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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16791/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (gestore idrico)

La controversia

La controversia nasce da un allagamento subito da un immobile privato. I proprietari e usufruttuari dell'immobile convenivano in giudizio la società che gestiva la distribuzione dell'acqua, assumendo che il danno fosse stato provocato dalla pioggia infiltratasi in uno scavo aperto sulla pubblica via per riparare la rete idrica e lasciato scoperto per negligenza. La società convenuta contestava la propria responsabilità e, in via di garanzia, chiamava il proprio assicuratore della responsabilità civile, chiedendo manleva. Il Tribunale accoglieva la domanda risarcitoria ma rigettava la garanzia, ritenendo operante una clausola di polizza che escludeva dalla copertura i danni conseguenti a infiltrazioni d'acqua. La Corte d'appello confermava tale lettura. In Cassazione la società gestore deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., sostenendo che la polizza andasse letta nel suo complesso: l'art. 1 e l'art. 4 ampliavano la copertura a fatti connessi all'attività e a danni da contaminazione/rottura di impianti o condutture, mentre la clausola di esclusione non riguardava i danni da allagamento del tipo verificatosi; il danno, inoltre, doveva essere ricondotto a infiltrazione di acqua in senso grammaticale e sistematico, non a esclusione generalizzata di ogni danno da acqua. Con il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 1904 c.c. perché l'interpretazione accolta avrebbe svuotato il sinallagma assicurativo. Con il terzo motivo censurava la regolazione delle spese; con il quarto motivo lamentava l'omesso esame di un fatto decisivo relativo a prove non ammesse. La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la clausola di esclusione, interpretata secondo il tenore letterale, la sintassi e lo scopo del contratto, non escludeva in modo chiaro la copertura per i danni derivanti dal tipo di allagamento dedotto, soprattutto considerando che l'assicurata svolgeva proprio attività di servizio idrico. Il secondo motivo è stato assorbito; il terzo è stato rigettato nei rapporti con i danneggiati e assorbito verso l'assicuratore; il quarto è stato dichiarato inammissibile perché non autosufficiente e comunque irrilevante rispetto al capo di condanna verso i terzi non impugnato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, cassando la sentenza d'appello limitatamente al punto concernente il rapporto di garanzia tra la società gestore e l'assicuratore e rinviando alla Corte d'appello di Caltanissetta in diversa composizione perché riesamini la copertura assicurativa alla luce dei criteri ermeneutici corretti. Il secondo motivo è stato assorbito. Il terzo motivo è stato rigettato nei rapporti con i danneggiati originari, mentre è rimasto assorbito nei rapporti con l'assicuratore. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile. La società ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità ai danneggiati; le spese tra la società e l'assicuratore sono state rimesse al giudice di rinvio. Non è stato disposto l'ulteriore contributo unificato, poiché il ricorso non è stato integralmente rigettato né dichiarato inammissibile o improcedibile.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del contratto deve partire dal senso letterale delle clausole e dallo scopo complessivo perseguito dalle parti; è censurabile la lettura che attribuisca alla clausola un significato incoerente con il testo e con la funzione economico-giuridica dell'assicurazione.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole contrattuali devono essere interpretate nel loro complesso e in modo sistematico, senza isolare una singola previsione di esclusione rispetto alle clausole di ampia copertura.

  • art. 1367 c.c.

    Tra più interpretazioni possibili va preferita quella che consenta un significato utile e coerente della clausola, evitando letture che la rendano illogica o priva di senso.

  • art. 1904 c.c.

    La Corte precisa che il tema della validità/ampiezza della copertura assicurativa è distinto dall'interesse all'assicurazione; un'interpretazione che eliminasse del tutto il rischio porrebbe semmai un problema di nullità per inesistenza del rischio ex art. 1895 c.c., non di violazione del sinallagma.

  • art. 1895 c.c.

    Richiamato per chiarire che l'eliminazione totale del rischio assicurato comporterebbe un problema di nullità del contratto per inesistenza del rischio.

  • art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.

    Indicato per il deposito della motivazione in camera di consiglio.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Richiamato per la regolazione delle spese secondo la soccombenza nei confronti dei danneggiati.

  • art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, comma 1-bis

    Escluso l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato perché il ricorso non è stato integralmente rigettato, inammissibile o improcedibile.

Massime di principio

  • In materia di assicurazione della responsabilità civile, le clausole di esclusione del rischio devono essere interpretate in modo rigorosamente letterale e sistematico; non è consentito attribuire alla clausola un significato espansivo che non trovi un chiaro riscontro nel testo.
  • Quando il contratto di assicurazione riguarda un'attività specifica, l'interpretazione deve considerare anche lo scopo economico del negozio: una clausola che svuoti di contenuto la copertura rispetto ai rischi tipicamente connessi all'attività assicurata è sospetta e non può essere presunta in assenza di formulazione inequivoca.
  • L'interpretazione contrattuale non può isolare una singola clausola di esclusione, ma deve coordinare tutte le previsioni della polizza, incluse quelle che ampliano la garanzia, per verificare se il rischio dedotto sia realmente escluso.
  • Se un'interpretazione della polizza finisce per eliminare integralmente il rischio assicurato, il problema non è l'asserita violazione dell'art. 1904 c.c., bensì l'eventuale nullità del contratto per inesistenza del rischio.
  • Le censure sulle prove in cassazione sono inammissibili quando non viene specificamente riportato il contenuto delle istanze istruttorie dedotte e, comunque, quando il capo della decisione cui esse si riferiscono non è decisivo nel giudizio di legittimità perché non impugnato o irrilevante rispetto al thema decidendum residuo.

Come è indicizzato

MaterieAssicurazioniSpese di liteImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

Testo integrale

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