Cassazione Penale, Ordinanza n. 36480/2026 del 16/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 25 settembre 2025 della Corte d’appello di Firenze, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Livorno ai sensi dell’art. 442 c.p.p. per il reato commesso il 25 settembre 2021, previsto dall’art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, Codice della strada. La pena era di quattro mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Con il secondo motivo ha censurato, per violazione di legge e vizio di motivazione, la determinazione della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Ha insistito per l’accoglimento con memoria dell’8 maggio 2026.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché riproponeva una censura già adeguatamente esaminata e respinta in appello, senza valide ragioni contrarie; è stato inoltre giudicato comunque manifestamente infondato. La Corte d’appello aveva escluso la particolare tenuità valorizzando le precedenti condanne specifiche e la gravità del fatto, comprovata da un tasso alcolemico superiore alla soglia di configurabilità del reato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché relativo al trattamento punitivo, sorretto da motivazione sufficiente e non illogica e da adeguato esame delle difese: le attenuanti generiche erano state negate per l’assenza di elementi positivi e per la gravità complessiva della condotta, che aveva causato un incidente stradale creando significativo pericolo per la circolazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), Codice della strada
La Corte ha ritenuto, con motivazione non manifestamente illogica, che ostassero al riconoscimento della causa non punibilità le precedenti condanne specifiche e la gravità del fatto comprovata dal tasso alcolemico superiore alla soglia di configurabilità del reato contestato.
La decisione considera la soglia alcolemica prevista per la fattispecie e il superamento di essa, insieme alle altre circostanze del fatto, nella valutazione della gravità concreta.
Lo stesso art. 131 bis cod. pen., al comma 4, definisce la nozione di. comportamento abituale, prevedendo che esso sia tale nel caso in cui l'autore di reato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto isolatamente considerato sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
La particolare tenuità è esclusa in presenza di comportamento abituale nei casi tipizzati dalla norma, inclusa la commissione di più reati della stessa indole e la reiterazione di condotte plurime. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto legittima l’esclusione dell’istituto per le precedenti condanne specifiche e la gravità del fatto.
La tipizzazione della nozione di comportamento abituale, dunque, è stata operata non solo attraverso il richiamo alle nozioni codicistiche di delinquente abituale, professionale e pertendenza previste dal codice penale (artt. 102, 103, 104, 105, 108 cod. pen.) e di commissione di più reati della stessa indole (art. 101 cod. pen.), ma anche attraverso il richiamo alla commissione di un reato che abbia ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
La nozione di reati della stessa indole richiamata per valutare l’abitualità è collegata alla definizione codicistica dell’art. 101 c.p.
Jalloul Jendoubi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 25 settembre 2025 di conferma della sentenza ex art. 442 cod. proc. pen. del Tribunale di Livorno di condanna in ordine al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. c), 2 bis e 2 sexies Cod. Strada (commesso il 25 settembre 2021) alla pena di mesi 4 di arresto e euro 1000,00 di ammenda.
La disposizione è richiamata per identificare la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Livorno con rito abbreviato; la decisione di legittimità non ne sviluppa ulteriori profili interpretativi.
art. 186, comma 2-bis, Codice della strada
La Corte di Appello di Firenze del 25 settembre 2025 di conferma della sentenza ex art. 442 cod. proc. pen. del Tribunale di Livorno di condanna in ordine al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. c), 2 bis e 2 sexies Cod. Strada (commesso il 25 settembre 2021) alla pena di mesi 4 di arresto e euro 1000,00 di ammenda.
La norma è indicata come disposizione della contestazione confermata nei gradi di merito; il testo non espone una specifica interpretazione del comma.
art. 186, comma 2-sexies, Codice della strada
La Corte di Appello di Firenze del 25 settembre 2025 di conferma della sentenza ex art. 442 cod. proc. pen. del Tribunale di Livorno di condanna in ordine al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. c), 2 bis e 2 sexies Cod. Strada (commesso il 25 settembre 2021) alla pena di mesi 4 di arresto e euro 1000,00 di ammenda.
