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Sentenza

Sentenza n. 615/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento e per la correzione - del risultato delle operazioni per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Puglia, svoltesi nei giorni 23 e 24 novembre 2025, ai sensi dell’art. 130, comma 9, cod. proc. amm., con conseguente assegnazione al gruppo di liste denominato “Avanti popolari con Decaro” dei seggi spettanti; - e per l’annullamento del Verbale delle operazioni dell’UCR (Ufficio Centrale Regionale) presso la Corte d’appello di Bari relativo all’“Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia del 23 e 24 settembre 2025” pubblicato in data 9 gennaio 2026, e dei relativi Allegati; - nonché per l’accertamento e la dichiarazione che nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Puglia e per l’elezione del Presidente della Giunta regionale della Puglia del 23 e 24 novembre 2025 il gruppo di liste denominato “Avanti popolari con Decaro” ha superato la soglia del 4% stabilito dall’art. 15, comma 4, della l. 17 febbraio 1968, n. 108, come da ultimo modificato dall’art. 8, comma 1, lett. i), della l. reg. Puglia 10 marzo 2015, n. 7.

Giustizia amministrativa202600247

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaRito elettorale

Atto impugnato: risultato delle elezioni regionali pugliesi del 23 e 24 novembre 2025, verbale dell'Ufficio Centrale Regionale e proclamazione degli eletti, nella parte relativa all'esclusione del gruppo di liste "Avanti Popolari con Decaro" dal riparto dei seggi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti sostenevano che il gruppo di liste "Avanti Popolari con Decaro" fosse stato erroneamente escluso dal riparto dei seggi per mancato superamento della soglia del 4%. Secondo l'Ufficio Centrale Regionale, il gruppo aveva conseguito il 3,78% dei voti validi; secondo i ricorrenti, mediante il rapporto tra i voti validi delle liste e il totale dei voti validi espressi per le sole liste, la percentuale sarebbe stata del 4,09%. Deducevano la violazione degli artt. 3 e 48 Cost. e dell'art. 15, comma 4, della l. 17 febbraio 1968, n. 108, come modificato dalla legislazione regionale pugliese, nonché eccesso di potere per sviamento e difetto di motivazione. In subordine prospettavano una questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 1, comma 2, 3, 48 e 51 Cost., sostenendo che il meccanismo di calcolo rapportasse grandezze non omogenee: i voti delle liste, da un lato, e i voti complessivi dei candidati alla Presidenza, dall'altro. Evidenziavano inoltre che il sistema pugliese consente il voto al solo candidato Presidente, il voto alla sola lista con estensione al candidato collegato e il voto disgiunto, sicché il totale dei voti per i candidati Presidenti può divergere da quello dei voti di lista.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 15 della l. n. 108/1968, nel testo applicabile alla Regione Puglia, imponga di rapportare la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste al totale dei voti validi conseguiti dai candidati alla Presidenza della Regione, e non al totale dei soli voti espressi per le liste. La conclusione deriva dall'interpretazione letterale dei plurimi rinvii contenuti nella disposizione, già accolta dal TAR Puglia e confermata dal Consiglio di Stato in precedenti giudicati relativi alla medesima questione. In materia elettorale non è consentito sostituire al criterio matematico previsto dalla legge un diverso criterio ritenuto più omogeneo o razionale, perché ciò introdurrebbe un meccanismo elettorale non scelto dal legislatore. Sono state respinte anche le censure fondate sugli artt. 3 e 48 Cost.: l'eguaglianza del voto opera nel momento della sua espressione e non impone che ogni voto conservi il medesimo peso concreto nel risultato finale, che dipende dal sistema elettorale adottato. La prospettata questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta non fondata e comunque non rilevante nei termini prospettati, poiché la soglia e il suo collegamento con i voti dei candidati Presidenti rientrano nella discrezionalità del legislatore regionale e non risultano manifestamente irragionevoli. Il sistema è stato considerato coerente con l'obiettivo di favorire maggioranze stabili e assicurare la rappresentanza delle minoranze, mentre lo scostamento concreto prodotto dal criterio contestato non eccede i limiti costituzionalmente tollerabili. Il risultato elettorale e l'esclusione del gruppo dal riparto dei seggi sono rimasti fermi. Le spese sono state compensate tra tutte le parti per la peculiarità e complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 130, commi 8 e 9, c.p.a.

    Disciplina il giudizio elettorale regionale, compresa la trasmissione della sentenza agli organi competenti e la domanda di correzione del risultato elettorale.

  • art. 15, comma 4, l. 17 febbraio 1968, n. 108

    È interpretato nel senso che la percentuale di ciascun gruppo di liste deve essere calcolata rapportando la cifra elettorale del gruppo al totale dei voti validi conseguiti dai candidati alla Presidenza della Regione.

  • art. 8, comma 1, lett. i), l.r. Puglia 10 marzo 2015, n. 7

    Modifica il meccanismo di calcolo delle percentuali e delle soglie di sbarramento previsto dall'art. 15 della l. n. 108/1968 per le elezioni regionali pugliesi.

  • art. 122, comma 1, Cost.

    Riconosce alla Regione la competenza a disciplinare il sistema di elezione del Presidente, della Giunta e dei consiglieri regionali entro i principi fondamentali stabiliti dalla legge statale.

  • artt. 1 e 4 l. 2 luglio 2004, n. 165

    Fissano i principi fondamentali del sistema elettorale regionale, tra cui la formazione di stabili maggioranze e la rappresentanza delle minoranze.

  • artt. 3 e 48 Cost.

    Non impediscono che il sistema elettorale attribuisca ai voti un diverso peso concreto nel risultato finale, purché l'eguaglianza sia assicurata nel momento dell'espressione del voto.

  • artt. 1, comma 2, 3, 48 e 51 Cost.

    Sono stati invocati dai ricorrenti a sostegno della questione di legittimità costituzionale, ritenuta infondata dal giudice.

Massime di principio

  • Nell'interpretazione delle norme elettorali che disciplinano il calcolo dei voti e delle soglie di sbarramento, il giudice deve attenersi al dato letterale e non può introdurre correttivi, formule matematiche o criteri alternativi fondati su una diversa e presunta ratio legis.
  • Quando la legge elettorale regionale rapporta la cifra elettorale di una lista al totale dei voti validi conseguiti dai candidati alla Presidenza, la soglia di sbarramento deve essere calcolata su tale base, anche se il totale dei voti presidenziali non coincide con il totale dei voti espressi per le liste a causa del voto disgiunto o della possibilità di votare il solo candidato Presidente.
  • L'eguaglianza del voto deve essere garantita nel momento in cui il voto viene espresso e non richiede che ogni voto abbia identico peso nel risultato finale o conduca necessariamente all'attribuzione di un seggio; la dispersione di voti può derivare fisiologicamente dal sistema elettorale e dalle soglie di sbarramento.
  • La scelta delle soglie di sbarramento e del loro collegamento con il risultato del candidato Presidente rientra nell'ampia discrezionalità del legislatore regionale e può essere censurata in sede costituzionale soltanto quando la disciplina risulti manifestamente irragionevole o determini una compressione eccessiva della rappresentanza.
  • Il giudice amministrativo non può correggere una disciplina elettorale ritenuta tecnicamente imperfetta o politicamente opinabile: può sindacare soltanto violazioni giuridiche chiare e immediatamente percepibili, senza sostituire al meccanismo legislativo una diversa impostazione politologica o matematica.

Come è indicizzato

MaterieOperazioni elettorali e proclamazione
RamiElezioni
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaQuestione di legittimità costituzionale

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