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Sentenza

Sentenza del 31/01/2017 n. 2452 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso dell'IRAP versata da C.G. per gli anni dal 1998 al 2004. La CTR dell'Emilia-Romagna, confermando la decisione di primo grado, aveva ritenuto che continuità, esclusività e stabilità dell'attività di agente dimostrassero l'esistenza di un'organizzazione; aveva inoltre considerato rilevanti l'assenza di collaboratori e il sostenimento dei costi necessari all'attività. D.D. ha proposto ricorso per cassazione: con il primo motivo ha denunciato violazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997, contestando che tali elementi integrassero il presupposto dell'autonoma organizzazione; con il secondo ha denunciato contraddittoria motivazione per l'equiparazione dell'attività dell'agente a quella dell'imprenditore.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, privo di legittimazione passiva dopo l'istituzione dell'Agenzia delle Entrate, operativa dal 1° gennaio 2001. Ha accolto il primo motivo contro l'Agenzia: la sola continuità, esclusività e stabilità dell'attività, l'assenza di collaboratori e i costi ordinari non provano l'autonoma organizzazione richiesta per l'IRAP. Il presupposto va verificato in concreto, considerando, tra l'altro, l'impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o di lavoro altrui oltre un collaboratore con mansioni meramente esecutive o di segreteria. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 446/1997, art. 2

    Tale interpretazione contrasta infatti con la lettera della legge ( D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2), che individua il presupposto dell'imposta nell'"esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi", per cui è sottoposto a imposizione fiscale ai fini irap solo il lavoratore autonomo che si avvalga di una attività autonomamente organizzata in grado di consentire la produzione di una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella ottenibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare, ed in quanto tale sintomatica del relativo presupposto impositivo.

    L'IRAP è dovuta dal lavoratore autonomo soltanto se l'organizzazione autonoma è idonea a produrre valore aggiunto rispetto al solo lavoro personale. Il giudice deve accertare in concreto tale presupposto: non bastano la continuità dell'attività o la sua qualificazione come attività d'impresa.

  • Art. 2082 c.c.

    La CTR non si è attenuta a tali principi, sovvertendo i presupposti impositivi dell'irap, che ha erroneamente individuato nella stabile, continua ed esclusiva attività professionale del contribuente e nella mancanza di terzi collaboratori, equiparando "la figura dell'agente a quella di chi esercita realmente un'impresa", stante la non sovrapponibilità del concetto di organizzazione che qualifica l'attività imprenditoriale ( art. 2082 c.c. ) e l'autonoma organizzazione rilevante ai fini dell'Irap.

    Il concetto di organizzazione proprio dell'attività imprenditoriale non coincide con l'autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP. L'essere agente o lo svolgere un'attività stabile e continuativa non comporta, da solo, il presupposto impositivo.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 5

    La decisione richiama il secondo motivo come denuncia di contraddittoria motivazione, ma lo dichiara assorbito dopo l'accoglimento del motivo di violazione di legge; non ne esamina quindi il merito.

Massime di principio

  • Per l'IRAP di un lavoratore autonomo non è sufficiente che l'attività sia abituale, stabile, esclusiva o orientata a un risultato economico: occorre un'autonoma organizzazione che generi capacità produttiva ulteriore rispetto al lavoro personale.
  • La verifica va svolta caso per caso. Sono indici rilevanti l'impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile e l'utilizzo non occasionale di lavoro altrui oltre un collaboratore addetto a mansioni di segreteria o meramente esecutive.
  • L'assenza di collaboratori e il sostenimento dei normali costi necessari all'attività non dimostrano, da soli, l'esistenza di autonoma organizzazione; neppure la qualifica professionale di agente consente di equiparare automaticamente l'attività a quella d'impresa ai fini IRAP.
  • Dopo l'istituzione dell'Agenzia delle Entrate, operativa dal 1° gennaio 2001, la legittimazione passiva per le controversie di questo tipo spetta esclusivamente all'Agenzia, non al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

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