La norma è indicata come disposizione della contestazione confermata nei gradi di merito; il testo non espone una specifica interpretazione del comma.
Jalloul Jendoubi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 25 settembre 2025 di conferma della sentenza ex art. 442 cod. proc. pen. del Tribunale di Livorno di condanna in ordine al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. c), 2 bis e 2 sexies Cod. Strada (commesso il 25 settembre 2021) alla pena di mesi 4 di arresto e euro 1000,00 di ammenda.
La disposizione è richiamata per descrivere il rito seguito in primo grado e non è oggetto di una questione interpretativa.
art. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
L'ambito di applicazione dell'istituto è stato definito dal legislatore nel modo seguente: da un lato, attraverso "una graduazione qualitativa, astratta, basata sull'entità e sulla natura della pena" con la previsione di "un elemento d'impronta personale, pure esso tipizzato, tassativo, relativo alla abitualità o meno del comportamento" e, a seguito della entrata in vigore dell'art.1 del d.lgs 10 ottobre 2022 n. 150, con esclusione di alcune categoria di reati; dall'altro lato attraverso l'affidamento al giudice di una ponderazione quantitativa rapportata al disvalore di azione, a quello di evento, nonché al grado della colpevolezza;
La disciplina della particolare tenuità combina limiti legali di applicabilità, inclusa l’esclusione di alcune categorie di reati introdotta dalla riforma, e una valutazione giudiziale concreta riferita al disvalore della condotta e dell’evento e al grado della colpevolezza.
artt. 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.
La tipizzazione della nozione di comportamento abituale, dunque, è stata operata non solo attraverso il richiamo alle nozioni codicistiche di delinquente abituale, professionale e pertendenza previste dal codice penale (artt. 102, 103, 104, 105, 108 cod. pen.) e di commissione di più reati della stessa indole (art. 101 cod. pen.), ma anche attraverso il richiamo alla commissione di un reato che abbia ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
Le nozioni codicistiche di abitualità, professionalità e tendenza sono richiamate quali criteri normativi che contribuiscono a definire il comportamento abituale rilevante ai fini dell’art. 131-bis c.p.
In aderenza del principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01) la Corte ha ritenuto che ostassero a detto riconoscimento l'assenza di positivi elementi di valutazione e la gravità complessiva della condotta (il ricorrente aveva cagionato un incidente stradale arrecando significativo pericolo per la circolazione).
Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato considerando l’assenza di elementi di segno positivo e la gravità complessiva della condotta.
In aderenza del principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01) la Corte ha ritenuto che ostassero a detto riconoscimento l'assenza di positivi elementi di valutazione e la gravità complessiva della condotta (il ricorrente aveva cagionato un incidente stradale arrecando significativo pericolo per la circolazione).
Il giudice può negare le attenuanti generiche quando non risultino elementi positivi di valutazione e la condotta presenti particolare gravità.
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo ragioni di esonero (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini dell’art. 131-bis c.p., la nozione di comportamento abituale comprende i casi tipizzati dalla legge, tra cui la commissione di più reati della stessa indole e i reati aventi a oggetto condotte plurime, abituali e reiterate; l’istituto è diretto a escludere comportamenti seriali.
- La particolare tenuità richiede una valutazione concreta del disvalore dell’azione e dell’evento e del grado della colpevolezza, entro i limiti legali di applicabilità. La gravità del fatto e le precedenti condanne specifiche possono essere valorizzate per negare la causa di non punibilità.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato con l’assenza di elementi di segno positivo e con la gravità complessiva della condotta.
- Sono inammissibili le censure che ripropongono questioni già adeguatamente vagliate dal giudice d’appello senza confrontarsi con le ragioni della decisione; le doglianze sul trattamento punitivo non superano il vaglio di legittimità quando la motivazione è sufficiente e non illogica.
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