Cassazione Civile, Ordinanza n. 13081/2023 del 12/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da contratti di negoziazione del 5.6.2002 relativi all'acquisto di azioni Lehman Brothers, che una cliente ha successivamente disconosciuto sostenendo che la firma non fosse sua. In primo grado era stato accertato, tramite consulenza grafologica, che le sottoscrizioni erano state apposte dal marito della cliente; il Tribunale aveva quindi dichiarato la nullità dei contratti, condannato la banca alla restituzione del capitale, disposto la restituzione delle cedole percepite dalla cliente e respinto la domanda risarcitoria proposta dalla banca contro il marito. In appello la banca, divenuta Banca per lo sviluppo del credito cooperativo dopo la cessione del rapporto da parte della società in liquidazione, ha insistito per ottenere il risarcimento dal terzo chiamato, assumendo che questi avesse falsificato le firme e consegnato alla banca la documentazione da far sottoscrivere alla moglie. La Corte d'appello ha accolto il gravame della banca, ritenendo irrilevante la negligenza dell'istituto nel non pretendere la presenza fisica della contraente, perché la condotta dolosa di falsificazione del terzo integra responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e assorbe il rilievo degli altri antecedenti. Il ricorso per cassazione ha proposto sei motivi: 1) nullità della sentenza per violazione del contraddittorio, corrispondenza tra chiesto e pronunciato e giudicato interno, sostenendo che la banca avesse agito verso il terzo invocando il legittimo affidamento e l'apparenza; 2) omessa motivazione e contraddittorietà della decisione, specie sulla irrilevanza della negligenza della banca; 3) violazione dell'art. 1398 c.c., con l'assunto che la tutela dell'affidamento non sarebbe invocabile in presenza di colpa inescusabile e per contratti ad substantiam; 4) violazione degli artt. 155 e 166 c.p.c. e travisamento delle prove, per avere la banca concluso i contratti senza la presenza fisica del sottoscrittore; 5) violazione dell'art. 1227 c.c., sostenendo che la condotta della banca costituiva antecedente causale determinante e doveva escludere o ridurre il risarcimento; 6) violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., per avere la Corte accolto anche una domanda subordinata relativa alla facoltà della banca di trattenere somme già ricevute dalla procedura fallimentare. La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi, qualificando la domanda contro il terzo come azione di responsabilità extracontrattuale per falsificazione delle firme, distinta dalle questioni di apparenza del diritto e di opponibilità dei negozi falsamente rappresentati; ha ritenuto corretta la motivazione sulla prevalenza causale del dolo del terzo rispetto alla negligenza della banca e ha dichiarato inammissibile il sesto motivo per difetto di interesse del ricorrente, poiché concernente una posizione sostanziale della cliente e non del terzo chiamato.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva accolto la domanda risarcitoria della banca contro il terzo autore della falsificazione, ritenendo che la sua condotta dolosa fosse fonte di responsabilità extracontrattuale e che non potessero essere estesi alla fattispecie i principi sull'apparenza del diritto e sul falso rappresentante. Le censure relative alla motivazione e al concorso di colpa della banca sono state disattese perché l'apprezzamento sull'applicabilità dell'art. 1227 c.c. è valutazione di merito e, nel caso concreto, la condotta dolosa del terzo è stata ritenuta prevalente e causalmente assorbente. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, trattandosi di questione riguardante la posizione della cliente e non del ricorrente. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per escludere che il ricorrente potesse dolersi di una domanda che non incideva sulla sua posizione sostanziale
l'interesse ad agire/impugnare deve essere concreto e attuale; il ricorrente non aveva interesse al motivo che riguardava solo la posizione della cliente
invocato dal ricorrente come norma sul contraddittorio, ma ritenuto non violato
richiamato in relazione alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso il vizio
non citato nel testo fornito
il concorso colposo del creditore e il danno evitabile con ordinaria diligenza attengono a valutazione di merito; nel caso concreto la negligenza della banca non ha escluso la responsabilità dolosa del terzo
richiamato dal ricorrente per chiedere una riduzione del risarcimento
richiamato dal ricorrente per sostenere l'esclusione del danno evitabile
non citato nel testo fornito
ritenuto non pertinente perché la fattispecie non riguarda la responsabilità del falsus procurator ma la responsabilità extracontrattuale dell'autore della falsificazione
richiamato per distinguere la disciplina della rappresentanza senza potere, non applicabile alla fattispecie
menzionato quale esempio di apparenza del diritto nella normativa positiva
menzionato quale esempio di tutela del titolare apparente nella disciplina dell'apparenza
menzionato quale esempio di tutela del titolare apparente nella disciplina dell'apparenza
norma ritenuta applicabile alla condotta dolosa di falsificazione delle firme, fonte dell'obbligo risarcitorio
richiamato per estendere alla responsabilità extracontrattuale il criterio dell'art. 1227 c.c.
invocato nel quarto motivo per denunciare un vizio processuale e probatorio
invocato nel quarto motivo per denunciare un vizio processuale e probatorio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
richiamato quale base dell'ulteriore contributo unificato
richiamato solo in fatto, come parametro evocato dalla banca per le modalità di acquisizione delle firme
Massime di principio
- La domanda risarcitoria proposta da un istituto di credito contro il terzo autore della falsificazione di firme va qualificata come azione di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., distinta dalle questioni di opponibilità del negozio e di apparenza del diritto tra la banca e il soggetto falsamente rappresentato.
- I principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole operano solo quando il terzo abbia confidato nella legittimazione apparente di chi agisce come rappresentante; non sono pertinenti quando il convenuto abbia agito come autore materiale di un illecito di falsificazione, senza spendere alcuna spendita di rappresentanza.
- La valutazione dell'applicabilità dell'art. 1227 c.c. presuppone un accertamento di fatto riservato al giudice di merito: la negligenza del danneggiato non esclude automaticamente il risarcimento se il danno è causalmente ascrivibile in via prevalente al comportamento doloso dell'autore dell'illecito.
- La presenza di una condotta dolosa, idonea a costituire la causa giuridicamente rilevante del danno, può assorbire sul piano causale antecedenti meramente occasioni del fatto, come la consegna di documenti o altre negligenze del danneggiato.
- Nel giudizio di legittimità il motivo che investe una domanda o un capo della decisione che riguarda esclusivamente la posizione di un terzo o di altra parte non attribuisce interesse al ricorrente se non incide su una sua posizione giuridica sostanziale.
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