo precetto riproduceva il credito del titolo originario e le spese del primo giudizio, il pagamento del primo e la caducazione del secondo giustificavano la cessazione della materia del contendere, non già l'accoglimento dell'opposizione. Ha infine respinto il quarto motivo, rilevando che la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo nel corso dell'opposizione non determina l'accoglimento dell'opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 25478/2021. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché l'intimato non ha svolto difese.
Norme richiamate
consente all'avvocato di costituirsi di persona in giudizio, come avvenuto per il ricorrente
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
invocato dal ricorrente in relazione all'errore revocatorio, ma la Corte ha escluso che vi fosse un errore di fatto
richiamato per delimitare i presupposti dell'errore revocatorio; nel caso concreto è stato escluso
richiamato per la dedotta ultrapetizione e omessa pronuncia; la Corte ha escluso la violazione
richiamato dal ricorrente nel terzo motivo, ma senza esito favorevole
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la mancata specifica indicazione del contenuto degli atti rilevanti ha determinato l'inammissibilità di parte delle censure
invocato per sostenere il giudicato formatosi sulla sentenza di appello che aveva riformato la prima decisione; la Corte ha ritenuto non decisiva la doglianza
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato in combinazione con il comma 1 quater per il contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- L'errore revocatorio è configurabile solo quando la decisione sia fondata su un falso presupposto percettivo su un fatto decisivo, non quando il giudice abbia consapevolmente tratto una conseguenza giuridica da fatti correttamente percepiti.
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo o il sopravvenuto pagamento del credito non comportano l'accoglimento dell'opposizione, ma la cessazione della materia del contendere.
- Quando il ricorso per cassazione censura atti processuali o documenti decisivi, è necessario indicarne e riprodurne specificamente il contenuto essenziale; in difetto, le censure sono inammissibili ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
- Se il precetto rinnova un'intimazione precedente per il medesimo credito e cumula anche ulteriori poste poi caducate, il venir meno di tutti i crediti azionati nel corso del giudizio può giustificare la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
- La caducazione del titolo relativo alle spese processuali e il pagamento del credito principale sopravvenuti nel corso del giudizio impediscono di ottenere un accoglimento nel merito dell'opposizione, poiché viene meno l'interesse a una pronuncia sul diritto di procedere ad esecuzione forzata.
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