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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47204/2022 del 14/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Torino che aveva dichiarato inammissibile l'appello di Baglione contro la condanna (reati artt. 56, 624, 625 n.2 c.p.). Il ricorrente censura la decisione per violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo in particolare che la Corte aveva applicato la riforma introdotta con la legge 23/6/2017 n.103 (nuovo art.581 c.p.p.) non applicabile alle impugnazioni depositate prima della sua entrata in vigore e invocando il principio di irretroattività.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il requisito della specificità dei motivi, a carico dell'impugnante, era già richiesto dalla normativa vigente al momento del deposito dell'appello e che l'atto di appello si era limitato a censure generiche sull'eccessività della pena senza enunciare e argomentare criticità specifiche rispetto alle motivazioni del giudice di primo grado. Non essendovi argomentazioni nel ricorso sulla questione centrale del difetto di specificità, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 56, 624, 625 n.2 cod. pen.

    Indicano i reati per i quali il ricorrente era stato condannato (circostanza di fatto e fondamento della sentenza impugnata)

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Regola i requisiti di ammissibilità dell'appello, in particolare il requisito di specificità dei motivi; la Corte osserva che la specificità era richiesta anche prima della riforma del 3/8/2017 e che le modifiche processuali si applicano agli appelli depositati dopo l'entrata in vigore

  • art. 11, comma 1, disposizioni preliminari cod. civ. (principio tempus regit actum)

    Principio di irretroattività delle norme processuali: per le modifiche della disciplina delle impugnazioni si valuta la legge applicabile in relazione al momento di emissione del provvedimento impugnato; le modifiche procedurali possono trovare immediata applicazione, quelle relative alla facoltà di impugnazione no

  • art. 133 cod. pen.

    Parametro di riferimento per la determinazione della pena; qui menzionato come riferimento generico usato dal difensore senza specifici rilievi critici

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere del versamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte lo applica stabilendo la somma di euro 3.000, tenendo conto della giurisprudenza costituzionale

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (sentenza Galtelli)

    Giurisprudenza richiamata che stabilisce che l'appello è inammissibile per difetto di specificità quando non enuncia e argomenta i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; l'onere di specificità è proporzionale alla specificità delle motivazioni della decisione impugnata

  • Sentenza Corte Costituzionale n.186 del 13/6/2000

    Richiamata in tema di condanna alla Cassa delle Ammende per delimitare l'onere e la misura del versamento in assenza di colpa grave dell'impugnante

Massime di principio

  • L'appello e il ricorso per cassazione richiedono la specificità dei motivi: non è sufficiente una censura generica (es. "pena eccessiva") quando il giudice di merito ha già motivato puntualmente la determinazione della pena
  • Le modifiche procedurali introdotte da una legge si applicano in relazione al momento rilevante stabilito dalla normativa e dalla giurisprudenza (tempus regit actum); le nuove regole si applicano normalmente agli atti compiuti dopo l'entrata in vigore
  • In cassazione la mancanza di specificità dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso anche se il motivo invocato riguarda la disciplina delle impugnazioni; il ricorrente deve comunque confrontarsi espressamente con il motivo centrale addotto dalla decisione impugnata
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende; l'entità può essere calibrata tenendo conto dell'assenza di colpa grave secondo la giurisprudenza costituzionale
  • Per impugnare efficacemente una sentenza penale è necessario enunciare i rilievi critici in modo puntuale e collegarli alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, indicando dove e perché la motivazione è errata o insufficiente

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