Sentenza n. 592/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza del Tar Calabria, I, 29 gennaio 2024, n. 145;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Calabria, Sez. I, 29 gennaio 2024, n. 145, nella parte relativa al pagamento di euro 2.000,00 oltre accessori per spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Unione dei Comuni del versante ionico all'obbligo, derivante dalla sentenza n. 145 del 29 gennaio 2024, di pagare in suo favore, quale procuratore antistatario del Comune di Badolato, le spese di lite liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge. La sentenza era stata notificata all'amministrazione il 30 gennaio 2024. È stata inoltre proposta domanda di applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. L'amministrazione intimata, ritualmente evocata, non si è costituita.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato all'Unione dei Comuni del versante ionico di dare piena esecuzione alla sentenza n. 145 del 2024 entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione. Ha ritenuto ammissibile la domanda di penalità di mora anche quando l'ottemperanza riguarda una condanna al pagamento di somme di denaro. In ragione dell'inadempimento e dell'assenza di cause ostative, ha determinato la penalità nella misura degli interessi legali, dovuta per ogni mese o frazione di mese a decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'adempimento spontaneo oppure, in mancanza, fino all'insediamento del Commissario ad acta; tale penalità si aggiunge agli interessi legali eventualmente già dovuti. Per l'eventuale protratta inottemperanza ha nominato quale Commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Catanzaro, con facoltà di delega, attribuendogli sessanta giorni dall'istanza e dalla comunicazione dell'ulteriore inottemperanza per eseguire in via sostitutiva la sentenza, anche mediante eventuali modifiche di bilancio. Ha posto a carico dell'amministrazione inadempiente i compensi e le spese dell'eventuale attività commissariale. Ha inoltre condannato l'amministrazione alle spese del giudizio, liquidate in euro 828,00 oltre accessori, spese generali e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione della pronuncia, fissare un termine, applicare misure coercitive e nominare un Commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di determinare, su richiesta di parte, una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; la disposizione è applicabile anche alle condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 781, l. n. 208/2015
Ha novellato l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., confermando l'ammissibilità della penalità di mora anche nell'ottemperanza relativa a condanne pecuniarie.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
La regola sull'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti decisori ex legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con conseguente addebito dei compensi commissariali all'amministrazione inadempiente.
Massime di principio
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. è ammissibile anche nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto condanne dell'amministrazione al pagamento di somme di denaro.
- In assenza di iniquità o di altre cause ostative, la penalità di mora può essere determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo; essa ha carattere sanzionatorio e si aggiunge agli interessi legali dovuti in base al titolo esecutivo o alla legge.
- La penalità di mora decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e cessa con l'adempimento spontaneo dell'amministrazione oppure, in caso di persistente inerzia, con l'insediamento del Commissario ad acta.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria, il giudice può nominare preventivamente un Commissario ad acta, fissando un termine per l'esecuzione sostitutiva e attribuendogli il compimento di tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
- I compensi e le spese dell'attività del Commissario ad acta possono essere posti a carico dell'amministrazione inadempiente e ricompresi nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, applicando analogicamente la disciplina prevista dall'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
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