Cassazione Civile, Ordinanza n. 25197/2024 del 19/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
Una società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di un istituto scolastico per il pagamento di corrispettivi residui relativi a servizi di pulizia svolti in un plesso scolastico nei mesi di aprile, maggio e giugno 2011, assumendo che il credito fosse stato riconosciuto anche in un accordo intervenuto tra Prefettura e Ministero e che il rapporto fosse regolato da un contratto normativo e da un contratto attuativo. L’istituto aveva proposto opposizione, accolta dal tribunale, sul presupposto che allo stanziamento di somme aggiuntive da parte del Ministero non fosse seguita una modifica del contratto attuativo. La Corte d’appello aveva però riformato la decisione, ritenendo che una nota ministeriale inviata alla Prefettura integrasse un patto aggiuntivo modificativo del contratto normativo, poi recepito nel contratto attuativo per relationem. Con il ricorso per cassazione l’istituto ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1326 c.c. e 16 e 17 r.d. 2440/1923, sostenendo che la corrispondenza fosse intercorsa tra Ministero e Prefettura e non tra le parti contrattuali e che la forma scritta per i contratti con la PA richiedesse un unico documento o, comunque, modalità diverse non ricorrenti; 2) violazione dell’art. 1372 c.c., perché la rinegoziazione sarebbe stata compiuta da soggetti diversi da quelli del contratto originario; 3) violazione dell’art. 2 del contratto attuativo, perché le modifiche del contratto normativo non sarebbero state automaticamente applicabili al contratto attuativo, in mancanza di coincidenza soggettiva tra i due contratti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d’appello fosse sorretta da una ratio principale non specificamente censurata: il contratto attuativo recepiva per relationem il contratto normativo, e quest’ultimo era stato validamente modificato mediante scambio di dichiarazioni scritte tra le parti sostanziali del rapporto, essendo l’USR un ორგანo del Ministero e risultando l’accettazione ministeriale veicolata tramite la Prefettura. La Corte ha inoltre ribadito che, per i contratti della PA, la forma scritta ad substantiam non impone necessariamente un unico documento sottoscritto contestualmente, potendo il vincolo formarsi anche mediante scambio di dichiarazioni scritte separate. È stata poi valorizzata un’ulteriore ratio non attinta dal ricorso: la stessa amministrazione scolastica aveva riconosciuto con nota del 9 luglio 2012 la debenza delle somme, sollecitando l’accredito ministeriale, circostanza ritenuta conferma della pretesa creditoria in assenza di prova contraria. L’istituto è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per contestare la formazione del consenso; la Corte non vi fonda la decisione, valorizzando invece lo scambio di dichiarazioni scritte e il richiamo per relationem.
artt. 16 e 17 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440
La forma scritta ad substantiam per i contratti della PA non richiede necessariamente un unico documento; il vincolo può formarsi anche mediante scambio di dichiarazioni scritte separate, anche tramite atti amministrativi.
È richiamato per sostenere che la modifica del contratto non potesse provenire da soggetti diversi; la Corte ritiene invece che la modifica sia intervenuta tra le parti sostanziali del rapporto, tramite i rispettivi organi o rappresentanti.
art. 2 del contratto attuativo
Interpretato come clausola di recepimento del contratto normativo, tale da integrare il contratto attuativo con le previsioni del contratto normativo e delle sue successive modifiche.
art. 4 del contratto normativo
È la clausola che definisce la disciplina normativa e contrattuale dei singoli contratti attuativi, giustificando il richiamo per relationem al contratto normativo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata a sostegno dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è necessario censurare in modo specifico tutte le rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata; se resta intatta anche una sola ratio autonoma e sufficiente, il ricorso non può essere accolto.
- Nei contratti della pubblica amministrazione la forma scritta ad substantiam non impone necessariamente un unico atto contestualmente sottoscritto: il consenso può perfezionarsi anche tramite scambio di dichiarazioni scritte separate, purché risulti chiaramente il contenuto negoziale.
- È ammissibile che un contratto attuativo recepisca per relationem un contratto normativo e le sue modifiche, quando ciò sia voluto dalle parti e le clausole di rinvio rendano il contenuto del contratto normativo parte integrante del contratto attuativo.
- Il richiamo per relationem consente di inserire nel contratto scritto clausole contenute in altro atto, attribuendone la paternità negoziale al sottoscrittore dell’atto che richiama.
- Ai fini della prova del credito, un riconoscimento scritto della debenza da parte dell’amministrazione costituisce un significativo riscontro della pretesa creditoria, se non è fornita prova contraria dell’inesistenza dell’obbligazione sottostante.
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