Cassazione Civile, Ordinanza n. 19892/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un professionista aveva convenuto una provincia chiedendo il pagamento del compenso residuo per la progettazione esecutiva di un tratto stradale. Deduceva che il contratto prevedeva un compenso forfettario da considerarsi solo acconto in caso di cofinanziamento ANAS, con saldo secondo i minimi tariffari ridotti e con rimborso spese; sosteneva inoltre che il progetto era stato realizzato, consegnato, approvato e utilizzato e che l’ente aveva persino riconosciuto un residuo debito. In via subordinata aveva chiamato in causa il funzionario che aveva sottoscritto una nota di riconoscimento del debito e, ulteriormente, aveva chiesto in via surrogatoria l’indennizzo per ingiustificato arricchimento. In cassazione lamentava: 1) omessa pronuncia sull’interpretazione del contratto, sostenendo che vi fosse un’unica prestazione il cui importo era condizionato al finanziamento ANAS e che la clausola fosse valida; 2) erronea applicazione della disciplina sulla spesa degli enti locali, deducendo che non fosse necessaria una deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio perché l’impegno di spesa era stato assunto e l’insufficienza sarebbe derivata solo da un fatto sopravvenuto; 3) erronea esclusione della responsabilità diretta del funzionario, sostenendo che non occorresse un vero consenso contrattuale ma fosse sufficiente la cooperazione materiale o l’omesso controllo nella conclusione ed esecuzione del rapporto; 4) erronea reiezione della domanda di ingiustificato arricchimento proposta in via surrogatoria, assumendo che vi fossero i presupposti dell’azione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva fondato il rigetto non sulla qualificazione della clausola come condizione meramente potestativa, ma sulla nullità della clausola per contrasto con le norme inderogabili sulla copertura finanziaria degli enti locali. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, confermando che la clausola subordinante il pagamento al finanziamento esterno non vale a eludere le procedure di impegno di spesa e copertura finanziaria previste dalla normativa sugli enti locali. Ha accolto il terzo motivo, affermando che, ai fini dell’imputazione dell’obbligazione all’amministratore o funzionario, non è necessario un consenso contrattuale in senso formale e che occorre invece verificare se egli abbia consentito alla prestazione anche omettendo di opporsi o cooperando alla conclusione ed esecuzione del contratto. Il quarto motivo è rimasto assorbito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
L’omessa pronuncia ricorre solo quando manchi del tutto il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso; non basta la mancanza di una specifica argomentazione se la decisione si fonda su una costruzione incompatibile con la tesi di parte.
art. 23 del d.l. 2 marzo 1989, n. 66
Le clausole che subordinano il pagamento del compenso al finanziamento dell’opera non possono eludere le procedure inderogabili di impegno di spesa e copertura finanziaria previste per gli enti locali.
art. 35 del d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77
La responsabilità dell’amministratore o funzionario che abbia consentito una fornitura o prestazione può derivare non solo da un consenso formale, ma anche da comportamenti di cooperazione o mancata opposizione che abbiano permesso l’esecuzione del contratto non validamente perfezionato.
art. 191, comma 4, lett. e), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
La norma è letta in continuità con la disciplina previgente: rileva la condotta di chi consente la spesa in violazione delle regole contabili e di copertura finanziaria.
art. 193 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Richiamato nel quadro della disciplina degli equilibri e delle regole contabili degli enti locali, a sostegno della necessità di corretta copertura della spesa.
art. 194 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Richiamato con riferimento al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ma la Corte precisa che nella specie il punto decisivo è la nullità originaria della clausola e non la successiva procedura di riconoscimento.
art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142
Norma richiamata per il principio della necessaria copertura finanziaria e del controllo della spesa degli enti locali.
art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142
Le prescrizioni sulla copertura finanziaria non risultano violate solo perché la disponibilità in bilancio richiami operazioni programmate o crediti da recuperare, ma non è sufficiente un richiamo generico a risorse non disponibili.
L’azione di arricchimento è astrattamente ammissibile quando vi sia ingiustificato arricchimento e correlativo depauperamento, ma la sua sorte nel caso concreto dipendeva dall’esito della domanda principale contro il funzionario; sul punto il motivo resta assorbito.
L’azione surrogatoria può essere esercitata dal creditore quando il debitore sia inerte; nel caso concreto il relativo motivo è assorbito dall’accoglimento del terzo motivo e dal rinvio.
Massime di principio
- Nei contratti con enti locali la validità dell’obbligazione di spesa richiede il rispetto delle forme e delle coperture finanziarie imposte dalla legge; non è sufficiente subordinare il pagamento a un finanziamento futuro o a risorse non ancora disponibili se ciò consente di aggirare tali vincoli.
- L’omessa pronuncia è configurabile solo quando il giudice di merito ometta del tutto di decidere sulla questione; non ricorre se la decisione, pur senza espressa confutazione, si fonda su una diversa e incompatibile ratio decidendi.
- Ai fini della responsabilità personale dell’amministratore o funzionario che abbia consentito una prestazione priva dei necessari presupposti contabili, non è necessario un consenso contrattuale formale: è sufficiente una condotta di cooperazione, assecondamento o mancata opposizione che abbia reso possibile l’esecuzione dell’obbligazione.
- Quando più soggetti pubblici abbiano concorso alla conclusione o esecuzione di un contratto irregolare, il giudice deve accertare in concreto il contributo causale di ciascuno, non potendo escludere la responsabilità per il solo fatto che uno di essi non risulti formalmente menzionato nel contratto.
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