Cassazione Penale, Sentenza n. 09813/2026 del 13/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La società, in qualità di terza interessata, ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il decreto del GIP di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta (o per equivalente) di somme ritenute profitto del reato di truffa aggravata e falsità, contestato al legale rappresentante Atteritano: la contestazione riguarda attestazioni mendaci sulla presenza in servizio di un medico geriatra per ottenere e mantenere l'accreditamento con il SSN. Le censure principali: (i) vizio di motivazione e mancanza di adeguata esposizione del periculum in mora; (ii) errata e contraddittoria quantificazione/individuazione del profitto confiscabile (la difesa chiedeva di limitare la confisca ai soli corrispettivi effettivamente riconducibili temporalmente e causalmente al reato, escludendo introiti successivi regolarizzati); (iii) la società è terzo estraneo e in buona fede, non soggetto a sequestro ex art. 240 c.p. e non destinataria di responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Sul piano formale ha richiamato i limiti dell'impugnazione in Cassazione avverso ordinanze di sequestro (ammessa per violazione di legge, inclusi vizi motivazionali radicali). Ha ritenuto non sindacabili le censure di mera illogicità non prospettate nei termini previsti. Sostanzialmente, ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato il periculum in mora (entità rilevante del profitto >800.000 euro, natura fungibile del denaro, situazione economica/consumi dei ricavi) e che la quantificazione del profitto fosse corretta alla luce della qualificazione della fattispecie come "reato contratto": la mendace attestazione era condizione per ottenere l'accreditamento e i relativi finanziamenti, per cui il vantaggio illecito si identifica con l'intero corrispettivo/contributo percepito; pertanto è legittima la confisca dell'intero vantaggio ritenuto causalmente e immediatamente derivato dal reato. Ha inoltre ritenuto infondata la tesi della buona fede/estraneità della società, poiché questa ha beneficiato direttamente dei rimborsi derivanti dall'accreditamento ottenuto tramite le condotte fraudolente.
Norme richiamate
Consente il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la Corte ha applicato tale norma per autorizzare il vincolo sui beni pari al profitto del reato.
Norma sulla truffa aggravata e sulle ipotesi di profitto confiscabile; la fattispecie è stata inquadrata come truffa collegata all'ottenimento di finanziamenti/accreditamento.
Richiamata come riferimento normativo connesso alle accuse di natura fraudolenta/falsità impiegate per l'accreditamento.
Disciplina la posizione del terzo estraneo: il sequestro/ablazione non può colpire il terzo che non ha concorso nel reato e che sia in buona fede; la Corte ha ritenuto che la società non rientrasse in questa fattispecie perché ha beneficiato dei rimborsi.
Richiamato come parametro per sostenere che la società non era stata contestata per responsabilità amministrativa; tuttavia ciò non esclude la possibilità di vincolo cautelare se la società ha tratto utilità diretta dal reato.
Sez. U., sentenza n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)
Principio sul contenuto motivazionale richiesto al giudice della cautela in tema di periculum in mora: il giudice deve indicare concrete ragioni che giustifichino il rischio di dispersione/modifica dei beni; la Corte ha ritenuto che il tribunale del riesame abbia ottemperato a tale onere in forma concisa.
Sez. U., sentenza n. 26654 del 27/03/2008 (Fisia Italimpianti)
Principio di diritto che distingue tra "reato contratto" e "reato in contratto" ai fini della determinazione del profitto confiscabile: nel reato contratto il profitto può coincidere con l'intero ammontare del vantaggio derivante dal negozio contaminato; la Corte lo ha applicato per giustificare la confisca integrale del vantaggio.
Giurisprudenza successiva citata (es. Sez. 2, n. 25980/2018, Sez. 2, n. 40765/2021 ecc.)
Confermano i principi delle Sezioni Unite sulla determinazione del profitto confiscabile e sul carattere non aziendalistico della commisurazione della confisca; la Corte le richiama per sostenere l'ammissibilità della confisca integrale nei reati contratto.
Massime di principio
- In materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca la Cassazione accerta che il giudice della cautela abbia indicato, anche in modo conciso, elementi concreti e specifici a fondamento del periculum in mora (es.: ammontare rilevante, natura fungibile del bene, rischio concreto di dispersione).
- Quando la condotta illecita costituisce elemento essenziale per la conclusione o la validità di un rapporto contrattuale (c.d. "reato contratto"), il profitto confiscabile può comprendere l'intero vantaggio economico derivante dal contratto, non solo la parte corrispondente alla fase di formazione o a specifiche utilità immediate.
- La quantificazione del profitto confiscabile non può essere operata esclusivamente con criteri aziendalistici che giustifichino il riconoscimento dei costi del reo: la confisca persegue funzioni di prevenzione e deterrenza e mira a non lasciare al reo il frutto dell'illecito.
- Il terzo che sostiene di essere estraneo all'illecito è protetto solo se dimostra di non aver concorso nel reato, di non aver tratto utilità dall'attività criminosa e di trovarsi in buona fede ragionevole; l'effettivo beneficio economico ricevuto può far perdere la qualifica di terzo ingenuo.
- In Cassazione le impugnazioni contro ordinanze di sequestro sono ammesse per violazione di legge o per vizi motivazionali talmente radicali da rendere incomprensibile il percorso logico: censure di mera illogicità manifesto devono essere formulate con i mezzi processuali previsti per essere esaminabili.
- In contesti in cui il profitto è costituito da somme di denaro, la loro natura fungibile incrementa il rischio di dispersione e può rafforzare la necessità del vincolo cautelare, specie se la ricostruzione economica mostra che i ricavi non coprivano i costi ordinari.
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